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Circolare

Circolare numero 96 del 18-4-1990

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’applicazione dell’art. 5, comma 3, del D.L. 13 febbraio 1990, n. 20, che conferma e amplia i benefici già previsti per gli operai agricoli rimasti privi di occupazione nei Comuni colpiti da calamità o avversità atmosferiche nel 1988 e nel 1989, estendendoli anche a piccoli coloni e compartecipanti familiari. Vengono richiamate le modalità di iscrizione negli elenchi anagrafici, le istruzioni per l’individuazione dei Comuni interessati, le regole per il riconoscimento delle giornate lavorative e i termini per la presentazione delle domande di disoccupazione. La circolare precisa inoltre che sono assorbite le precedenti disposizioni speciali sulla siccità e che, per il trattamento più favorevole, la scelta del lavoratore opera in modo unitario su tutte le prestazioni.

Benefici previdenziali e assistenziali per operai agricoli colpiti da calamità 1988-1989

Art. 5 D.L. 13 febbraio 1990, n. 20: benefici previdenziali e assistenziali per lavoratori agricoli colpiti da calamità

La circolare fornisce le istruzioni applicative dell’art. 5, comma 3, del D.L. 13 febbraio 1990, n. 20, in materia di riconoscimento di giornate figurative agli operai agricoli a tempo determinato e ai piccoli coloni/compartecipanti familiari rimasti privi di occupazione a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche verificatesi nel 1988 e nel 1989. Il provvedimento conferma la disciplina già operante per il 1988, estende i benefici al 1989 e chiarisce gli effetti sulle domande di disoccupazione, sugli elenchi anagrafici e sulla gestione delle opzioni del lavoratore.

Ambito applicativo della norma

L’art. 5, comma 3, prevede che, nei casi in cui gli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi anagrafici dei Comuni dichiarati colpiti da eccezionale calamità o avversità atmosferica ai sensi dell’art. 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, siano rimasti privi di occupazione nei medesimi anni 1988 e 1989 per effetto di tali eventi, venga loro riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, un numero aggiuntivo di giornate pari a quello necessario per raggiungere il numero di giornate riconosciute nell’anno precedente.

Il beneficio si estende anche:

  • ai piccoli coloni;
  • ai compartecipanti familiari delle aziende colpite.

Resta fermo il trattamento eventualmente più favorevole risultante dall’effettiva attività lavorativa svolta.

Continuità con la disciplina precedente e superamento della normativa speciale sulla siccità

Per i lavoratori agricoli dei Comuni colpiti nel 1988, la circolare conferma i benefici già previsti da precedenti decreti-legge decaduti per mancata conversione, per i quali erano state già impartite istruzioni con la circolare INPS n. 144 del 27 giugno 1989.

La norma del 1990 è inoltre qualificata come disposizione di carattere generale, tale da assorbire i benefici speciali previsti dall’art. 7-bis del D.L. 15 giugno 1989, n. 231, convertito nella legge 4 agosto 1989, n. 286, per i lavoratori agricoli delle zone colpite dalla siccità. Per tale ragione risultano superate le istruzioni fornite con la circolare n. 29 del 2 febbraio 1990.

Individuazione dei Comuni danneggiati e aggiornamento degli elenchi

Ai fini della pratica attuazione, la circolare richiama la circolare ministeriale n. 23/90 del 22 marzo 1990 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, che ha dettato le istruzioni per l’applicazione della norma.

Le Commissioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura devono provvedere anche per il 1989 all’iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli dei Comuni danneggiati, applicando i criteri già stabiliti dalla circolare ministeriale n. 40 del 5 maggio 1989 per gli elenchi del 1988.

In pratica:

  • nella colonna "GIORNATE" degli elenchi 1989 deve essere indicato il numero di giornate già riportato negli elenchi del 1988, quando tale numero sia superiore alle giornate effettivamente lavorate nel 1989;
  • le giornate effettivamente lavorate nel 1989 devono essere riportate nella colonna "NOTE".

La circolare specifica che l’elenco dei Comuni per i quali, in base ai decreti ministeriali già emessi, è stato dichiarato il carattere di eccezionalità delle calamità naturali e degli eventi atmosferici verificatisi nel 1989 è contenuto nell’allegato n. 2. Nell’elenco sono compresi anche i Comuni del Mezzogiorno e delle province di Grosseto, Siena, Viterbo e Pesaro-Urbino già colpiti dalla siccità nel 1989.

