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Sentenza

Sentenza del 15/02/2018 n. 955 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Avviso di accertamento - riclassamento - motivazione atto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava l'avviso di accertamento con cui era stato rivisto il classamento dell'immobile, lamentando l'insufficiente motivazione dell'atto e, in particolare, l'assenza dell'indicazione delle specifiche caratteristiche dell'unità immobiliare e di un sopralluogo. La revisione era stata effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004, nell'ambito di una revisione generalizzata dei parametri catastali della microzona.

La decisione

La contestazione non è stata accolta. La motivazione dell'avviso è ritenuta sufficiente quando la revisione è disposta ai sensi dell'art. 1, comma 335, poiché essa si fonda sul riallineamento dei parametri catastali della microzona e non deve necessariamente descrivere le specifiche caratteristiche del singolo immobile né essere preceduta da un sopralluogo. Spetta invece al contribuente dimostrare che l'immobile presenta caratteristiche peculiari tali da rendere incongruo il nuovo classamento.

Norme richiamate

  • Art. 1, comma 335, legge n. 311 del 2004

    Revisione del classamento catastale nelle microzone caratterizzate da significativi scostamenti tra i valori medi di mercato e i valori catastali

    La norma consente una revisione generalizzata del classamento fondata sul riallineamento dei parametri della microzona. L'atto non deve necessariamente indicare le caratteristiche specifiche del singolo immobile né essere preceduto da un sopralluogo.

  • Art. 1, comma 336, legge n. 311 del 2004

    Revisione del classamento in presenza di immobili non più coerenti con il classamento catastale per intervenute variazioni edilizie o di fatto

    Nel diverso procedimento previsto dal comma 336, la motivazione deve riguardare le specifiche caratteristiche dell'immobile e le circostanze individuali che giustificano la revisione.

  • Cassazione, sentenza n. 21176 del 2016

    La Corte ha distinto i presupposti e gli obblighi motivazionali delle revisioni ex commi 335 e 336, stabilendo che, nel procedimento ex comma 335, il contribuente deve provare le peculiarità dell'immobile che renderebbero incongruo il nuovo classamento.

Massime di principio

  • Quando il classamento è revisionato ai sensi dell'art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004, l'Amministrazione può motivare l'atto facendo riferimento alla situazione e agli scostamenti della microzona, senza dover descrivere dettagliatamente le caratteristiche individuali dell'immobile.
  • L'assenza di un sopralluogo non determina, di per sé, l'illegittimità della revisione effettuata ai sensi del comma 335.
  • Il contribuente che contesta il nuovo classamento deve fornire elementi concreti e documentati sulle caratteristiche peculiari dell'immobile, dimostrando che il riallineamento applicato alla microzona non è adeguato al caso specifico.
  • È essenziale distinguere la revisione generalizzata ex comma 335 dalla revisione individuale ex comma 336: nel secondo caso l'atto deve indicare le specifiche circostanze e caratteristiche dell'immobile che giustificano il cambiamento.

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