Sentenza del 19/07/2016 n. 4636 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Revocazione - Errore di fatto - Non è configurabile - Errata valutazione del documento prodotto - Sussiste - Inammissibilità del ricorso per revocazione - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. La sentenza ha chiarito che l'errore revocatorio presuppone un'errata percezione della realtà, obiettivamente verificabile dagli atti e non derivante da un'attività valutativa o interpretativa. L'errata valutazione di un documento costituisce, invece, un possibile errore di giudizio o di diritto, deducibile mediante ricorso per cassazione, ma non tramite revocazione per errore di fatto.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per revocazione sostenendo l'esistenza di un errore di fatto ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione alla valutazione di un documento prodotto nel giudizio. Secondo la prospettazione, il giudice avrebbe erroneamente considerato o interpretato il contenuto del documento. Tuttavia, l'errore denunciato non consisteva in una svista materiale o in un'errata percezione immediatamente rilevabile dagli atti, bensì in una contestazione della valutazione compiuta dal giudice.
Norme richiamate
Codice di procedura civile, art. 395, comma 1, n. 4
Revocazione per errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.
La revocazione è ammessa solo quando il giudice sia incorso in una svista materiale o in un'errata percezione oggettiva della realtà, immediatamente rilevabile dagli atti, e non quando si contesti la valutazione o l'interpretazione di prove e documenti.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle prove o dei documenti già esaminati dal giudice.
- L'errore revocatorio deve risultare direttamente dagli atti, essere oggettivo e consistere in una svista percettiva, come l'affermazione dell'esistenza di un documento che non esiste o l'omessa percezione di un documento chiaramente presente.
- Quando la censura riguarda il significato attribuito a un documento, la sua attendibilità o la sua rilevanza probatoria, si tratta normalmente di un errore di giudizio e non di un errore di fatto revocatorio.
- Gli errori di diritto o di valutazione devono essere fatti valere con il rimedio processuale appropriato, in particolare mediante ricorso per cassazione quando ne ricorrono i presupposti.
- In caso di dubbio, occorre distinguere tra mancata percezione del contenuto materiale di un atto, potenzialmente revocatoria, e interpretazione o ponderazione del suo contenuto, che non legittima la revocazione.
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