Sentenza del 29/10/2018 n. 2498 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Royalty - pagamento a società non residente - Repubblica di San Marino - qualificazione del provento - reddito di impresa - è tale - abbattimento forfetario dell'imponibile - 25% - non spetta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa di applicare l'abbattimento forfetario del 25% è stata esclusa. Le royalties pagate a un'impresa commerciale non residente restano qualificabili come reddito d'impresa commerciale; pertanto, devono essere assoggettate ai criteri propri di determinazione del reddito d'impresa, compresa la disciplina relativa alla deducibilità dei costi, senza applicare la riduzione forfetaria del 25%.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la qualificazione fiscale delle royalties corrisposte da una società italiana a un'impresa commerciale non residente, localizzata nella Repubblica di San Marino. La ricorrente sosteneva, in sostanza, che ai proventi spettasse l'abbattimento forfetario del 25% dell'imponibile. La questione era stabilire se tali royalties dovessero essere considerate redditi soggetti a tale riduzione oppure componenti del reddito d'impresa commerciale del soggetto non residente.
Massime di principio
- Le royalties corrisposte a un'impresa commerciale non residente non assumono automaticamente la natura di redditi diversi o di altra categoria cui sia applicabile un abbattimento forfetario.
- La qualificazione del provento deve essere effettuata in base all'attività esercitata dal percettore: se il percettore è un'impresa commerciale, le royalties sono normalmente ricondotte al reddito d'impresa.
- Quando il provento è qualificato come reddito d'impresa, la sua determinazione segue le regole proprie di tale categoria, inclusa la rilevanza dei costi deducibili, e non è possibile applicare riduzioni forfetarie previste per categorie reddituali differenti.
- La localizzazione del beneficiario in uno Stato estero, inclusa la Repubblica di San Marino, non comporta di per sé il diritto a un abbattimento dell'imponibile: occorre verificare la natura del reddito e la disciplina applicabile al caso concreto.
- In situazioni analoghe, è necessario distinguere tra qualificazione reddituale del pagamento, eventuali convenzioni internazionali applicabili e regole interne di determinazione della base imponibile.
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