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Ordinanza

Ordinanza n. 533/2026 - Napoli, Sezione 2

per la correzione della sentenza n. 7752/2025 pubblicata in data 01.12.2025, pronunciata da questa Sezione sul ricorso 3124 del 2024;

Giustizia amministrativa202403124

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIOrdinanzaaltro

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania n. 7752/2025, limitatamente all'omessa distrazione delle spese di lite in favore del difensore dichiaratosi antistatario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ricorrente in ottemperanza)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto la correzione della sentenza n. 7752/2025, con cui era stato accolto il ricorso per l'ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Napoli Nord - Sezione Lavoro. L'istanza evidenziava che il dispositivo, pur condannando il Ministero al pagamento delle spese di lite liquidate in € 1.000,00 oltre accessori di legge, non conteneva la clausola di distrazione delle spese in favore del difensore che si era dichiarato antistatario, come richiesto nel ricorso introduttivo.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente un mero errore materiale, consistente nell'omissione, nel dispositivo della sentenza, della distrazione delle spese in favore del difensore antistatario. Richiamando l'art. 86, comma 2, c.p.a. e il consolidato orientamento secondo cui l'errore materiale è il difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua rappresentazione grafica, rilevabile ictu oculi senza attività interpretativa o di specificazione della decisione, ha disposto l'integrazione del dispositivo. Dopo la frase relativa alla condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite, è stata inserita la formula: "da attribuirsi al difensore in epigrafe dichiaratosi antistatario". È stata inoltre ordinata alla Segreteria l'annotazione prevista dall'art. 86, comma 3, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 86, comma 2, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Consente la correzione degli errori materiali contenuti nelle sentenze e nelle ordinanze; il TAR lo ha applicato all'omessa indicazione della distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

  • art. 86, comma 3, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Prevede gli adempimenti di annotazione da parte della Segreteria a seguito della correzione del provvedimento.

Massime di principio

  • L'omessa indicazione nel dispositivo della distrazione delle spese di lite in favore del difensore dichiaratosi antistatario può essere corretta ai sensi dell'art. 86 c.p.a. quando risulti essere un'omissione meramente materiale e la volontà decisoria del giudice sia desumibile dal testo del provvedimento e dagli atti processuali, senza necessità di interpretare o modificare la decisione.
  • L'errore materiale correggibile consiste nel difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua rappresentazione grafica, purché sia rilevabile ictu oculi e la correzione non comporti un'attività di specificazione, integrazione sostanziale o interpretazione della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiVizi formali non invalidanti

Testo integrale

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