Le Sedi devono inoltre verificare l’eventuale pubblicazione di nuovi decreti ministeriali per i territori non compresi nell’allegato, anche tramite contatti con gli uffici regionali competenti.

Destinatari del beneficio e prove dell’occupazione

Il Ministero del Lavoro conferma che tra i destinatari della disciplina rientrano anche gli operai agricoli non residenti nei Comuni dichiarati danneggiati, purché abbiano lavorato presso aziende colpite dalle calamità o avversità atmosferiche.

Per tali lavoratori, rispetto alla precedente circolare n. 40 del 5 maggio 1989, viene meno l’obbligo di presentare l’apposita dichiarazione del datore di lavoro. La verifica dell’occupazione presso aziende danneggiate deve essere svolta direttamente dalle Sezioni circoscrizionali operanti per i Comuni interessati, che segnalano il dato alla Commissione circoscrizionale competente per la compilazione dell’elenco nominativo.

Se la segnalazione arriva dopo la compilazione degli elenchi principali, la Commissione deve procedere alle correzioni attraverso elenchi suppletivi di variazione.

Per i lavoratori che abbiano trovato occupazione in Comuni calamitati situati fuori dall’ambito provinciale della Sezione competente, la circolare precisa che è necessario acquisire l’attestazione comprovante l’occupazione dalle Sezioni circoscrizionali del territorio in cui la prestazione lavorativa è stata svolta.

Termini per le domande di disoccupazione

La norma fissa il termine di presentazione delle domande di prestazioni di disoccupazione, per i lavoratori che si avvalgono delle giornate riconosciute nell’anno precedente per perfezionare il diritto, come segue:

  • 30 giugno 1989 per l’anno 1988;
  • 30 giugno 1990 per l’anno 1989.

La circolare evidenzia che il termine del 30 giugno 1989 conferma quanto già disposto nei decreti-legge decaduti.

Trattamento più favorevole e opzione del lavoratore

La circolare richiama i criteri della circolare INPS n. 110 del 18 maggio 1988 in tema di trattamento eventualmente più favorevole. La scelta del lavoratore è considerata unica per tutte le prestazioni.

Ne consegue che:

  • in assenza di diversa indicazione formale del lavoratore, le Sedi devono erogare le prestazioni sulla base delle risultanze della colonna "GIORNATE", senza considerare il dato della colonna "NOTE";
  • se il lavoratore dichiara di voler far valere il minor numero di giornate indicato in "NOTE", tale scelta si estende alle prestazioni già accordate o ancora da accordare;
  • in tali casi è necessario coordinare i diversi settori o reparti della Sede per le evidenze amministrative e per gli eventuali recuperi.

Allegato con l’elenco dei Comuni

L’allegato n. 2 contiene un lungo elenco di Comuni, suddivisi per Regione e Provincia, per i quali il Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste ha dichiarato l’eccezionalità delle calamità naturali e degli eventi atmosferici verificatisi nel 1989. Si tratta del supporto operativo per l’iscrizione negli elenchi anagrafici e per il riconoscimento dei benefici previsti dalla norma.

La circolare non si limita però all’elenco allegato, ma invita le Sedi a monitorare eventuali ulteriori provvedimenti ministeriali pubblicati successivamente, al fine di aggiornare tempestivamente l’individuazione dei Comuni interessati.

Punti principali

Ambito dei benefici e norma di riferimento

L’art. 5, comma 3, del D.L. 13 febbraio 1990, n. 20 riconosce, ai fini previdenziali e assistenziali, agli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi anagrafici dei Comuni dichiarati colpiti da calamità o avversità atmosferiche negli anni 1988 e 1989, un numero aggiuntivo di giornate fino al raggiungimento di quelle riconosciute nell’anno precedente. Il diritto è esteso anche ai piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende colpite. È inoltre previsto il mantenimento del trattamento eventualmente più favorevole derivante dall’effettiva attività lavorativa svolta.

