Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 92 del 11-4-1990

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, a seguito delle precisazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal 1988 al personale spettano 37 giornate di riposo e la giornata del 16 agosto deve essere considerata lavorativa. Le eventuali due giornate di ferie non godute nel 1988 compensano tuttavia le giornate del 16 agosto 1988 e 1989. Inoltre, si estendono ai dirigenti civili dello Stato e al personale collegato ed equiparato, e quindi anche ai dirigenti dell’Istituto, le disposizioni del D.P.R. n. 395/1988 sulla festività del Santo Patrono, con applicazione delle istruzioni già impartite con la circolare n. 249/1989.

Festività del 16 agosto e applicazione al personale e ai dirigenti

Festività del 16 agosto e applicazione delle disposizioni sul Santo Patrono

La circolare interviene per chiarire il trattamento della giornata del 16 agosto e per precisare l’estensione delle norme in materia di festività del Santo Patrono anche ai dirigenti. Il documento si colloca a scioglimento della riserva contenuta nella circolare 24 novembre 1989, n. 249.

Chiarimento sulla giornata del 16 agosto

In base a quanto puntualizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, al personale competono dal 1988 37 giornate di riposo. Per effetto di tale precisazione, la giornata del 16 agosto deve essere considerata lavorativa.

Incidenza sulle ferie non godute

La circolare specifica tuttavia che il D.P.R. n. 395/1988 trova applicazione a partire dal 1988 e che il personale avrebbe dovuto fruire da quell’anno di 32 o 28 giornate di ferie. Le ulteriori due giornate di ferie non godute nel 1988 compensano quindi le giornate del 16 agosto 1988 e del 16 agosto 1989, che sarebbero dovute essere lavorative.

Estensione ai dirigenti civili dello Stato e al personale equiparato

Viene richiamato il decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, il quale all’art. 4-quater stabilisce che le disposizioni dell’art. 4, commi da 1 a 8, del D.P.R. n. 395/1988 si applicano con gli stessi criteri e modalità anche ai dirigenti civili dello Stato e al personale ad essi collegato ed equiparato.

Applicazione nell’Istituto

Da tale previsione discende che anche nei confronti dei dirigenti, nonché degli ispettori generali e dei direttori di divisione dell’Istituto, trovano applicazione a partire dall’anno in corso le disposizioni dell’art. 4, ottavo comma, del D.P.R. n. 395/1988 sulla festività della ricorrenza del Santo Patrono. Restano conseguentemente applicabili anche le istruzioni operative già diramate con la circolare n. 249/1989.

Punti principali

Chiarimento sulla giornata del 16 agosto

La circolare scioglie la riserva della precedente n. 249 del 24 novembre 1989 e precisa, sulla base di quanto comunicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, che dal 1988 al personale competono 37 giornate di riposo. Ne consegue che il 16 agosto deve essere considerato giornata lavorativa.

Compensazione delle ferie non godute

Poiché il nuovo regime decorre dal 1988 e il personale avrebbe dovuto fruire da quell’anno di 32 o 28 giornate di ferie, le ulteriori due giornate di ferie non godute nel 1988 vengono considerate compensative delle giornate del 16 agosto 1988 e 1989, che avrebbero dovuto essere lavorative.

Estensione ai dirigenti e personale equiparato

Si richiama l’art. 4-quater del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, che estende ai dirigenti civili dello Stato e al personale collegato ed equiparato le disposizioni dell’art. 4, commi da 1 a 8, del D.P.R. n. 395/1988.

Applicazione delle disposizioni sul Santo Patrono

In conseguenza di tale estensione, anche per i dirigenti, per gli ispettori generali e per i direttori di divisione dell’Istituto trovano applicazione, a partire dall’anno in corso, le disposizioni dell’art. 4, ottavo comma, del D.P.R. n. 395/1988 sulla festività della ricorrenza del Santo Patrono, nonché le relative disposizioni attuative già emanate con la circolare n. 249/1989.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.