Cassazione Civile, Sentenza n. 26271/2021 del 28/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Ministero impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Trieste che aveva accertato l'illegittimità dei contratti a termine stipulati con il sig. Buso (contratti annuali 1/11-31/10 per gli anni 2007-2011) e aveva condannato l'Amministrazione al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a tre mensilità e mezza della retribuzione globale di fatto, nonché aveva riconosciuto la progressione economica prevista per il personale a tempo indeterminato computando l'anzianità di servizio derivante dai rapporti a termine. Il MIUR articolava tre motivi: (1) compatibilità della disciplina speciale scolastica con la Direttiva 1999/70/CE e quindi legittimità della reiterazione delle supplenze su organico di fatto e di diritto, (2) doglianza sulla quantificazione e prova del danno, ritenendo erronea l'applicazione dell'art. 32 della legge n.183/2010, (3) assenza dei presupposti per riconoscere la progressione stipendiale prevista dal CCNL per il personale di ruolo in relazione ai servizi prestati con contratti a termine.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del MIUR. Ha confermato che la reiterazione di contratti a termine nel settore scolastico, quando coprono l'intero anno scolastico e la durata complessiva supera i 36 mesi (anche non continuativi), è illegittima con efficacia dal 10 luglio 2001 in applicazione della Direttiva 1999/70/CE e della giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia. Ha altresì confermato la legittimità dell'applicazione dell'art. 32, comma 5, della legge n.183/2010 quale parametro per il risarcimento come danno presunto ('danno comunitario'), con possibilità per il lavoratore di provare un maggior pregiudizio. Infine la Corte ha ribadito che la clausola 4 dell'Accordo quadro (recepita dalla Direttiva 1999/70/CE) impone il riconoscimento dell'anzianità maturata con contratti a termine ai fini della progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato, con conseguente disapplicazione delle disposizioni contrattuali incompatibili; pertanto la decisione impugnata è stata confermata. Il ricorrente è condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999 e Accordo quadro allegato (clausole 4 e 5)
clausola 4 (parità di trattamento e riconoscimento delle condizioni di impiego)
La Corte ha ritenuto la clausola 4 di diretta applicazione: impone agli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato condizioni non meno favorevoli rispetto al lavoratore comparabile a tempo indeterminato, incluso il riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale, a prescindere dalla legittimità del termine.
Legge 3 maggio 1999, n.124, art.4
disciplina supplenze nel settore scolastico
Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale di parti della norma e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE, è illegittima la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art.4 se la durata complessiva supera i 36 mesi (con efficacia dal 10 luglio 2001) quando i contratti coprivano posti prevedibilmente vacanti per l'intero anno scolastico.
D.Lgs. 368/2001, art.5 comma 4-bis e art.10 comma 4-bis
richiamati dal ricorrente in tema di compatibilità della disciplina scolastica con normativa europea
Il Collegio non ha ritenuto che le disposizioni richiamate possano derogare al principio contenuto nella Direttiva e nella giurisprudenza europea e nazionale che vieta la reiterazione illegittima dei contratti oltre i limiti indicati.
Legge n.183/2010, art.32 comma 5
art.32, comma 5: disciplina sull'indennità per contratti a termine
Applicata quale parametro di danno presunto nelle ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego privatizzato; il danno è qualificabile come 'danno comunitario' e determinabile tra un minimo e un massimo, salvo prova del maggior danno sofferto.
Codice Civile, artt. 1223, 1226, 2043, 2056, 2697
richiamati nella censura relativa alla prova del danno
Il ricorso che invocava i principi generali della prova del danno è stato rigettato perché, nella specifica materia, trova applicazione la disciplina speciale di cui all'art.32 della legge n.183/2010 per la quantificazione del danno presunto.
CCNL Comparto scuola 2007/2009, art.79
art.79 richiamato dal ricorrente in tema di progressione stipendiale
La Corte ha confermato che le clausole contrattuali del CCNL che escludono il computo dell'anzianità maturata con contratti a termine sono incompatibili con la clausola 4 dell'Accordo quadro e devono essere disapplicate, riconoscendo il diritto alla progressione stipendiale.
Giurisprudenza: Corte di Giustizia UE, Causa C-494/17 (Rossato) e pronunce della Corte di Cassazione
C-494/17 e varie sentenze di Cassazione (es. nn. 22552/2016, 8935/2017, 10650/2021)
La Corte ha ritenuto che le decisioni della Corte di Giustizia e la giurisprudenza di legittimità nazionale confermino l'orientamento che vieta la reiterazione illegittima dei contratti e riconosce l'efficacia delle disposizioni europee in tema di parità di trattamento e conteggio dell'anzianità.
Costituzione, art.97
richiamato sul tema dell'assunzione tramite concorso
La Corte ricorda che la 'perdita del posto' non può essere automaticamente considerata danno risarcibile in assenza di una concreta assunzione tramite concorso ex art.97 Cost.; tale circostanza incide sulla quantificazione del danno.
Massime di principio
- Nel settore scolastico i contratti a termine che coprono l'intero anno scolastico e la cui durata complessiva (anche non continuativa) supera i 36 mesi, stipulati anteriormente alla legge n.107/2015, sono considerati illegittimi in applicazione della Direttiva 1999/70/CE e della giurisprudenza consolidata.
- In caso di illegittima reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego privatizzato spetta al lavoratore un risarcimento parametrato dall'art.32, comma 5, della legge n.183/2010 come danno presunto, salvo prova di maggior pregiudizio; la perdita del posto non costituisce automaticamente danno risarcibile senza prova di assunzione stabile tramite concorso.
- La clausola 4 dell'Accordo quadro recepito dalla Direttiva 1999/70/CE ha efficacia diretta e impone il riconoscimento dell'anzianità maturata con contratti a termine ai fini della progressione stipendiale; le disposizioni contrattuali incompatibili devono essere disapplicate.
- Le discipline speciali nazionali in materia di reclutamento scolastico non possono derogare agli obblighi di parità di trattamento imposti dall'Unione Europea; i contratti e le clausole nazionali vanno interpretati o disapplicati alla luce della normativa europea e della giurisprudenza comunitaria.
- Le amministrazioni statali, in caso di soccombenza, possono essere esentate dall'applicazione di talune imposte processuali tramite il meccanismo della prenotazione a debito previsto per le p.a.
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