Cassazione Penale, Sentenza n. 14451/2025 del 14/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 95 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, sostenendo: 1) assenza dell'elemento soggettivo perché gran parte dei redditi non dichiarati appartenevano alla convivente, elemento che avrebbe dovuto far nascere un ragionevole dubbio circa la conoscenza da parte sua della reale capacità reddituale; 2) insussistenza del dolo o possibile errore inconsapevole dovuto a una situazione 'confusionaria'; 3) richiesta di applicazione dell'esclusione della punibilità per tenuità ex art. 131-bis c.p.; 4) richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62, co.1, n.4 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi: i giudici di merito avevano motivato in modo congruo e non manifestamente illogico, evidenziando la rilevante discrepanza tra i redditi dichiarati nell'istanza (circa euro 1.500) e quelli effettivamente percepiti dalla convivente (euro 18.371), elemento che mostrava la prevedibilità della percezione di somme ben superiori e quindi la sussistenza del dolo (anche eventuale). Quanto all'art. 131-bis c.p., la Corte ha ritenuto che la valutazione di non tenuità sia una valutazione complessa rimessa al giudice di merito, adeguatamente motivata nel caso concreto, tenuto conto della peculiare intensità del dolo e della discrasia degli importi. Sulla circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4, la Corte ha seguito il principio delle Sezioni Unite secondo cui si valuta l'entità del danno al momento della consumazione del reato, perciò la sopravvenuta revoca del beneficio è irrilevante. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 95
art. 95 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Norma che sanziona la falsità nelle dichiarazioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la Corte ha ritenuto provata la dichiarazione falsa in relazione alla capacità reddituale del nucleo familiare.
Codice di procedura penale, art. 606 co.1 lett. b) ed e)
art. 606 co.1 lett. b) ed e) c.p.p.
Norme richiamate per i motivi di ricorso in Cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha valutato i motivi come manifestamente infondati e non specifici.
Codice di procedura penale, art. 591 comma 1 lett. c)
art. 591 comma 1, lett. c) c.p.p.
Previsione che conduce all'inammissibilità per aspecificità del motivo; la Corte ha richiamato il principio secondo cui non si possono riproporre motivazioni già esaminate e adeguatamente motivate dal giudice di merito.
Codice penale, art. 131-bis
Istituto dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che la valutazione della tenuità sia discrezionale del giudice di merito e nel caso è stata adeguatamente motivata la sua esclusione per la rilevante intensità del dolo.
Codice penale, art. 133
Criteri per la determinazione della pena (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno); la Corte ha richiamato tali criteri come parametri necessari per valutare la tenuità ex art. 131-bis.
Codice penale, art. 62, co.1, n.4
art. 62, comma 1, n.4 c.p.
Circostanza attenuante del danno di speciale tenuità; la Corte ha confermato che l'entità del danno si valuta al momento della consumazione del reato e non in base a eventi sopravvenuti, con conseguente esclusione dell'attenuante nel caso in esame.
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art.1 comma 1 lett. c) n.1 (modifiche art.131-bis)
d.lgs. 10/10/2022 n.150, art.1, comma 1, lett. c), n.1
Riferimento alle modifiche legislative che hanno ampliato le ipotesi di applicabilità dell'art. 131-bis; la Corte ha ritenuto comunque che, anche alla luce delle modifiche, la decisione di merito fosse corretta e ben motivata.
Massime di principio
- La sussistenza del dolo nelle dichiarazioni per il patrocinio a spese dello Stato può essere desunta da una significativa discrepanza tra i redditi dichiarati e quelli accertati: una differenza rilevante rende improbabile che il dichiarante non fosse a conoscenza della reale situazione.
- Le censure in Cassazione che ripropongono argomentazioni già esaminate e respinte in sede di merito, senza specificarne la mancata considerazione, sono spesso considerate aspecifiche e portano all'inammissibilità del ricorso.
- L'istituto della 'tenuità del fatto' ex art. 131-bis c.p. richiede una valutazione complessiva e motivata dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; tale valutazione è rimessa al giudice di merito e la Cassazione controlla solo la presenza e la logicità della motivazione.
- La circostanza attenuante del danno di speciale tenuità si valuta in relazione alla situazione al momento della consumazione del reato: eventi successivi che riducono il danno non incidono sul riconoscimento dell'attenuante.
- Nel valutare l'esistenza di un ragionevole dubbio, la Corte non può fare della prospettazione alternativa della difesa il criterio decisivo se il giudice di merito ha fornito una motivazione puntuale e coerente che rende l'alternativa mera congettura.
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