Regolamento (UE) 2018/919
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/919 della Commissione, del 27 giugno 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 aggiornando i prezzi rappresentativi per alcuni prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova, nonché per l'ovoalbumina. L'intervento si fonda sul controllo periodico dei dati di mercato e tiene conto delle variazioni dei prezzi per origine. La misura mira ad applicarsi senza ritardo, entrando in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Aggiornamento dei prezzi rappresentativi e delle cauzioni per talune importazioni nei settori delle carni di pollame, delle uova e dell'ovoalbumina, mediante sostituzione dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione europea dei prodotti classificati nei codici NC elencati nell'allegato, in particolare carni e pezzi di pollame della specie Gallus domesticus, pezzi disossati di tacchini, uova sgusciate essiccate e talune preparazioni non cotte di pollame. Rileva ai fini della determinazione dei prezzi rappresentativi e delle cauzioni connesse al regime dei dazi addizionali all'importazione disciplinato dal regolamento (CE) n. 1484/95. Non introduce un regime nuovo, ma aggiorna dati economici applicabili direttamente in tutti gli Stati membri dalla data di entrata in vigore.
Modifica dei prezzi rappresentativi per pollame, uova e ovoalbumina
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/919 della Commissione interviene sul regolamento (CE) n. 1484/95, che disciplina le modalità di applicazione del regime dei dazi addizionali all'importazione nei settori delle carni di pollame, delle uova e dell'ovoalbumina. L'atto recepisce l'esito del controllo periodico dei dati di mercato e aggiorna i prezzi rappresentativi in funzione delle variazioni osservate secondo l'origine delle merci.
Finalità e base giuridica
La Commissione richiama, quale base giuridica, l'articolo 183, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 510/2014. Il considerando evidenzia che l'aggiornamento dei dati è necessario per mantenere allineato il regime dei dazi addizionali all'importazione alle condizioni effettive del mercato e che la misura deve applicarsi rapidamente dopo la disponibilità dei dati aggiornati.
Ambito di applicazione materiale
L'intervento riguarda le importazioni di taluni prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova, nonché dell'ovoalbumina, limitatamente ai prodotti e ai codici NC elencati nell'allegato. L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 viene sostituito e riporta, per ciascuna voce, il prezzo rappresentativo espresso in EUR/100 kg e la cauzione di cui all'articolo 3, con indicazione dell'origine.
Prodotti interessati e valori
Sono aggiornati i valori per diverse tipologie di merci, tra cui:
- carcasse di pollame della specie Gallus domesticus, presentazione 70 %, congelate;
- carcasse di pollame della specie Gallus domesticus, presentazione 65 %, congelate;
- pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati;
- pezzi disossati di tacchini, congelati;
- uova sgusciate essiccate;
- preparazioni non cotte di pollame della specie Gallus domesticus.
I valori sono differenziati per origine, con riferimenti a paesi indicati mediante codici della nomenclatura dei paesi richiamata dal regolamento (UE) n. 1106/2012, come AR, BR, CL e TH. Per alcune voci è prevista una cauzione pari a zero, mentre per altre sono indicati importi specifici (ad esempio 18, 22, 19 o 12 EUR/100 kg).
Entrata in vigore e effetti
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, così da consentire l'applicazione immediata dei nuovi prezzi rappresentativi. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95
L'articolo 1 sostituisce integralmente l'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 con quello allegato al presente regolamento, aggiornando i prezzi rappresentativi e le cauzioni per specifici prodotti importati.
Prodotti e valori aggiornati
L'allegato riporta, per ciascun codice NC e origine, il prezzo rappresentativo (EUR/100 kg) e la cauzione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1484/95. Sono interessati, tra gli altri, carcasse di pollame congelate, pezzi disossati di pollame congelati, pezzi disossati di tacchini congelati, uova sgusciate essiccate e preparazioni non cotte di pollame della specie Gallus domesticus, con valori differenziati in base all'origine (ad esempio AR, BR, CL, TH).
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Base giuridica e finalità
Il regolamento si fonda sull'articolo 183, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e sull'articolo 5, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 510/2014. La finalità è adeguare i prezzi rappresentativi alla luce del controllo regolare dei dati di mercato e delle variazioni dei prezzi secondo l'origine, per garantire l'efficacia immediata del regime dei dazi addizionali all'importazione.
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