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Sentenza

Sentenza n. 1891/2026 - Torino, Sezione 1

per l'ottemperanza alla sentenza n. 488/2025 pubblicata in data 1° ottobre 2025, emessa dal Tribunale di Cuneo, Sezione lavoro, notificata il 16 ottobre 2025 e passata in giudicato come da certificato della cancelleria del Tribunale di Asti del 14 maggio 2026;

Giustizia amministrativa202600933

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inottemperanza del Ministero alla sentenza n. 488/2025 del Tribunale di Cuneo, Sezione lavoro, passata in giudicato, che riconosceva € 500 per la carta docente relativa all’anno scolastico 2024/2025, oltre agli accessori indicati

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 488/2025 del Tribunale di Cuneo, pubblicata il 1° ottobre 2025, notificata il 16 ottobre 2025 e passata in giudicato, chiedendo il pagamento di € 500 per la carta docente dell’anno scolastico 2024/2025, oltre agli interessi legali dalla sentenza fino al saldo e alla rivalutazione monetaria. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza contestare che il giudicato fosse rimasto ineseguito.

La decisione

Il TAR accoglie la domanda di ottemperanza. Rileva che la sentenza è stata prodotta in copia conforme e notificata via PEC al Ministero presso il domicilio reale, che era decorso inutilmente il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e che l’omessa esecuzione non era contestata. Ordina quindi al Ministero di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o, se anteriore, dalla sua notificazione. Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina commissario ad acta il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, con facoltà di delega, che dovrà provvedere al pagamento entro i successivi 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza; la ricorrente deve comunicargli il proprio codice fiscale entro 7 giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il compenso del commissario è ritenuto compreso nella retribuzione dell’amministrazione di appartenenza. Il Ministero è condannato a pagare € 400 di spese legali, oltre accessori, con distrazione ai procuratori antistatari, e a rifondere il contributo unificato alle condizioni di legge. Il fascicolo è trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio per gli accertamenti di competenza in relazione ai potenziali profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Va dunque ordinato al Ministero resistente di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe e di pagare quindi le somme ivi liquidate in favore della parte ricorrente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice ordina all’amministrazione di eseguire il titolo giudiziale entro il termine assegnato e può predisporre misure per il caso di persistente inadempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Inoltre, alla data della proposizione del ricorso, era infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14 co. 1 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669.

    Il decorso infruttuoso del termine previsto dalla disposizione concorre, nel caso deciso, a rendere procedibile la domanda di ottemperanza.

  • art. 93 c.p.c.

    Si provvede, inoltre, alla distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario.

    Le spese liquidate possono essere distratte in favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.

Massime di principio

  • Accertati il passaggio in giudicato del titolo, la sua rituale notificazione, il decorso del termine previsto per l’adempimento e la mancata esecuzione da parte dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza ordina di conformarsi al giudicato entro un termine determinato.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, fissando il termine per l’intervento sostitutivo e individuando gli adempimenti necessari.
  • Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e sono connesse ai compiti istituzionali, il relativo compenso può ritenersi compreso nella retribuzione già percepita presso l’amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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