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Sentenza

Sentenza n. 79/2026 - Firenze, Sezione 3

per l’annullamento: del provvedimento n. 1449/2021 del Comune di Firenze del 28.06.2021 avente ad oggetto il diniego della concessione in sanatoria richiesta dal Sig. Giorgio Lepri per opere abusive consistenti in realizzazione di rimessaggio per macchinari ed attrezzature agricole di mq 35, in quanto ricadono in area sottoposta a vincolo cimiteriale di inedificabilità.

Giustizia amministrativa202101255

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, ritenendo rispettate le formalità previste dall’art. 84 c.p.a. e applicabile la causa di estinzione prevista dagli artt. 35, comma 2, lett. c), e 85 c.p.a. La decisione non contiene alcuna valutazione sulla legittimità del diniego edilizio né sul vincolo cimiteriale. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell’esito in rito del giudizio.

TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego di concessione edilizia in sanatoria per un rimessaggio di 35 mq destinato a macchinari e attrezzature agricole, motivato dalla ricadenza dell’opera in area soggetta a vincolo cimiteriale di inedificabilità

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento comunale di diniego della concessione in sanatoria relativa alla realizzazione abusiva di un rimessaggio per macchinari e attrezzature agricole. Dal testo non emergono i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha notificato e depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso; nessuna parte interessata alla prosecuzione del giudizio si è opposta.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La rinuncia al ricorso, quando ne ricorrono i presupposti, determina l’estinzione del giudizio.

  • art. 84 c.p.a.

    Disciplina le formalità e gli effetti della rinuncia al ricorso; il giudice ha ritenuto tali formalità rispettate.

  • art. 85 c.p.a.

    Trova applicazione per la dichiarazione dell’estinzione del giudizio conseguente alla rinuncia.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio quando è effettuata nel rispetto delle formalità previste dall’art. 84 c.p.a. e nessuna parte interessata alla prosecuzione si oppone.
  • L’estinzione per rinuncia definisce il giudizio in rito senza comportare una decisione sulla legittimità dell’atto amministrativo impugnato.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese possono essere compensate in ragione dell’esito processuale, secondo la valutazione del giudice.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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