Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05397/2026 del 10/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della continuazione tra più sentenze/reati (raggruppati in due gruppi) deducendo identità soggettiva dei correi, omogeneità del modus operandi e contiguità temporale; ha censurato con due motivi ex art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p. la motivazione apparente e illogica del giudice dell'esecuzione nel rigettare parte delle domande di unificazione, sostenendo che il rigetto si fondava su formule di stile e sulla mera qualificazione giuridica delle fattispecie senza valutare i collegamenti fattuali indicati dalla difesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso solo in parte: ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al rigetto della richiesta di continuazione tra la sentenza n. 744/2020 (art. 628, delitto commesso il 17.2.2018) e la sentenza n. 168/2022 (art. 416 e 12 furti aggravati commessi tra l'8.3.2018 e il 27.5.2018), rinviando il giudizio per nuovo esame al Tribunale di Cosenza in diversa persona fisica. Per il resto il ricorso è stato rigettato: la Cassazione ha ritenuto corretta la decisione del giudice dell'esecuzione a respingere le richieste di continuazione tra altri fatti (in particolare tra la sent. 319/2020 e le altre sentenze) per ragioni di distanza temporale, contesti diversi e mancanza, nelle sentenze, di elementi che dimostrassero un disegno criminoso unitario. Di conseguenza quanto deciso in ordine alle altre unificazioni e alla rideterminazione della pena è stato confermato.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma invocata per richiedere al giudice dell'esecuzione la pronuncia sulla continuazione tra più sentenze; utilizzata come criterio procedurale per formulare l'istanza di unificazione in sede esecutiva.

  • art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.

    Fondamento dei motivi di ricorso in Cassazione: censura per motivazione apparente o illogica delle decisioni del giudice dell'esecuzione.

  • art. 624 c.p., art. 625 n.7 c.p., art. 477 c.p., art. 648 c.p., art. 624-bis c.p., art. 625 n.2 c.p., art. 628 c.p., art. 416 c.p.

    Articoli del codice penale relativi alle fattispecie oggetto delle sentenze discusse; la disamina di tali norme ha permesso alla Corte di valutare la natura omogenea o eterogenea delle condotte ai fini del riconoscimento della continuazione.

  • Sez. U., n. 28659 del 18/5/2017 (Rv. 270074-01)

    Giurisprudenza richiamata per i criteri di riconoscimento della continuazione: occorrono indicatori concreti come omogeneità del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità e programmazione dei reati.

  • Sez. 1, n. 28762 del 28/4/2023

    Richiama l'onere del condannato di indicare i reati e gli elementi specifici che dimostrino una preventiva programmazione unitaria; il giudice dell'esecuzione deve individuare elementi sostanziali che evidenzino il medesimo disegno criminoso.

  • Cost. ord. n. 183 del 9/7/2013

    Principio richiamato per l'obbligo di devolvere a diverso collegio (persona fisica diversa) il nuovo esame in caso di annullamento parziale dell'ordinanza.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione richiede una valutazione motivata e concreta degli indici sintomatici (omogeneità delle fattispecie e del bene giuridico, contiguità spazio-temporale, identità di autori, modalità operative, sistematicità) e non può basarsi sulla sola nomen iuris o su formule apodittiche.
  • È onere del richiedente (condannato) indicare i reati da unificare e fornire gli elementi specifici che evidenzino una programmazione unitaria almeno nelle linee essenziali; il giudice deve valutare questi elementi e motivare puntualmente l'accoglimento o il rigetto.
  • La mera distanza temporale o il diverso contesto possono essere rilevanti per escludere la continuazione, ma il giudice deve spiegare perché questi elementi impediscono di ritenere un disegno criminoso unitario, evitando affermazioni generiche.
  • In sede di cassazione la Corte non rimette in discussione valutazioni di merito (es. rilevanza di intercettazioni) se basate su motivazione congrua; però annulla le decisioni quando la motivazione è illogica, apodittica o contraddittoria e rinvia per nuovo esame.
  • Se la Cassazione annulla parzialmente per vizi di motivazione, il nuovo esame deve essere svolto da diversa persona fisica per garantire imparzialità e correttezza procedurale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.