Cassazione Penale, Sentenza n. 19718/2025 del 27/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per rescissione del giudicato fondato sulla presunta incolpevole mancata conoscenza del processo: Zotkaj contestava l'ordinanza della Corte di appello che aveva rigettato la sua istanza di rescissione relativa alla sentenza del Tribunale di Prato n.1110/2023. I fatti principali sono: nomina di un difensore di fiducia (avv. Gabriele Braschi) con elezione di domicilio presso il suo studio in fase di indagini (21.2.2020), successiva conferma della nomina ma elezione di domicilio nella residenza anagrafica (11.7.2020), rinuncia del difensore comunicata a mezzo raccomandata (4.2.2021) e depositata in Tribunale (31.3.2021). Il ricorrente deduceva l'irritualità/inefficacia delle notifiche del decreto di fissazione dell'udienza preliminare e del decreto che dispone il giudizio, sostenendo che la consegna del plico contenente la citazione a giudizio sarebbe avvenuta solo il 19.2.2022 (prova tratta dal sito di Poste Italiane), cioè dopo l'udienza dibattimentale del 17.2.2022, e quindi che non vi fu effettiva conoscenza della vocatio in iudicium. Contestava inoltre la valutazione della Corte di appello che aveva ritenuto probante la nomina del difensore e l'indicazione del domicilio e che aveva ritenuto le produzioni documentali del ricorrente insufficienti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello non abbia svolto gli accertamenti dovuti sulla ritualità e sull'effettiva ricezione delle notifiche e abbia dato un rilievo eccessivo e non giustificato alla mera nomina iniziale del difensore di fiducia ed alla precedente elezione di domicilio. Ha affermato che la conoscenza effettiva della vocatio in iudicium non può essere desunta automaticamente dalla nomina del difensore in fase di indagini, specie se il difensore ha poi rinunciato e non v'è prova della comunicazione della rinuncia o della nomina del nuovo difensore, né della effettività del rapporto professionale. Per questi motivi l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio; la sentenza del Tribunale di Prato n.1110/23 è stata revocata e ne è stata disposta la immediata cessazione dell'esecuzione. Gli atti sono trasmessi al Tribunale di Prato per procedere agli accertamenti indicati: verificare la ritualità delle notifiche, accertare l'effettiva conoscenza della vocatio in iudicium o, in difetto, dichiarare la nullità degli atti e, se necessario, rinnovare l'udienza preliminare.
Norme richiamate
art. 161 cod. proc. pen., comma 4
Riferito al tentativo di notifica al difensore domiciliatario e alla rinotifica: la Corte d'appello aveva disposto la rinnovazione della notifica ai sensi di tale norma; la Cassazione richiama l'obbligo di accertare concretamente come e dove siano state tentate e perfezionate le notifiche.
art. 175 cod. proc. pen., comma 2
Richiamato nei principi giurisprudenziali sulla necessità che la conoscenza del procedimento riguardi la vocatio in iudicium; la conoscenza deve essere effettiva e riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di citazione in giudizio.
art. 420-bis cod. proc. pen.
Richiamato per i cd. indici di conoscenza del processo (elezione domicilio, nomina difensore di fiducia, misure cautelari ecc.): la Corte motiva che tali indici creano una presunzione relativa di sottrazione volontaria ma che non devono operare automaticamente senza verifica dell'effettività.
art. 629-bis cod. proc. pen.
Norma sul rimedio della rescissione del giudicato: la Cassazione ribadisce che il giudice della rescissione deve valutare la effettiva incolpevole mancata conoscenza del processo e ha ampi poteri accertativi; l'onere probatorio grava sul richiedente ma non esclude che il giudice disponga d'ufficio integrazioni istruttorie.
art. 28 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata in relazione all'obbligo di comunicare la nomina del nuovo difensore o la rinuncia al mandato; la Corte sottolinea l'importanza di verificare se la rinuncia fu effettivamente portata a conoscenza dell'imputato e se fu comunicata la nomina del difensore d'ufficio.
Massime di principio
- La mera nomina di un difensore di fiducia e l'elezione del domicilio in fase iniziale delle indagini non provano da sé l'effettiva conoscenza della vocatio in iudicium: occorre verifica fattuale dell'effettività del rapporto e della ricezione degli atti.
- Il giudice della rescissione (art. 629-bis) ha ampi poteri istruttori: deve accertare concretamente la ritualità delle notifiche e l'effettiva ricezione, non limitarsi a presunzioni logiche.
- La prova della spedizione di un atto non è sufficiente: nel caso di contestazione va accertato il perfezionamento della notifica (ricezione, compiuta giacenza nei tempi utili), non solo l'inoltro postale.
- La rinuncia del difensore e la nomina di un nuovo difensore devono essere comunicate efficacemente all'imputato; in assenza di prova di tale comunicazione non si può attribuire automaticamente al soggetto la colpa dell'ignoranza del processo.
- Se emerge incertezza sulla regolarità delle notifiche, il rimedio corretto è l'accertamento, la dichiarazione di nullità degli atti notificatori viziati e, se necessario, la rinnovazione dell'udienza preliminare o delle notifiche prima di procedere in assenza.
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