Sentenza del 09/05/2017 n. 1977 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'ART. 20 DEL D.P.R. 131/1986 - Prevalenza dell'intrinseca natura e degli effetti giuridici dell'atto rispetto alla sua forma - Rileva - Conferimento di ramo d'azienda e successiva cessione delle quote - Riqualificazione delle operazioni in cessione indiretta dell'azienda - Corretta - Necessità di dimostrazione dell'intento elusivo - Non sussiste - Applicazione dell'imposta di registro proporzionale - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava un'operazione articolata in due atti: il conferimento di un ramo d'azienda in una società e la successiva cessione a terzi delle partecipazioni nella società conferitaria. Il ricorrente contestava la possibilità di considerare unitariamente le operazioni e di riqualificarle come una cessione indiretta del ramo d'azienda, sostenendo implicitamente che dovesse prevalere la forma giuridica dei singoli atti e che fosse necessaria la prova di un intento elusivo. L'Ufficio, invece, sosteneva che dovessero essere valutati la natura intrinseca e gli effetti giuridici ed economici complessivi dell'operazione.
La decisione
La riqualificazione operata dall'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta corretta. Il conferimento del ramo d'azienda seguito dalla cessione delle partecipazioni è stato considerato funzionalmente equivalente a una cessione indiretta dell'azienda. Non era necessario dimostrare uno specifico intento elusivo delle parti: era sufficiente rilevare l'identità della funzione economica dell'operazione complessiva rispetto a una cessione diretta. Ne è conseguita la legittima applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale.
Norme richiamate
Art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico dell'imposta di registro)
L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.
La norma impone di valorizzare la sostanza giuridica ed economica dell'operazione rispetto alla forma formale o alla frammentazione in più atti. Pertanto, il conferimento di un ramo d'azienda seguito dalla cessione delle partecipazioni può essere riqualificato come cessione indiretta del ramo quando gli atti realizzano sostanzialmente la stessa funzione economica di una cessione diretta.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta di registro, una sequenza di atti collegati può essere valutata unitariamente quando, considerata nel suo complesso, produce effetti sostanzialmente equivalenti a quelli di un diverso negozio giuridico.
- La qualificazione fiscale non dipende necessariamente dal nomen iuris o dalla forma dei singoli contratti, ma dalla loro intrinseca natura e dagli effetti giuridici complessivi.
- Per applicare l'art. 20 del d.P.R. 131/1986 non è indispensabile provare un intento elusivo: può essere sufficiente dimostrare l'equivalenza funzionale tra l'operazione realizzata e quella direttamente corrispondente alla sua sostanza economica.
- Il conferimento di un'azienda o di un ramo d'azienda seguito dalla cessione delle partecipazioni nella società conferitaria può essere trattato fiscalmente come una cessione indiretta dell'azienda, con applicazione dell'imposta di registro proporzionale, se gli atti sono collegati e perseguono il trasferimento sostanziale del complesso aziendale.
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