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Sentenza

Sentenza del 11/01/2018 n. 453 - Corte di Cassazione

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Tariffa di igiene ambientale - Periodo antecedente alle modifiche di cui all'art. 14, comma 33, del d.l. n. 78 del 2010 - Natura tributaria - Fondamento - Conseguenze - Possibilità di emendare la dichiarazione - Sussistenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente aveva inizialmente dichiarato una superficie di 5.000 m² adibita a parcheggio, mentre riteneva di occuparne effettivamente soltanto 1.000 m². Prima della notifica dell'avviso di accertamento aveva presentato una dichiarazione integrativa, chiedendo la rettifica della superficie. La CTR aveva negato l'efficacia retroattiva della correzione, ritenendo che il ritardo di oltre due anni facesse presumere un comportamento evasivo. La società ha quindi ricorso in Cassazione, sostenendo il diritto di emendare la dichiarazione TIA e contestando l'errata ripartizione dell'onere della prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, stabilendo che, per il periodo dal 1° settembre 2005 al 30 giugno 2008, la TIA aveva natura tributaria e che la dichiarazione del contribuente, se affetta da errore, era emendabile anche retroattivamente, salvo un'esplicita previsione contraria. La Corte ha inoltre escluso che il semplice ritardo nella rettifica potesse fondare automaticamente una presunzione di evasione e ha chiarito che, quando la correzione è presentata prima dell'avviso di accertamento, spetta all'Amministrazione dimostrare l'inesattezza dei dati rettificati. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR Toscana, in diversa composizione, per un nuovo esame del merito e delle spese. Il terzo e il quarto motivo, relativi alla motivazione dell'avviso e all'esclusione della superficie destinata alla produzione di rifiuti speciali, sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49

    Tariffa di igiene ambientale (TIA 1)

    La TIA 1, introdotta dal cosiddetto Decreto Ronchi, aveva natura sostanzialmente tributaria, assimilabile alla TARSU.

  • D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238

    La tariffa di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49 è soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo

    La disposizione introduceva la TIA 2, ma, in assenza del regolamento attuativo, le discipline precedenti continuarono ad applicarsi.

  • D.L. n. 78 del 2010, art. 14, comma 33, convertito dalla L. n. 122 del 2010

    La natura della tariffa ivi prevista non è tributaria

    La norma ha escluso la natura tributaria della tariffa prevista dall'art. 238 del D.Lgs. n. 152 del 2006, ma non ha avuto portata retroattiva e non ha modificato la natura tributaria della TIA 1 per il periodo esaminato.

  • L. n. 296 del 2006, commi 183 e 184

    Ha esteso alla TIA 1 i criteri di determinazione della TARSU.

  • D.L. n. 208 del 2008, art. 5, comma 2-quater, convertito dalla L. n. 13 del 2009

    Ha consentito ai Comuni di adottare la TIA integrata ambientale secondo le disposizioni vigenti, in mancanza del regolamento previsto dall'art. 238 del D.Lgs. n. 152 del 2006.

  • Costituzione, artt. 53 e 97

    I principi di capacità contributiva e buona amministrazione impediscono di mantenere un prelievo fondato su dati erronei quando il contribuente dimostri l'inesistenza del presupposto o la sua diversa consistenza.

  • L. n. 212 del 2000, art. 10

    Richiama i principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente e amministrazione, coerenti con la possibilità di correggere errori dichiarativi.

  • Codice civile, art. 2729

    Il ritardo nella presentazione della rettifica, da solo, non costituisce una presunzione grave, precisa e concordante di intento evasivo.

Massime di principio

  • Quando un prelievo ha natura tributaria, la dichiarazione del contribuente è normalmente una dichiarazione di scienza e non una confessione irrevocabile: gli errori di fatto o di diritto possono essere corretti, anche se incidono sull'importo dovuto.
  • Per la TIA 1 relativa a periodi anteriori al 30 giugno 2010, la natura tributaria comporta l'applicazione dei principi propri dei tributi, compreso il diritto all'emendabilità della dichiarazione.
  • Se la rettifica è presentata prima della notifica dell'avviso di accertamento o liquidazione, l'Amministrazione deve considerare i dati corretti e può contestarli solo fornendo la prova della loro inattendibilità.
  • Se la rettifica è presentata dopo la notifica dell'atto impositivo, il contribuente può comunque far valere l'errore in giudizio, ma deve dimostrare la correttezza dei dati rettificati.
  • Il mero ritardo nella correzione non prova automaticamente l'evasione: l'Amministrazione deve fondare l'eventuale contestazione su elementi concreti e non su una presunzione priva di adeguata motivazione.
  • La possibilità di correggere la superficie dichiarata non comporta automaticamente l'accoglimento della pretesa: il contribuente deve documentare l'effettiva estensione delle aree e la loro destinazione.

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