Sentenza n. 5097/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla Sentenza n. 1562/2024 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Sezione Lavoro e Previdenza in esito al giudizio RG n. 1137/2023, pubblicata in data 17/06/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del giudice del lavoro che aveva condannato l’Amministrazione ad attribuirgli la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, mediante buoni elettronici di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici indicati, oltre agli interessi legali. Ha chiesto l’assegnazione di un termine per adempiere, la fissazione della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. e la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia. Il ricorso è stato proposto sulla base del passaggio in giudicato della sentenza, comprovato da certificazione di cancelleria, e dell’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. L’ordine di ottemperanza è stato escluso per la parte relativa alle spese di lite liquidate nella sentenza azionata, poiché il difensore antistatario, titolare di un autonomo credito per le spese distratte, non aveva proposto il ricorso di ottemperanza. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega, da attivare dopo la comunicazione della perdurante inadempienza da parte del ricorrente; il compenso commissariale è stato posto a carico del Ministero e determinato in euro 500,00, ove dovuto. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento della penalità di mora, pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento sino all’effettivo soddisfacimento o, al più tardi, sino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Le spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, sono state poste a carico dell’Amministrazione, con attribuzione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora per il ritardo o l’inadempimento.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce, nel caso concreto, presupposto per l’azione di ottemperanza.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il provvedimento giurisdizionale azionato è passato in giudicato ed è inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l’adempimento da parte della pubblica amministrazione.
- Accertati i presupposti dell’ottemperanza, il giudice assegna all’amministrazione un termine per l’esecuzione puntuale e integrale del comando giudiziale e può nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
- Il difensore antistatario, titolare di un autonomo credito per le spese processuali liquidate con distrazione, non è rappresentato dal ricorso di ottemperanza proposto dal proprio assistito; pertanto, l’ordine di esecuzione non può estendersi alla parte del titolo relativa a tale credito se il difensore non ha agito in proprio.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo adempimento o alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
- Il commissario ad acta può essere incaricato di compiere gli atti necessari all’esecuzione del giudicato dopo la comunicazione, da parte dell’interessato, della perdurante inerzia dell’amministrazione; il relativo compenso può essere posto a carico dell’amministrazione inadempiente.
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