Ordinanza n. 1155/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: a) dell’ordinanza dirigenziale n°37 del 18/03/2026 prot.n°19555, notificata in pari data, relativa al ripristino dello stato dei luoghi delle opere ivi contestate; b) ordinanza dirigenziale n. 44 del 20.03.2026 prot.n. 19250 di divieto di prosecuzione e cessazione immediata dell'attività ricettiva di locazione breve.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi e ordinanza di divieto di prosecuzione e cessazione immediata dell’attività ricettiva di locazione breve
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore ricettivo)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, l’ordinanza dirigenziale relativa al ripristino dello stato dei luoghi delle opere contestate e l’ordinanza dirigenziale con cui il Comune ha disposto il divieto di prosecuzione e la cessazione immediata dell’attività ricettiva di locazione breve. Tra i motivi dedotti, il primo riguardava il difetto di istruttoria e di motivazione. In particolare, è stata prospettata la corrispondenza dell’attuale configurazione dell’immobile all’autorizzazione edilizia rilasciata nel 1990 a seguito degli interventi post-sisma, circostanza asseverata anche dalla consulenza tecnica d’ufficio.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, rilevando, nei limiti della cognizione sommaria propria della fase, la meritevolezza del primo motivo sotto il profilo del difetto di istruttoria e motivazione. Il giudice ha considerato rilevante il fatto che l’attuale configurazione dell’immobile sembrerebbe rispecchiare l’autorizzazione edilizia del 1990, rilasciata dopo gli interventi post-sisma, come confermato dalla consulenza tecnica d’ufficio. Ha inoltre ritenuto sussistente il periculum in mora, individuato nel pregiudizio derivante dall’esecuzione dell’ordine demolitorio. Per l’effetto, ha sospeso entrambi gli atti impugnati fino alla decisione di merito, fissata alla prima udienza pubblica del 25 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.
Massime di principio
- In sede cautelare, il difetto di istruttoria e di motivazione può fondare la sospensione di un ordine di ripristino quando gli elementi tecnici disponibili rendano plausibile che lo stato dei luoghi corrisponda a un titolo edilizio preesistente e l’amministrazione non abbia adeguatamente verificato o motivato tale circostanza.
- La sussistenza del periculum in mora può essere ravvisata nel pregiudizio derivante dall’esecuzione di un ordine demolitorio; in tal caso, ove ricorra anche un apprezzabile fumus boni iuris, il giudice amministrativo può sospendere cautelarmente l’atto impugnato.
- La sospensione cautelare può estendersi agli atti amministrativi tra loro collegati quando l’esecuzione dell’atto principale, quale l’ordine demolitorio, incida anche sull’efficacia pratica di un distinto provvedimento di cessazione dell’attività ricettiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 4 mag 2026Ordinanza n. 185/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 4 mag 2026Ordinanza n. 2607/2026 - Roma, Sezione 1
- Ordinanza · 4 mag 2026Ordinanza n. 2608/2026 - Roma, Sezione 1
- Ordinanza · 4 mag 2026Ordinanza n. 2610/2026 - Roma, Sezione 5
- Ordinanza · 4 mag 2026Ordinanza n. 2611/2026 - Roma, Sezione 3
- Ordinanza · 4 mag 2026Ordinanza n. 2612/2026 - Roma, Sezione 5
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →