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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/917

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/917 della Commissione, del 27 giugno 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazato, boscalid, bromoxynil, captan, carvone, chlorpropham, ciazofamid, desmedipham, dimetoato, dimetomorf, diquat, etefon, etoprofos, etoxazole, famoxadone, fenamidone, fenamifos, flumiossazina, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanato, Gliocladium catenulatum ceppo: J1446, isoxaflutole, metalaxyl-m, metiocarb, metossifenozide, metribuzin, milbemectin, oxasulfuron, Paecilomyces lilacinus ceppo 251, phenmedipham, fosmet, pirimifosmetile, propamocarb, prothioconazole, pimetrozina e s-metolachlor (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32018R0917

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento proroga fino al 30 giugno 2019 o al 31 luglio 2019, a seconda della sostanza, i periodi di approvazione di un ampio elenco di sostanze attive impiegate nei prodotti fitosanitari. La misura si rende necessaria perché la valutazione delle domande di rinnovo, presentate secondo la disciplina UE applicabile, ha subito ritardi indipendenti dai richiedenti e potrebbe non concludersi prima della scadenza delle approvazioni. Il provvedimento modifica di conseguenza l’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Proroga dei periodi di approvazione di numerose sostanze attive utilizzate nei prodotti fitosanitari, mediante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle sostanze attive elencate nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, cioè alle sostanze considerate approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 per l’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. Riguarda gli operatori del settore fitosanitario e, in particolare, i titolari di domande di rinnovo dell’approvazione per le sostanze indicate. La proroga opera nell’intero territorio dell’Unione europea ed è rilevante anche ai fini SEE. Non disciplina nuove autorizzazioni, ma solo l’estensione temporanea di approvazioni già esistenti in attesa della decisione sul rinnovo.

Proroga dei periodi di approvazione di numerose sostanze attive nei prodotti fitosanitari

Il regolamento interviene nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009, che disciplina l’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari nell’Unione europea. La finalità è evitare che l’approvazione di un gruppo esteso di sostanze attive scada prima della conclusione delle procedure di rinnovo, tenuto conto dei ritardi nella valutazione delle relative domande.

Contesto normativo e finalità della misura

L’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 contiene l’elenco delle sostanze attive considerate approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. I considerando precisano che per diverse sostanze erano già state presentate domande di rinnovo ai sensi del regolamento (UE) n. 1141/2010 o del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. Poiché la valutazione delle domande è stata ritardata per motivi non imputabili ai richiedenti, la Commissione ritiene necessario prorogare i periodi di approvazione.

Sostanze interessate e nuove date di scadenza

La proroga riguarda numerose sostanze attive, con due differenti scadenze:

  • 30 giugno 2019 per: diquat, pimetrozina, famoxadone, metalaxyl-M e flumiossazina.
  • 31 luglio 2019 per tutte le altre sostanze elencate nell’allegato, tra cui alpha-cypermethrin, benalaxyl, bromoxynil, chlorpropham, ciazofamid, desmedipham, etoxazole, fenamidone, foramsulfuron, Gliocladium catenulatum ceppo J1446, isoxaflutole, metossifenozide, oxasulfuron, s-metolachlor, bifenazato, milbemectin, fenamifos, etefon, captan, folpet, formetanato, metiocarb, dimetoato, dimetomorf, metribuzin, fosmet, propamocarb, etoprofos, pirimifosmetile, beflubutamid, benthiavalicarb, boscalid, carvone, fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus ceppo 251 e prothioconazole.

Effetti giuridici e coordinamento con le procedure di rinnovo

La Commissione richiama espressamente l’articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009 per chiarire il rapporto tra proroga e successiva decisione sul rinnovo o sul mancato rinnovo. Se una sostanza non viene rinnovata perché non soddisfa i criteri di approvazione, la data di scadenza resta quella già prevista prima della proroga oppure, se successiva, coincide con la data di entrata in vigore del regolamento di mancato rinnovo. Se invece l’approvazione viene rinnovata, la Commissione cerca di fissare la data di applicazione più vicina possibile.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La Commissione segnala inoltre che, dato che alcune approvazioni sarebbero scadute il 30 giugno 2018, era opportuno un intervento immediato.

Disposizioni principali

Modifica dell’elenco delle sostanze approvate

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 secondo quanto previsto nell’allegato del regolamento. In tal modo vengono aggiornate le date di scadenza dell’approvazione di numerose sostanze attive già considerate approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Proroga dei periodi di approvazione

L’allegato proroga la scadenza al 30 giugno 2019 per diquat, pimetrozina, famoxadone, metalaxyl-M e flumiossazina. Per tutte le altre sostanze elencate la scadenza è prorogata al 31 luglio 2019, tra cui alpha-cypermethrin, benalaxyl, bromoxynil, chlorpropham, ciazofamid, desmedipham, etoxazole, fenamidone, foramsulfuron, Gliocladium catenulatum ceppo J1446, isoxaflutole, metossifenozide, oxasulfuron, s-metolachlor, bifenazato, milbemectin, fenamifos, etefon, captan, folpet, formetanato, metiocarb, dimetoato, dimetomorf, metribuzin, fosmet, propamocarb, etoprofos, pirimifosmetile, beflubutamid, benthiavalicarb, boscalid, carvone, fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus ceppo 251 e prothioconazole.

Ragioni della proroga

I considerando precisano che le domande di rinnovo sono state presentate secondo il regolamento (UE) n. 1141/2010 o il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, ma la valutazione è stata ritardata per motivi indipendenti dai richiedenti. Poiché l’approvazione rischiava di scadere prima della decisione sul rinnovo, la Commissione ritiene necessario estendere i periodi di approvazione.

Coordinamento con eventuali esiti del rinnovo o del mancato rinnovo

La Commissione chiarisce, in coerenza con l’articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, che se adotta un regolamento che non rinnova l’approvazione di una sostanza presente nell’allegato del presente atto, la data di scadenza resta quella già prevista prima della proroga oppure, se successiva, coincide con la data di entrata in vigore del regolamento di mancato rinnovo. Se invece adotta un regolamento di rinnovo, la Commissione si adopera per fissare la data di applicazione più vicina possibile.

Entrata in vigore e efficacia

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaprodotti fitosanitarisicurezza alimentaremercato interno

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