Sentenza del 11/02/2015 n. 452 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
NUOVI DOCUMENTI - Appello - Ammissibilità - Nuove eccezioni - Limiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che il divieto previsto dall'art. 57 del d.lgs. n. 546/1992 riguarda esclusivamente le eccezioni in senso stretto e non si estende alla produzione di nuovi documenti. Pertanto, è stata ritenuta ammissibile la produzione in appello, anche da parte di Equitalia Nord s.p.a. rimasta contumace in primo grado, della documentazione comprovante la regolare notifica delle cartelle di pagamento tramite servizio postale.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'ammissibilità, in appello, della produzione di nuovi documenti da parte di Equitalia Nord s.p.a., in particolare delle prove della regolare notifica delle cartelle di pagamento effettuata tramite servizio postale. Il contribuente sosteneva, o comunque contestava, che tale produzione fosse vietata dall'art. 57 del d.lgs. n. 546/1992, che limita la proposizione in appello di nuove eccezioni.
Norme richiamate
Art. 57 del d.lgs. n. 546/1992
Il divieto riguarda le nuove eccezioni in appello.
La norma vieta la proposizione di eccezioni nuove in senso stretto, ma non impedisce la produzione di nuovi documenti destinati a provare fatti già rilevanti nella controversia, inclusa la regolare notifica delle cartelle.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il divieto di nuove eccezioni in appello non coincide con un divieto generale di depositare nuovi documenti.
- La produzione documentale in appello può essere ammessa quando serve a dimostrare fatti già dedotti o comunque rilevanti, senza introdurre una nuova eccezione autonoma.
- La contumacia in primo grado non impedisce necessariamente alla parte di produrre documenti in appello, purché tale produzione non comporti l'introduzione di una domanda o eccezione nuova vietata.
- La prova della notificazione degli atti può essere depositata in appello se diretta a comprovare la validità di un atto già oggetto della controversia.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 11 feb 2015Sentenza del 11/02/2015 n. 2617 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 11 feb 2015Sentenza del 11/02/2015 n. 2623 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 11 feb 2015Sentenza del 11/02/2015 n. 2628 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 11 feb 2015Sentenza del 11/02/2015 n. 2635 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 11 feb 2015Sentenza del 11/02/2015 n. 2637 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 11 feb 2015Sentenza del 11/02/2015 n. 2642 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →