Circolare numero 97 del 18-4-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale sulle IPAB che ottengano il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, indicando che le Regioni sono competenti ad accertarne la natura privata. Per gli enti riconosciuti privatistici devono essere avviati gli accertamenti presso gli uffici regionali e, se del caso, riscossi i contributi dovuti. Sono precisati gli obblighi contributivi del personale, le regole per gli optanti e l’inquadramento previdenziale nel ramo commercio con specifico codice di classificazione.
ricognizione privatistica delle IPAB e conseguenti adempimenti contributivi INPS
Ricognizione privatistica delle IPAB e conseguenze contributive
La circolare interviene sugli effetti della sentenza della Corte Costituzionale che ha consentito alle IPAB, ricorrendone i requisiti, di assumere personalità giuridica di diritto privato. Da tale qualificazione discendono specifici adempimenti di accertamento, inquadramento previdenziale e versamento della contribuzione per il personale dipendente.
Ambito della ricognizione e competenza regionale
Il testo richiama il DPCM 16 febbraio 1990, che attribuisce alle Regioni la competenza ad accertare, su domanda, la natura privata delle IPAB regionali e interregionali. Gli uffici devono quindi verificare presso le Regioni se le istituzioni di beneficenza operanti nei diversi ambiti territoriali abbiano ottenuto il riconoscimento di "istituzioni private".
Adempimenti delle S.A.P. e trasmissione delle opzioni
Qualora risulti il riconoscimento privatistico, le S.A.P. devono attivare tutti gli adempimenti necessari per la riscossione delle contribuzioni dovute. Inoltre, gli enti interessati devono trasmettere immediatamente alle competenti S.A.P. le dichiarazioni di opzione di cui all'art. 4, dichiarazioni che comportano l'esclusione degli optanti dall'assicurazione IVS.
Regime contributivo degli enti riconosciuti come privati
Una volta ottenuta la ricognizione, gli enti non rientrano nell'elencazione tassativa dell'art. 38 n. 2 del R.D.L. n. 1827/1935. Per il personale dipendente diventano quindi dovuti, dalla data di acquisizione della personalità giuridica di diritto privato, i contributi obbligatori IVS, DS e Tbc, nonché i contributi ex ENAOLI, per il TFR, per il SSN, per le indennità economiche di malattia e maternità e per la GESCAL.
Assicurazione DS, stabilità di impiego e assegni familiari
In materia di disoccupazione involontaria, la circolare precisa che l'esistenza di "ruoli" non basta a dimostrare la stabilità di impiego; per gli enti privati l'eventuale esclusione dalla DS può essere accertata solo dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, su domanda, ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818. Per gli assegni familiari, gli enti sono esclusi dal versamento della CUAF se ricorrono le condizioni dell'art. 23-bis del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Inquadramento previdenziale
Gli organismi in questione devono essere iscritti, con effetto dalla data di assunzione della personalità giuridica privata, nel ramo "commercio", associazioni varie, con c.s.c. 7.07.06.
Personale optante per il trattamento degli enti locali
Per i lavoratori che abbiano esercitato l'opzione mantenendo il trattamento previdenziale e il trattamento di fine servizio previsto per i dipendenti degli enti locali, restano dovuti verso l'Istituto i contributi Tbc, DS salvo l'eventuale esclusione per stabilità di impiego, ex ENAOLI, SSN, indennità economiche di malattia e maternità e GESCAL. Per la relativa contribuzione deve essere aperta una distinta posizione assicurativa, con attribuzione dei codici di autorizzazione 1A, 8F, 8G e 8H.
Punti principali
Riconoscimento della natura privata delle IPAB
In seguito alla sentenza della Corte Costituzionale richiamata in nota, le IPAB che possiedano i requisiti possono ottenere la personalità giuridica privatistica. Il riconoscimento, in precedenza precluso dall'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, è subordinato all'accertamento demandato alle Regioni dal DPCM 16 febbraio 1990, che le individua come autorità competenti per le IPAB regionali e interregionali.
Accertamenti e riscossione dei contributi
Gli uffici competenti devono verificare presso le Regioni se le istituzioni di beneficenza operanti nel proprio ambito abbiano chiesto e ottenuto la ricognizione come istituzioni private. In tali casi le S.A.P. devono porre in essere gli adempimenti necessari per la riscossione delle contribuzioni dovute.
Dichiarazioni di opzione e trasmissione alle S.A.P.
Gli enti interessati devono essere invitati a trasmettere immediatamente alle competenti S.A.P. dell'INPS le dichiarazioni di opzione previste dall'art. 4, che comportano l'esclusione degli optanti dall'assicurazione IVS.
Contribuzione dovuta per il personale degli enti privatizzati
Gli enti che ottengono la ricognizione non rientrano più nell'elencazione tassativa dell'art. 38 n. 2 del R.D.L. n. 1827/1935. Nei confronti del personale dipendente sono quindi dovuti, dalla data di acquisizione della personalità giuridica privata, i contributi obbligatori IVS, DS e Tbc, oltre ai contributi ex ENAOLI, per il TFR, per il Servizio sanitario nazionale, per le indennità economiche di malattia e maternità e per la GESCAL.
Assicurazione DS e stabilità di impiego
Per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, la sola esistenza di "ruoli" non prova automaticamente la stabilità di impiego. Trattandosi di enti privati, l'eventuale esclusione dall'assicurazione DS per stabilità di impiego può essere accertata, su domanda, solo dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818.
Assegni familiari e CUAF
Gli enti sono esclusi dall'obbligo del versamento dei contributi CUAF, purché ricorrano le condizioni previste dall'art. 23-bis del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Inquadramento previdenziale e codice di classificazione
Gli organismi devono essere inquadrati, con effetto dalla data di assunzione della personalità giuridica privata, nel ramo "commercio", associazioni varie, con c.s.c. 7.07.06.
Personale optante per il trattamento degli enti locali
Per il personale che abbia esercitato l'opzione e mantenga il trattamento previdenziale e di fine servizio previsto per i dipendenti degli enti locali, permane l'obbligo contributivo verso l'Istituto per Tbc, DS salvo esclusione per stabilità di impiego, ex ENAOLI, prestazioni SSN, indennità economiche di malattia e maternità e GESCAL. Per tali lavoratori va aperta una distinta posizione assicurativa con i codici di autorizzazione 1A, 8F, 8G e 8H.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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