Cassazione Penale, Sentenza n. 25830/2025 del 14/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato per sottrazione all'accertamento e al pagamento dell'accisa su gas naturale (art. 40, comma 6, D.lgs. n. 504/1995) per 6.058 m3. In Cassazione si è dedotto, tra gli altri motivi, l'abolitio criminis per effetto della modifica normativa introdotta dal D.lgs. n. 141/2024 (che ha innalzato la soglia di punibilità da 5.000 a 10.000 m3), nonché l'estinzione del reato per prescrizione/epoca, carenza probatoria sull'individuazione del soggetto tenuto al versamento e il diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo assorbente: la modifica normativa (D.lgs. n. 141/2024) ha elevato la soglia di punibilità a 10.000 m3, pertanto la condotta contestata (6.058 m3) non è più prevista come reato. Ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e ha ordinato la trasmissione degli atti all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Udine. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. Il Procuratore Generale aveva chiesto l'annullamento senza rinvio per non punibilità.
Norme richiamate
D.lgs. n. 504 del 1995, art. 40, comma 6
"6. Se la quantità di gas naturale sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 10.000 metri cubi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000."
La Corte ha ritenuto che, alla luce della modifica, la sottrazione di 6.058 m3 non costituisce più reato penale ma rientra nelle fattispecie sanzionate amministrativamente, determinando l'annullamento per abolitio criminis.
D.lgs. n. 141 del 2024, art. 3 comma 1 lett. a) n. 3
Norma che ha modificato l'art. 40, comma 6, del D.lgs. 504/1995 innalzando la soglia di punibilità a 10.000 m3; la Corte l'ha considerata decisiva per ritenere non più sussistente il reato contestato.
D.lgs. n. 141 del 2024, art. 7 (Disposizioni finali e di coordinamento)
"Le sanzioni amministrative di cui all'allegato 1 e all'articolo 3 si applicano alle violazioni commesse a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto."
La Corte ha considerato rilevante la disciplina transitoria e la decorrenza dell'efficacia, procedendo comunque all'annullamento per effetto della modifica normativa nel complesso.
Codice di procedura penale, artt. 606 e 609
Richiamati nei motivi di ricorso (vizi di motivazione, omissione probatoria, sopravvenuta abolitio criminis) come norme procedurali che regolano i motivi di cassazione e la verifica dei vizi di motivazione; la Corte ha accolto il motivo relativo all'abolitio criminis come assorbente.
Codice penale, art. 131-bis
Richiamato dal ricorrente in relazione alla possibile causa di non punibilità; la questione è risultata assorbita dalla decisione sull'abolitio criminis.
Giurisprudenza citata: Cass. Sez. 3, n. 8886 del 21/01/2025 (D'Angelo, Rv. 287524-01)
Precedente ritenuto coerente con la conclusione che la modifica normativa che innalza la soglia di punibilità esclude la rilevanza penale di condotte al di sotto della nuova soglia.
Massime di principio
- Quando una modifica normativa sopprime o declassa una fattispecie penale (lex mitior/abolitio criminis), le condanne per condotte ricomprese nella nuova soglia non possono essere mantenute: il giudice deve annullare la sentenza per non essere il fatto previsto come reato.
- Va sempre verificata la decorrenza temporale della norma modificativa e le disposizioni transitorie: se la norma dispone applicazione a violazioni commesse da data certa, occorre accertare se il fatto ricade in tale periodo; tuttavia, se la modifica è favorevole all'imputato, può applicarsi anche se sopravvenuta, secondo il principio del favor rei.
- Distinguere tra abolizione del reato e mera modifica della sanzione: se la condotta resta comunque sanzionata (es. con pena amministrativa) occorre valutare l'effetto sulla responsabilità penale e gli eventuali adempimenti/trasmissioni alle autorità amministrative competenti.
- Motivi processuali aggiuntivi (mancata acquisizione di prova decisiva, vizio di motivazione, riconoscimento di cause di non punibilità, prescrizione) possono comunque incidere sul risultato, ma vengono assorbiti se sussiste un'abolizione del reato di rango superiore.
- In casi simili, è opportuno chiedere espressamente la verifica dell'applicabilità della lex mitior, indicare la data del fatto rispetto all'entrata in vigore della norma e, se necessario, sollecitare la trasmissione degli atti alle autorità amministrative per l'eventuale irrogazione di sanzioni non penali.
- La Corte può ordinare la trasmissione degli atti all'ente amministrativo competente (es. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) quando la fattispecie viene ricondotta a sanzione amministrativa.
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