Cassazione Penale, Sentenza n. 10952/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava in cassazione la sentenza d'appello che lo aveva condannato per omicidio stradale (art. 589-bis, comma 1, c.p.). Due motivi principali: 1) vizio di motivazione e illogicità per non avere riconosciuto la circostanza attenuante speciale di cui all'art. 589-bis, comma 7, c.p. (sosteneva che la vittima non indossava la cintura di sicurezza, che avrebbe concorso causale all'evento, e quindi doveva ridursi la pena); 2) vizio di motivazione sul quantum della pena (contestava lo scostamento dal minimo edittale e la mancata considerazione di circostanze favorevoli, come la ridotta velocità della vittima). Il ricorrente sosteneva altresì errori nella valutazione probatoria, richiamando dichiarazioni di testimoni e dei consulenti tecnici.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo punto, ha ritenuto infondata la censura: pur riconoscendo che la distinzione tra concorso di cause e causa sopravvenuta fosse corretta come principio, la Corte ha ritenuto che il motivo riassumesse questioni già decise dal giudice d'appello e si limitasse a chiedere una diversa valutazione dei fatti; inoltre l'appello e il primo grado costituiscono una 'doppia conforme' e congiuntamente motivano la decisione. Il giudice di merito aveva ritenuto non provato il mancato utilizzo della cintura in base a valutazione documentale e tecnica (fotografie, consulenze), e aveva spiegato perché non riteneva decisive le dichiarazioni contrarie. Sul secondo punto, la cassazione ha escluso il sindacato di merito sulla dosimetria della pena: la determinazione del quantum è discrezionale e la sentenza d'appello ha fornito motivazione sufficiente (assenza di frenata, omissione di manovre di emergenza e grave grado di colpa) per giustificare lo scostamento dal minimo. Esito pratico: il rigetto del ricorso; conferma della condanna per omicidio stradale con pena fissata in anni quattro e mesi sei di reclusione (pena già stabilita in appello), condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di costituzione e difesa delle parti civili, liquidate in complessivi euro 4.800,00 oltre accessori, e ulteriori spese come per legge.
Norme richiamate
art. 589-bis cod. pen.
comma 1 (omicidio stradale); comma 7 (circostanza attenuante speciale per concorso di cause)
La norma sull'attenuante (comma 7) prevede la riduzione della pena fino alla metà quando altri fattori, concorrenziali con la condotta dell'imputato, abbiano contribuito all'evento. La Corte ha precisato che l'applicabilità richiede prova dell'omissione/condotta della vittima come concausa e che, nel caso concreto, i giudici di merito hanno ritenuto non provato il mancato uso della cintura di sicurezza.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
La censura basata su illogicità o carenza della motivazione è esaminabile in Cassazione, ma la Corte non consente la rinnovazione del giudizio di fatto: le critiche che si limitano a richiesta di diversa valutazione probatoria sono inammissibili se la motivazione di merito è congrua.
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
Il ricorso è stato trattato in forma cartolare ai sensi di questa norma; la Corte ha quindi esaminato gli atti scritti senza udienza.
art. 616 cod. proc. pen.
condanna per spese del procedimento
A seguito del rigetto del ricorso la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di cassazione.
art. 132 cod. pen.
criteri per la determinazione della pena
Richiamato come parametro per la dosimetria: la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia applicato correttamente i criteri legislativi per il calcolo della pena.
art. 133 cod. pen.
circostanze che influenzano la determinazione della pena
Rilevante per la valutazione del grado di colpa e delle circostanze (assenza di frenata, omissione di manovre) che giustificano lo scostamento dal minimo edittale.
Massime di principio
- In sede di Cassazione non è consentito rinnovare la valutazione dei fatti: le critiche che chiedono una diversa lettura della prova sono inammissibili se la motivazione del giudice di merito è congrua e non manifestamente illogica.
- La circostanza attenuante speciale dell'art. 589-bis, comma 7, c.p. (concorso di cause) richiede prova dell'apporto causale della condotta della vittima; non basta ipotizzare che l'omissione (es. mancato uso della cintura) avrebbe evitato l'evento se tale omissione non è stabilita in modo probatorio.
- Quando giudicati di merito (primo grado e appello) formano una 'doppia conforme', la loro motivazione congiunta costituisce un corpo unico e rafforza la posizione di resistenza a censure di legittimità basate su fatti.
- La determinazione del quantum della pena è discrezionale: lo scostamento dal minimo edittale è legittimo se adeguatamente motivato con riferimento al grado di colpa e alle modalità della condotta (artt. 132-133 c.p.); tale motivazione sfugge al sindacato di legittimità salvo casi di arbitrarietà o illogicità manifesta.
- Per dimostrare fattori tecnico-meccanici (es. stato delle cinture, funzionamento dei sensori) è necessaria documentazione e consulenza tecnica chiara e non solo dichiarazioni testimoniali vaghe; la mancanza di rilievi tecnici contrari può indurre il giudice a escludere l'omissione imputata alla vittima.
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