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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23514/2020 del 27/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva confermato l'annullamento della cartella di pagamento notificata al socio tornato in bonis (Chiummiento) per aver ritenuto maturata la decadenza prevista dall'art. 17 del d.P.R. n. 602/1973 per mancata iscrizione a ruolo entro il termine indicato dall'Amministrazione fiscale. L'Agenzia ha dedotto che l'istanza d'insinuazione al passivo presentata nel fallimento impedisce la decadenza collegata alla mancata iscrizione a ruolo e che, inoltre, il termine non poteva decorrere durante la pendenza del fallimento.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso. Ha ritenuto che l'insinuazione al passivo sia idonea a salvare il credito concorsuale e impedisca la decadenza collegata alla mancata iscrizione a ruolo, non essendo necessaria l'iscrizione a ruolo o la notificazione della cartella al curatore o al fallito per rendere opponibile il credito al fallimento. Ha osservato che il curatore non aveva contestato i crediti e che, fino alla chiusura del fallimento, l'Amministrazione non poteva validamente notificare la cartella al socio per rispetto del principio di universalità soggettiva; inoltre l'art. 17 DPR 602/73 era stato abrogato e sostituito dalla disciplina successiva. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione per il riesame anche delle questioni ancora pendenti; le spese sono oggetto del rinvio.

Norme richiamate

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17

    La Corte rileva che la disciplina basata sui termini riferiti all'iscrizione a ruolo prevista dall'art. 17 è stata sostituita dalla normativa introdotta dal d.l. 17 giugno 2005, n. 106 (conv. L. 156/2005), e che comunque la decadenza non è maturata nel periodo in cui il fallimento era pendente.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 88, comma 1

    La contestazione del credito in sede fallimentare compete al curatore e può determinare l'ammissione con riserva, anche se l'istanza è tardiva.

  • Legge fallimentare (I.fall.), artt. 92 e ss.

    L'accertamento del passivo rientra nella competenza del giudice fallimentare: l'insinuazione al passivo è il mezzo idoneo a far valere il credito concorsuale, anche se la misura del credito è stata accertata in altra sede.

  • Legge fallimentare (I.fall.), artt. 94 e 120

    Norme richiamate nella censura dell'Agenzia; la Corte interpreta il complesso delle norme fallimentari nel senso che l'insinuazione è funzionale alla tutela del credito concorsuale e inciderebbe sulla decadenza per mancata iscrizione a ruolo.

  • Legge fallimentare (I.fall.), artt. 51 e 52

    Richiamati a supporto del principio di universalità soggettiva della procedura concorsuale: durante il fallimento l'Amministrazione non può validamente notificare atti di riscossione diretti individualmente al fallito senza tradire la funzione concorsuale.

  • d.l. 17 giugno 2005, n. 106, conv. L. 6 agosto 2005, n. 156

    Introdusse la nuova disciplina sui termini di decadenza connessi alla notificazione della cartella di pagamento, soppiantando il precedente sistema imperniato sui termini riferiti all'iscrizione a ruolo.

Massime di principio

  • L'istanza d'insinuazione al passivo fallimentare è lo strumento principale per tutelare un credito tributario nel concorso ed è idonea a prevenire la decadenza collegata alla mancata iscrizione a ruolo.
  • L'accertamento dell'opponibilità e della prelazione dei crediti tributari compete al giudice fallimentare; dunque, anche se il credito è stato determinato altrove, è necessaria l'ammissione al passivo per rendere efficace la posizione del creditore nel fallimento.
  • Durante la pendenza del fallimento l'Amministrazione non può svolgere atti di riscossione individuale (es. notificazione della cartella) nei confronti del fallito senza violare il principio di universalità della procedura; pertanto i termini legati a tali notificazioni non decorrono fino alla chiusura del fallimento.
  • L'iscrizione a ruolo è uno strumento utile all'Amministrazione ma non obbligatorio per l'ammissione del credito al passivo; la scelta di non iscrivere a ruolo può essere assunta dal creditore con i rischi connessi in caso di contestazione da parte del curatore.
  • Se il curatore non contesta l'istanza di ammissione, il credito può essere ammesso e la posizione del creditore consolidata; la contestazione in sede fallimentare è la via ordinaria per opporre la pretesa.
  • Dopo la chiusura del fallimento l'Amministrazione deve tempestivamente esperire gli strumenti di riscossione individuale; tuttavia va valutata la normativa applicabile (norme abrogate o sopravvenute) e la tempestività rispetto alla chiusura della procedura.

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