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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 32543/2024 del 14/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Squicciarini propose opposizione all'esecuzione di un pignoramento presso terzi, censurando la legittimità delle ingiunzioni fiscali emesse dal concessionario della riscossione (SOGET) per i contributi dovuti al Consorzio e deducendo nullità/irregolarità delle notifiche, la decorrenza dei termini e la prescrizione. Il Tribunale aveva dichiarato l'opposizione improcedibile (opposizione formale); la Corte d'Appello l'ha riqualificata come opposizione di merito (art. 615 c.p.c.) e ha rigettato l'appello; in Cassazione il ricorrente ha impugnato la decisione con sei motivi che riguardavano, tra l'altro, la legittimazione del concessionario, la natura perentoria/ordinatoria del termine per impugnare l'ingiunzione (art. 3 r.d. n. 639/1910), la prescrizione dei crediti e l'onere della prova.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata identificazione nei motivi di cassazione dei litisconsorti necessari rappresentati dai terzi pignorati (vizio di contenuto-forma richiesto dal ricorso), richiamando l'orientamento secondo cui tale omissione rende il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c. La Corte ha rilevato che la carenza non può essere colmata esaminando atti di merito non richiamati nel ricorso e che la regola vale indipendentemente dalla corretta o meno riqualificazione dell'opposizione da parte della Corte territoriale. Perciò non è stato esaminato il merito delle questioni sostanziali; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di legittimità a favore di entrambe le controricorrenti e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto che il ricorso per cassazione privo dell'esatta indicazione dei litisconsorti necessari (i terzi pignorati) sia inammissibile ai sensi dell'art. 366, comma 1, n.3, trattandosi di un requisito di contenuto-forma che deve risultare dal ricorso e non può essere colmato d'ufficio.

  • art. 615 c.p.c.

    La Corte ha richiamato la materia delle opposizioni all'esecuzione di merito (art. 615 c.p.c.) in cui rientriva la riqualificazione operata dalla Corte d'appello, ma ha precisato che la carenza indicata rende comunque inammissibile il ricorso per cassazione, indipendentemente dalla qualificazione dell'opposizione.

  • art. 618 c.p.c., comma 2

    Richiamata la regola secondo cui le decisioni sulle opposizioni formali sono impugnabili solo in sede di legittimità (orientamento consolidato); la Corte ha osservato che se fosse stata confermata la qualificazione formale dell'opposizione, l'appello sarebbe stato inammissibile già in sede di merito.

  • art. 617 c.p.c.

    Citato come riferimento alle opposizioni formali agli atti esecutivi; la Corte ha posto il rilievo che la carenza dell'indicazione dei terzi pignorati rende inammissibile il ricorso a prescindere dalla specie di opposizione esperita.

  • art. 512 c.p.c.

    Riferimento alle opposizioni distributive: la Corte ha affermato che la regola dell'inammissibilità per mancata indicazione dei terzi pignorati vale anche per le opposizioni distributive.

  • art. 3 r.d. n. 639 del 1910

    Norma centrale nella materia delle ingiunzioni fiscali e dei termini di impugnazione; il ricorrente contestava la natura perentoria del termine di impugnazione. La Corte di Cassazione non è entrata nel merito dell'interpretazione a causa dell'inammissibilità del ricorso, pur registrando che il Procuratore Generale aveva chiesto l'accoglimento del primo motivo.

  • art. 2697 c.c.

    Il ricorrente deduceva violazione del principio dell'onere della prova in tema di notifiche e atti interruttivi della prescrizione; la Corte non ha affrontato il merito della questione a causa dell'inammissibilità procedurale del ricorso.

  • artt. 2948 e 2953 c.c.

    Richiamate dalle censure del ricorrente in tema di prescrizione dei crediti tributari; non sono state valutate nel merito dalla Corte per le ragioni procedurali esposte.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    Norma citata in ordine al contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • In ricorso per cassazione concernente opposizioni esecutive è obbligatorio indicare con precisione l'identità dei litisconsorti necessari (in particolare i terzi pignorati): la mancata indicazione determina l'inammissibilità del ricorso (art. 366 c.p.c.).
  • La carenza formale di identificazione dei terzi pignorati non può essere sanata richiamando atti di merito non specificamente allegati nel ricorso: il requisito è di contenuto-forma essenziale.
  • La disputa sulla qualificazione dell'opposizione (formale vs. di merito) incide sui rimedi disponibili, ma non esime dall'onere di indicare i terzi pignorati nel ricorso per cassazione; il vizio procedurale può rendere inammissibile il ricorso indipendentemente dalla qualificazione data dal giudice d'appello.
  • Quando si impugnano ingiunzioni fiscali è fondamentale avere e produrre la documentazione sulle notifiche e sugli atti prodromici o interruttivi della prescrizione, tenendo presente che l'onere della prova sulle notifiche grava su chi asserisce la loro avvenuta effettuazione.
  • Se si intende contestare la natura del termine di impugnazione (perentorio vs. ordinatorio) ai sensi di norme come l'art. 3 r.d. n. 639/1910, è necessario sollevare e documentare chiaramente la questione in primo grado e in grado d'appello e riprodurla espressamente nel ricorso per cassazione, poiché omissioni procedurali possono impedire l'esame di merito.
  • Per evitare inammissibilità è buona prassi nel ricorso di legittimità: indicare espressamente tutti i controinteressati/terzi, richiamare e allegare documenti essenziali (notifiche, atti prodromici), e predisporre motivi che rispettino i requisiti formali richiesti dalla giurisprudenza consolidata.

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