Conferma dei benefici già previsti per il 1988

Per i lavoratori agricoli dei Comuni colpiti da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche verificatesi nel 1988, la circolare conferma i benefici già riconosciuti da precedenti decreti-legge decaduti per mancata conversione, per i quali erano state impartite istruzioni con la circolare INPS n. 144 del 27 giugno 1989. La nuova disciplina si pone quindi in continuità con la precedente applicazione amministrativa.

Estensione ai Comuni colpiti nel 1989

La circolare estende i medesimi benefici ai lavoratori dei Comuni dichiarati colpiti da calamità o avversità atmosferiche nel corso del 1989. A tale fine richiama l’elenco dei Comuni contenuto nell’allegato n. 2, formato sulla base dei decreti ministeriali già emanati dal Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste, comprensivo anche dei Comuni del Mezzogiorno e delle province di Grosseto, Siena, Viterbo e Pesaro-Urbino colpiti dalla siccità nel 1989.

Superamento della disciplina speciale sulla siccità

La norma generale dell’art. 5 del D.L. n. 20/1990 assorbe gli analoghi benefici previsti dall’art. 7-bis del D.L. 15 giugno 1989, n. 231, convertito nella legge 4 agosto 1989, n. 286, per i lavoratori agricoli delle zone colpite dalla siccità. Di conseguenza, risultano superate le istruzioni impartite con la circolare n. 29 del 2 febbraio 1990 per l’applicazione della legge n. 286/1989.

Iscrizione negli elenchi anagrafici per il 1989

Le Commissioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura devono iscrivere negli elenchi del 1989 i lavoratori agricoli dei Comuni danneggiati, applicando i criteri già indicati nella circolare ministeriale n. 40 del 5 maggio 1989 per la compilazione degli elenchi relativi al 1988. Nella colonna "GIORNATE" degli elenchi 1989 va riportato il numero di giornate già riconosciuto nel 1988, se superiore a quelle effettivamente lavorate nel 1989; queste ultime devono essere indicate nella colonna "NOTE".

Lavoratori non residenti nei Comuni colpiti

Tra i destinatari della disposizione rientrano anche gli operai agricoli che, pur non risiedendo nei Comuni dichiarati danneggiati, abbiano prestato attività lavorativa presso aziende colpite da calamità o avversità atmosferiche. Il Ministero del Lavoro precisa che, ai fini del beneficio, non è più necessaria la dichiarazione del datore di lavoro; la circostanza deve essere rilevata direttamente dalle Sezioni circoscrizionali operanti per i Comuni danneggiati, che ne daranno segnalazione alla Commissione circoscrizionale per la compilazione dell’elenco nominativo.

Rettifiche e elenchi suppletivi

Se la segnalazione dell’occupazione presso aziende colpite interviene dopo la compilazione degli elenchi principali, la Commissione circoscrizionale deve effettuare le necessarie rettifiche mediante elenchi suppletivi di variazione.

Termini per le domande di disoccupazione

Il termine di presentazione delle domande di prestazioni di disoccupazione per i lavoratori che si avvalgono delle giornate riconosciute nell’anno precedente è fissato al 30 giugno 1989 per l’anno 1988 e al 30 giugno 1990 per l’anno 1989. La circolare conferma che il termine del 30 giugno 1989 era già stato previsto nei precedenti decreti-legge decaduti.

Trattamento più favorevole e opzione del lavoratore

Per il diritto al trattamento eventualmente più favorevole, la circolare richiama i criteri della circolare n. 110 del 18 maggio 1988: la scelta del lavoratore è unica per tutte le prestazioni. In assenza di una diversa indicazione formale, le Sedi devono liquidare le prestazioni sulla base delle risultanze della colonna "GIORNATE", senza tenere conto della colonna "NOTE". Se il lavoratore opta per il minor numero di giornate indicato in "NOTE", tale scelta si riflette anche sulle prestazioni già concesse o ancora da concedere, con conseguente necessità di raccordo tra i reparti competenti per eventuali recuperi.

Elenco dei Comuni colpiti nel 1989

L’allegato n. 2 riporta un ampio elenco di Comuni per i quali è stata dichiarata l’eccezionalità delle calamità naturali o degli eventi atmosferici nel 1989, suddivisi per Regione e Provincia. Le Sedi sono invitate a controllare anche eventuali nuovi decreti ministeriali pubblicati per i territori non compresi nell’elenco allegato, mediante verifica diretta e contatti con gli uffici regionali competenti.

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