Sentenza del 14/09/2015 n. 3880 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
AVVISO DI RETTIFICA E DI LIQUIDAZIONE - Motivazione dell'atto di rettifica e di liquidazione - Onere della prova in capo all'Amministrazione finanziaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato la validità dell’avviso sostenendo che fosse carente di motivazione e che l’Amministrazione non avesse assolto l’onere di allegare le informazioni fornite dal cedente, ai sensi dell’art. 52, comma 2-bis, del d.P.R. n. 131/1986. La controversia riguardava, in particolare, la sufficienza dell’indicazione dei criteri astratti utilizzati per determinare il maggior valore dell’azienda e la necessità di specificare nell’atto tutti gli elementi fattuali impiegati dall’Ufficio.
La decisione
La censura del contribuente è stata respinta. È stato ritenuto sufficiente che l’avviso indicasse i criteri astratti posti alla base della determinazione del maggior valore, senza dover necessariamente descrivere tutti gli elementi di fatto utilizzati per applicarli. La motivazione deve consentire al contribuente di comprendere la pretesa e di difendersi, ma l’onere della prova della fondatezza della maggiore imposta resta a carico dell’Amministrazione finanziaria nella fase contenziosa. Non sussiste inoltre violazione del dovere di allegazione quando il contenuto essenziale degli atti e delle informazioni rilevanti sia stato riprodotto nell’avviso.
Norme richiamate
Art. 52, comma 2-bis, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La norma impone l’allegazione o la riproduzione del contenuto essenziale degli atti richiamati nell’avviso, ma tale obbligo è rispettato quando le informazioni rilevanti siano riportate nell’atto in misura sufficiente a consentire la difesa del contribuente.
Principio sull’onere della prova in materia tributaria
Anche se l’avviso può essere motivato mediante l’indicazione dei criteri astratti di determinazione del maggior valore, spetta comunque all’Amministrazione finanziaria provare in giudizio la concreta fondatezza della pretesa tributaria.
Cassazione n. 25153/2013
È richiamato il principio secondo cui la motivazione dell’avviso è sufficiente quando permette al contribuente di conoscere il criterio seguito dall’Ufficio e di predisporre una contestazione consapevole, senza necessità di riportare ogni elemento fattuale utilizzato.
Massime di principio
- Un avviso tributario è adeguatamente motivato se indica con chiarezza il criterio giuridico e estimativo utilizzato per determinare la maggiore imposta, anche senza elencare ogni singolo dato fattuale impiegato dall’Ufficio.
- La motivazione dell’atto serve principalmente a delimitare la successiva difesa dell’Amministrazione e a permettere al contribuente di comprendere e contestare la pretesa; non deve necessariamente contenere una prova completa e dettagliata già nell’avviso.
- L’Amministrazione finanziaria conserva l’onere di provare in giudizio la concreta applicazione dei criteri indicati e la fondatezza del maggior valore accertato.
- L’eventuale omessa allegazione di documenti richiamati non comporta automaticamente l’illegittimità dell’atto se il contenuto essenziale di tali documenti è stato riprodotto nell’avviso.
- In situazioni analoghe, occorre distinguere tra carenza di motivazione, che impedisce al contribuente di comprendere la pretesa, e insufficienza della prova, che riguarda invece la dimostrazione concreta della pretesa nella fase processuale.
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