Sentenza del 11/02/2015 n. 2632 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
AIPA ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia sostenendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 13, commi 3, 4 e 4-bis, del D.Lgs. n. 507/1993. Secondo il concessionario, il logo, la ragione sociale e le altre informazioni apposte sugli automezzi costituivano pubblicità soggetta a imposta, poiché erano esposti più di due volte e su superfici superiori a mezzo metro quadrato. L'esenzione prevista dal comma 4-bis, secondo AIPA, avrebbe dovuto applicarsi esclusivamente ai veicoli di proprietà di imprese che esercitano professionalmente l'attività di trasporto, non ai veicoli utilizzati da un'impresa produttrice per distribuire i propri prodotti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarato assorbito il secondo motivo, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e rinviato la causa ad altra sezione della CTR Lombardia. La Corte ha stabilito che la regola generale assoggetta all'imposta i veicoli in genere sui quali sia esposta pubblicità. L'esenzione dell'art. 13, comma 4-bis, opera solo quando i veicoli siano di proprietà di un'impresa che esercita l'attività di trasporto e siano effettivamente utilizzati per tale attività, anche per conto terzi. Non basta, quindi, che un'impresa utilizzi automezzi per distribuire i propri prodotti. Nel giudizio di rinvio la contribuente potrà riproporre l'eccezione di giudicato esterno, omessa dalla CTR, senza necessità di aver proposto ricorso incidentale.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 13, comma 1
Sono assoggettati all'imposta i "veicoli in genere" sui quali è esposta pubblicità
La disposizione contiene la regola generale per cui la pubblicità esposta sui veicoli è soggetta all'imposta, salvo specifiche esenzioni.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 13, commi 3 e 4
Sono soggetti all'imposta i veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto quando il marchio, la ragione sociale o l'indirizzo siano apposti più di due volte e ciascuna iscrizione superi la superficie di mezzo metro quadrato.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 13, comma 4-bis
L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni
L'esenzione è di stretta applicazione: richiede che i veicoli appartengano a un'impresa che svolge attività di trasporto e che siano concretamente impiegati in tale attività. Non si estende alle imprese produttrici o commerciali che usano veicoli per distribuire i propri prodotti.
Cassazione civile, sezione tributaria, sentenze n. 24310 e n. 24311 del 2009
I precedenti richiamati confermano che l'utilizzo di veicoli per la distribuzione dei propri prodotti, accompagnato dall'esposizione del logo aziendale, integra una forma di pubblicità soggetta a imposta e non beneficia dell'esenzione prevista per le imprese di trasporto.
Massime di principio
- La pubblicità apposta sui veicoli è, in linea generale, soggetta all'imposta, anche quando il veicolo viene utilizzato nell'attività ordinaria dell'impresa.
- L'esenzione per le indicazioni dell'impresa sui veicoli è riservata alle imprese che svolgono professionalmente attività di trasporto e ai veicoli di loro proprietà effettivamente destinati a tale attività.
- Un'impresa che produce o vende beni non può invocare l'esenzione solo perché utilizza propri automezzi, o automezzi a essa destinati, per consegnare o distribuire i propri prodotti.
- La presenza di un logo o di informazioni identificative può costituire pubblicità imponibile quando supera i limiti quantitativi previsti dalla legge, in particolare quanto a numero delle esposizioni e superficie.
- Le esenzioni tributarie sono interpretate restrittivamente e non possono essere estese per analogia a soggetti o situazioni non espressamente contemplati dalla norma.
- Se il giudice omette di esaminare un'eccezione di giudicato esterno proposta dalla parte risultata totalmente vittoriosa, l'eccezione può essere riproposta nel giudizio di rinvio.
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