Sentenza del 27/09/2017 n. 1305 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Mancato rispetto di 60 giorni dal PVC - ragioni di urgenza - Legge 212/2000 - articolo 12, comma 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Ufficio contestava componenti positivi di reddito non dichiarati per euro 57.450,00, individuati attraverso l’analisi dei movimenti bancari, in particolare versamenti sui conti correnti non adeguatamente giustificati. Il contribuente ha dedotto la violazione dell’articolo 12, comma 7, della legge n. 212/2000, poiché l’avviso era stato notificato l’8 dicembre 2012, prima del decorso dei 60 giorni dalla consegna del processo verbale di constatazione dell’11 dicembre 2012. Ha inoltre contestato il mancato riconoscimento di costi occulti e ha prodotto documentazione relativa ad alcuni versamenti. L’Ufficio ha sostenuto che ricorressero specifiche ragioni di urgenza, poiché la verifica era stata avviata su impulso della Procura della Repubblica, si era potuta svolgere soltanto a partire dal 26 novembre 2012 e aveva condotto rapidamente alla redazione del PVC.
La decisione
La Commissione di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente, ritenendo che l’errata programmazione dei controlli da parte dell’Ufficio non potesse comprimere il termine di 60 giorni né giustificare l’urgenza. In appello, invece, la Commissione ha ritenuto fondate le doglianze dell’Ufficio: l’indagine era stata originata dalla Procura della Repubblica, l’avviso indicava le ragioni dell’urgenza e il contribuente non aveva fornito documentazione idonea a giustificare i versamenti, né a dimostrare le uscite relative ai presunti prestiti personali. La sentenza di primo grado è stata riformata, l’appello dell’Ufficio è stato accolto e il contribuente è stato condannato al pagamento di euro 1.000,00 per le spese processuali del grado di appello.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212, articolo 12, comma 7
Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste, che sono valutate dagli uffici impositori. L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
Il termine di 60 giorni costituisce una garanzia per consentire al contribuente di presentare osservazioni prima dell’emissione dell’atto impositivo. La sua violazione non è automaticamente consentita: l’Ufficio deve indicare e giustificare specifiche ragioni di particolare urgenza, non riconducibili a inerzia o cattiva organizzazione. Nel caso concreto, la Commissione ha ritenuto sufficienti l’origine dell’indagine da parte della Procura della Repubblica, la ristrettezza dei tempi dell’attività di verifica e l’indicazione delle ragioni dell’urgenza nell’avviso.
Massime di principio
- Il termine di 60 giorni dal PVC rappresenta una garanzia procedimentale del contribuente e, di regola, l’avviso di accertamento non dovrebbe essere notificato prima della sua scadenza.
- La deroga è possibile soltanto in presenza di ragioni di particolare e motivata urgenza, che devono essere concrete, attuali e indicate nell’avviso di accertamento.
- L’urgenza non può dipendere esclusivamente da ritardi, inerzie o errori di programmazione dell’Amministrazione; tuttavia, circostanze esterne e non imputabili all’Ufficio, come l’origine dell’attività da un’indagine penale e tempi investigativi particolarmente ravvicinati, possono essere valutate come idonee.
- La partecipazione del contribuente a un procedimento di accertamento con adesione non sostituisce automaticamente il termine di 60 giorni e non sana ogni eventuale violazione, ma può essere considerata dal giudice per valutare in concreto l’effettivo esercizio del diritto di difesa.
- In presenza di versamenti bancari non coerenti con i redditi dichiarati, il contribuente deve fornire giustificazioni documentali puntuali e verificabili; mere spiegazioni generiche o riferimenti a prestiti personali non documentati possono essere ritenuti insufficienti.
- In una situazione analoga, occorre verificare sia la concreta esistenza dell’urgenza sia la sua motivazione nell’avviso, distinguendo tra urgenza effettiva e semplice disorganizzazione dell’Ufficio.
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