Ordinanza n. 174/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato non stagionale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Brescia relativo alla domanda di conversione, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. L'amministrazione aveva fondato il diniego su una duplice ragione: il parere negativo dell'Ufficio territoriale del lavoro, motivato dalle numerose inadempienze contributive non saldate del datore di lavoro e dall'inadeguatezza della proposta di apprendistato professionalizzante part-time di 20 ore settimanali per 24 mesi, ritenuta non conforme ai requisiti indicati dal CCNL applicato; inoltre, lo straniero non sarebbe risultato titolare, al momento della domanda, di un permesso di soggiorno stagionale valido, ma della sola ricevuta della richiesta di primo rilascio. Il ricorrente aveva altresì dedotto la violazione del preavviso di rigetto, ma ha rinunciato espressamente a tale censura in udienza camerale.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. Ha ritenuto che, quanto alla mancanza del precedente permesso di soggiorno, non possa essere imputata al richiedente la mancata disponibilità del documento se essa dipende dal ritardo dell'amministrazione nei propri adempimenti, ferma restando la questione non esaminata se il permesso fosse già scaduto quando fu presentata la domanda di conversione. Tuttavia, il ricorso non ha fornito, allo stato, un'adeguata replica ai rilievi dell'Ufficio territoriale del lavoro concernenti le inadempienze contributive del datore e l'inadeguatezza delle condizioni dell'apprendistato. Tali rilievi sono stati quindi ritenuti sufficienti a sostenere, in sede cautelare, il diniego impugnato. La censura sul preavviso di rigetto è stata dichiarata rinunciata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 1.000 euro di spese della fase cautelare, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; la domanda è stata rigettata in assenza, allo stato, di un adeguato fumus rispetto ai rilievi posti a fondamento del diniego.
Massime di principio
- In sede cautelare, il diniego amministrativo può essere confermato quando le censure non offrano un'adeguata replica ai rilievi istruttori e motivazionali posti dall'amministrazione a suo fondamento.
- Il richiedente non può essere penalizzato per la mancata disponibilità di un titolo amministrativo quando tale mancanza dipende dal ritardo dell'amministrazione nel completare i propri adempimenti; resta tuttavia necessario verificare autonomamente la sussistenza degli altri requisiti sostanziali richiesti al momento della domanda.
- Nella valutazione cautelare della domanda di conversione di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale, possono assumere rilievo le irregolarità contributive del datore di lavoro e la non conformità delle condizioni contrattuali proposte ai parametri applicabili.
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