Sentenza n. 79/2026 - Firenze, Sezione 3
per l’annullamento: del provvedimento n. 1449/2021 del Comune di Firenze del 28.06.2021 avente ad oggetto il diniego della concessione in sanatoria richiesta dal Sig. Giorgio Lepri per opere abusive consistenti in realizzazione di rimessaggio per macchinari ed attrezzature agricole di mq 35, in quanto ricadono in area sottoposta a vincolo cimiteriale di inedificabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, ritenendo rispettate le formalità previste dall’art. 84 c.p.a. e applicabile la causa di estinzione prevista dagli artt. 35, comma 2, lett. c), e 85 c.p.a. La decisione non contiene alcuna valutazione sulla legittimità del diniego edilizio né sul vincolo cimiteriale. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell’esito in rito del giudizio.
Atto impugnato: Diniego di concessione edilizia in sanatoria per un rimessaggio di 35 mq destinato a macchinari e attrezzature agricole, motivato dalla ricadenza dell’opera in area soggetta a vincolo cimiteriale di inedificabilità
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento comunale di diniego della concessione in sanatoria relativa alla realizzazione abusiva di un rimessaggio per macchinari e attrezzature agricole. Dal testo non emergono i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha notificato e depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso; nessuna parte interessata alla prosecuzione del giudizio si è opposta.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
La rinuncia al ricorso, quando ne ricorrono i presupposti, determina l’estinzione del giudizio.
art. 84 c.p.a.
Disciplina le formalità e gli effetti della rinuncia al ricorso; il giudice ha ritenuto tali formalità rispettate.
art. 85 c.p.a.
Trova applicazione per la dichiarazione dell’estinzione del giudizio conseguente alla rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio quando è effettuata nel rispetto delle formalità previste dall’art. 84 c.p.a. e nessuna parte interessata alla prosecuzione si oppone.
- L’estinzione per rinuncia definisce il giudizio in rito senza comportare una decisione sulla legittimità dell’atto amministrativo impugnato.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese possono essere compensate in ragione dell’esito processuale, secondo la valutazione del giudice.
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