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Sentenza

Sentenza del 25/03/2016 n. 5981 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2002 contestando la mancata dichiarazione e contabilizzazione di ricavi derivanti dall'esercizio non dichiarato di un'attività turistico-alberghiera. L'accertamento si fondava su un processo verbale di constatazione, sulla conformazione del complesso immobiliare, composto da numerose camere arredate con servizi indipendenti, sui consumi idrici ed elettrici e sulla presenza di un cliente che aveva dichiarato di aver pagato 40 euro per una camera. Il contribuente ha impugnato la decisione della Commissione Tributaria Regionale, deducendo, tra l'altro, l'illegittimità dell'accesso, vizi di motivazione dell'accertamento, omessa pronuncia e l'assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il ricorrente non aveva esposto in modo sommario e completo i fatti di causa, non aveva riportato adeguatamente le proprie domande e difese nei precedenti gradi di giudizio e non aveva dimostrato che le questioni sollevate fossero state tempestivamente dedotte davanti alla Commissione Tributaria Provinciale e riproposte in appello. Le censure erano inoltre dirette in parte contro l'atto impositivo anziché contro la sentenza impugnata, oppure miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, attività non consentita in sede di legittimità. È rimasto quindi fermo l'accertamento favorevole all'Amministrazione finanziaria. Nulla è stato disposto sulle spese, per mancata partecipazione della controparte.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52

    Norma relativa agli accessi, ispezioni e verifiche fiscali.

    Le contestazioni sull'assenza delle autorizzazioni necessarie devono essere dedotte tempestivamente nel giudizio tributario e adeguatamente documentate nel ricorso per cassazione; non possono essere formulate per la prima volta o sulla base di presupposti fattuali non accertati dal giudice di merito.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39

    Disciplina l'accertamento analitico-induttivo e induttivo dei redditi.

    L'esistenza di ricavi non dichiarati può essere desunta mediante presunzioni, purché gli elementi posti a base dell'accertamento siano valutati dal giudice di merito secondo i requisiti di gravità, precisione e concordanza.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 3

    Riguarda la motivazione degli avvisi di accertamento.

    La censura relativa alla motivazione dell'avviso deve essere correttamente prospettata nei precedenti gradi e, in cassazione, deve essere indirizzata alla sentenza impugnata, non direttamente all'atto impositivo.

  • Legge n. 241 del 1990, art. 3

    Prevede l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi.

    L'obbligo di motivazione deve consentire al contribuente di comprendere le ragioni dell'accertamento e di difendersi; tuttavia, la relativa censura deve rispettare i requisiti processuali e di autosufficienza del ricorso.

  • Codice civile, art. 2697

    Ripartisce l'onere della prova tra le parti.

    Chi fa valere un diritto deve provare i fatti costitutivi, mentre chi eccepisce fatti impeditivi, modificativi o estintivi deve provarli. Nel caso concreto, l'Amministrazione ha fornito elementi presuntivi e il contribuente avrebbe dovuto contestarli ritualmente e in modo specifico.

  • Codice civile, artt. 2727 e seguenti

    Disciplinano le presunzioni semplici.

    Le presunzioni devono fondarsi su fatti noti dai quali il giudice possa logicamente desumere il fatto ignoto. La valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi spetta al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per effettivi vizi motivazionali o giuridici, non per una diversa lettura delle prove.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Impone al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda e sulle eccezioni ritualmente proposte.

    Per denunciare omessa pronuncia occorre indicare con precisione la domanda o eccezione non esaminata, il relativo atto processuale e la sua decisività; un generico rinvio a parti non identificabili del ricorso non è sufficiente.

  • Codice di procedura civile, art. 360

    Individua i motivi per i quali è possibile ricorrere per cassazione.

    La Corte di cassazione giudica errori di diritto e vizi della sentenza nei limiti previsti dalla norma, non costituisce un ulteriore grado di merito e non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice tributario sui fatti e sulle prove.

  • Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 3

    Richiede l'esposizione sommaria dei fatti della causa nel ricorso per cassazione.

    Il ricorso deve riportare in modo sufficiente la vicenda processuale, le domande, le difese e le decisioni dei precedenti gradi, così da permettere alla Corte di comprendere autonomamente l'oggetto della controversia.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24

    Disciplina la proposizione dei motivi aggiunti nel processo tributario.

    Nel processo tributario, caratterizzato dall'impugnazione dell'atto, il giudice deve esaminare i vizi dedotti nel ricorso introduttivo; l'ambito della controversia può essere ampliato solo nei limiti e con le modalità previste per i motivi aggiunti.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è indispensabile ricostruire in modo completo e autosufficiente la vicenda processuale, riportando le domande, le eccezioni, le difese e le decisioni dei precedenti gradi.
  • Una questione non esaminata in cassazione deve essere stata proposta tempestivamente davanti al giudice di merito e riproposta nei successivi gradi; non è sufficiente affermare genericamente di averla sollevata.
  • Le contestazioni rivolte direttamente all'avviso di accertamento, anziché alla motivazione della sentenza impugnata, sono normalmente inammissibili in sede di legittimità.
  • La Corte di cassazione non rivaluta fatti, consumi, testimonianze o attendibilità delle prove: la valutazione degli indizi e delle presunzioni spetta al giudice di merito, salvo errori giuridici o vizi motivazionali rilevanti.
  • Una struttura immobiliare organizzata come albergo, dotata di numerose camere, servizi autonomi, consumi incompatibili con il solo uso familiare e riscontri di pagamenti può costituire una base presuntiva per accertare l'esercizio di un'attività commerciale non dichiarata.
  • Chi contesta un accertamento presuntivo deve indicare concretamente perché gli elementi utilizzati dall'Amministrazione non siano gravi, precisi e concordanti e deve produrre le contestazioni e le prove nelle forme e nei tempi previsti dal processo tributario.
  • La mancata partecipazione della controparte può comportare l'assenza di una pronuncia sulle spese, anche quando il ricorso venga dichiarato inammissibile.

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