Sentenza del 07/10/2015 n. 20056 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, che aveva confermato un avviso di accertamento relativo al canone di depurazione delle acque per il saldo 1997 e l'acconto 1998, per complessivi Euro 169.913,60. La ricorrente ha formulato nove motivi, contestando, tra l'altro, la competenza del Consorzio ad accertare e liquidare il canone, il difetto di motivazione dell'atto, la correttezza dei criteri di determinazione dell'importo e la valutazione dei dati relativi agli scarichi industriali. Nel merito, la Commissione regionale aveva ritenuto rilevanti i valori di scarico indicati nella convenzione sottoscritta dall'utente, considerando marginali i campionamenti sporadici e attribuendo alla società la disponibilità dei dati relativi ai livelli inquinanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare nel merito le contestazioni. I nove motivi erano stati formulati in modo confuso, cumulando violazioni di legge, vizi motivazionali ed errori processuali, ma non erano corredati dai quesiti di diritto e dalle necessarie sintesi dei quesiti di fatto richiesti dall'art. 366-bis c.p.c., applicabile perché la sentenza impugnata era stata pubblicata prima del 4 luglio 2009. La società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 13.000,00 per compensi, oltre accessori e rimborso forfetario delle spese generali.
Norme richiamate
Art. 366-bis c.p.c.
La predisposizione dei quesiti è prescritta sotto pena di inammissibilità.
Per i ricorsi relativi a sentenze pubblicate nel periodo di applicazione della norma, ciascun motivo doveva concludersi con uno specifico quesito di diritto oppure, per i vizi di motivazione, con una chiara sintesi del fatto controverso e delle ragioni dell'insufficienza o contraddittorietà della motivazione. La mancata formulazione comporta l'inammissibilità del ricorso.
Legge n. 549 del 1995, art. 3
La società ne ha invocato la violazione con riferimento alla disciplina del canone di depurazione e ai poteri di accertamento e liquidazione dell'importo.
Legge n. 319 del 1976, artt. 16 e seguenti
Le disposizioni sono state richiamate in relazione alla disciplina degli scarichi, del servizio di depurazione e della determinazione del relativo canone.
Legge n. 241 del 1990, art. 3
È stato dedotto il difetto di motivazione dell'atto di accertamento; tuttavia la Corte non ha esaminato tale censura nel merito, avendo dichiarato inammissibile il ricorso.
Art. 97 Cost.
La società lo ha richiamato in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, senza che la Corte valutasse la fondatezza della doglianza.
Artt. 112, 115 e 116 c.p.c.
Sono stati invocati per contestare l'omessa pronuncia e la valutazione delle prove e delle allegazioni; anche tali questioni non sono state esaminate per l'inammissibilità del ricorso.
Art. 2729 c.c.
È stato richiamato riguardo alla valutazione delle presunzioni utilizzate per la determinazione del canone, ma la Corte non si è pronunciata sul merito.
Art. 12 preleggi
La ricorrente lo ha richiamato in relazione ai criteri di interpretazione delle norme applicabili, senza ottenere un esame sostanziale della censura.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 2
È stato invocato in relazione all'impugnabilità e al contenuto dell'atto tributario, ma la questione è rimasta assorbita dalla declaratoria di inammissibilità.
Legge n. 241 del 1990, artt. 7, 8 e 10
La società ha contestato il mancato rispetto delle garanzie partecipative e del contraddittorio procedimentale; la Corte non ha esaminato tali profili a causa dell'inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è indispensabile rispettare rigorosamente i requisiti formali previsti per ciascun motivo di ricorso; la mancanza dei quesiti richiesti dalla disciplina applicabile può comportare l'inammissibilità senza alcun esame del merito.
- Non è opportuno cumulare in modo indistinto, nello stesso motivo, violazioni di legge, vizi di motivazione ed errori processuali: ogni censura deve essere specifica, autonoma e collegata al corrispondente requisito processuale.
- Quando una sentenza viene impugnata con un ricorso soggetto all'art. 366-bis c.p.c., occorre verificare la data di pubblicazione della decisione e formulare per ogni motivo un quesito di diritto o una specifica sintesi del vizio motivazionale.
- La declaratoria di inammissibilità impedisce alla Corte di cassazione di valutare la fondatezza sostanziale delle contestazioni, anche se riguardano importi rilevanti o possibili vizi dell'atto amministrativo o tributario.
- In materia di canoni di depurazione, i criteri di determinazione possono assumere rilievo la convenzione sottoscritta dall'utente e i dati relativi al ciclo produttivo e alla composizione media degli scarichi; contestazioni fondate su campionamenti occasionali devono essere adeguatamente documentate e dedotte nei modi e nei tempi previsti.
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