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Sentenza

Sentenza del 08/01/2021 n. 47 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Avviso di accertamento per il 2015 con rideterminazione induttiva del reddito imponibile imputabile ai soci ai fini IRAP, IRPEF e IVA ex art. 39 DPR 600/73 (lettera d) a seguito di ritenuta cattiva tenuta contabile e incongruenze tra fatture di vendita e documenti di acquisto per ricambi; maggiori imposte contestate: IRAP €2.644,00; IVA €14.916,00; IRPEF €12.379,00 e €12.319,00. I contribuenti contestano la sussistenza dei presupposti per l'accertamento induttivo e diverse irregolarità procedurali (mancato contraddittorio, mancata applicazione di norme sul processo). La CTP aveva respinto il ricorso; i contribuenti hanno proposto appello.

La decisione

La Commissione d'Appello ha accolto l'appello dei contribuenti, dichiarando nullo l'accertamento induttivo e l'avviso impugnato perché mancavano le circostanze 'gravi, precise e concordanti' richieste dall'art. 39 DPR 600/73: i contribuenti avevano riconciliato fatture di vendita e di acquisto anche tramite il conteggio delle rimanenze di magazzino, dimostrando l'attendibilità della contabilità; inoltre la mera rilevazione del conteggio delle ore non è idonea a giustificare una maggior pretesa fiscale. La Commissione ha quindi annullato l'avviso e ha posto le spese a carico dell'Amministrazione, quantificate nella motivazione in euro 5.620,90 + IVA c.p.c. (nel dispositivo P.Q.M. si indica in dettaglio la liquidazione delle spese: 4.655,00 + 15% + 5% + IVA c.p.c.).

Norme richiamate

  • art. 39 DPR 600/73 (comma 1, lett. d)

    art. 39 DPR 600/73, comma 1, lettera d

    L'accertamento induttivo è ammesso nei casi tassativamente elencati; la lettera d consente l'accertamento quando incompletezza, falsità o inesattezza risultino dall'ispezione delle scritture contabili e da altre verifiche. Le presunzioni usate devono essere 'gravi, precise e concordanti' e la ricostruzione deve essere plausibile, priva di vizi logici e con una differenza non lieve tra ricavi dichiarati e ricostruiti.

  • art. 33 DPR 600/73

    Norma richiamata come parte delle verifiche contabili e ispettive di cui l'Ufficio può avvalersi per accertare la completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili.

  • art. 32 DPR 600/73

    Richiamato come fonte dei modi in cui l'Ufficio raccoglie dati e notizie utili ai controlli; le informazioni raccolte devono concorrere a formare presunzioni gravi, precise e concordanti.

  • art. 6 comma 2 D.lgs. 218/97

    art. 6 comma 2 D.lgs. 218/97

    Norma evocata dai contribuenti tra i motivi d'appello (presumibilmente per questioni di prova o produzione documentale); la Commissione ha ritenuto assorbiti gli altri motivi in quanto ha deciso per la nullità dell'accertamento sul merito.

  • art. 52 D.lgs. 546/92

    Norma procedurale citata nella fase di appello in relazione all'istanza di sospensione degli atti: è richiamata come strumento processuale ma non incide sulla valutazione sostanziale dell'accertamento induttivo.

Massime di principio

  • L'accertamento induttivo ex art. 39 DPR 600/73 è ammesso solo se l'Amministrazione fiscale dimostra circostanze 'gravi, precise e concordanti'; senza tale quadro probatorio l'atto è nullo.
  • La ricostruzione presuntiva dei ricavi deve essere plausibile, coerente e priva di vizi logici; la semplice conteggio di ore o affermazioni generiche non sono sufficienti a fondare una maggiore pretesa fiscale.
  • Il contribuente può efficacemente contrastare l'accertamento induttivo mediante riconciliazione documentale (fatture di vendita con fatture di acquisto) e attraverso il conteggio delle rimanenze di magazzino per dimostrare l'attendibilità della contabilità.
  • Quando il giudice annulla l'accertamento per insussistenza delle presunzioni richieste dall'art. 39, gli altri profili procedurali sollevati (mancato contraddittorio, norme processuali) possono essere assorbiti senza necessità di una pronuncia separata.
  • In fase amministrativa e giudiziale l'Ufficio deve fornire dati specifici e concreti che dimostrino le discrepanze; valutazioni generiche o basate su criteri indiziari deboli sono facilmente contestabili.
  • Nelle situazioni analoghe è consigliabile che il contribuente formalizzi la riconciliazione documentale e la prova delle giacenze (inventario) già in sede amministrativa o immediatamente in giudizio per rafforzare la difesa.

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