Cassazione Penale, Sentenza n. 24790/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che aveva parzialmente confermato la condanna del Tribunale di Verona per il delitto di furto aggravato (ai sensi dell'art. 61 n. 9 c.p.), escludendo la circostanza aggravante dell'art. 625 n. 4 c.p. e condannando la ricorrente a 2 anni e 2 mesi di reclusione e a una multa di €1.000. Il primo motivo di ricorso deduceva violazione di legge in relazione alla procedibilità d'ufficio, essendo intervenuta, in pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione, la remissione di querela da parte della persona offesa (Giovanna di Monte) con contestuale accettazione.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il primo motivo fondato: applicando il principio di diritto della Sez. U. n. 24246/2004 (Chiasserini), ha dichiarato che la remissione di querela, intervenuta e ritualmente accettata in pendenza del ricorso per cassazione, determina l'estinzione del reato. Non essendovi prova evidente dell'innocenza né insussistenza incontrovertibile dei fatti, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato e ha posto le spese del procedimento a carico del querelato ai sensi dell'art. 340 c.p.p. (decisione pronunciata il 4 giugno 2025).
Norme richiamate
art. 61 n. 9 cod. pen.
Richiamato in relazione alla qualificazione del reato come furto aggravato; la decisione impugnata l'aveva applicato nella determinazione della pena cumulativa
art. 625 n. 4 cod. pen.
La Corte di merito aveva escluso questa circostanza aggravante; il motivo di ricorso non verteva direttamente sulla correttezza di tale esclusione ma sull'estinzione del reato per remissione di querela
Sez. U. n. 24246 del 25/02/2004 (Chiasserini)
Principio di diritto applicato: la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata determina l'estinzione del reato; tale estinzione prevale su eventuali cause di inammissibilità e deve essere rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia tempestivo
art. 340 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la liquidazione delle spese: in mancanza di deroga pattizia le spese processuali sono a carico del querelato
Massime di principio
- La remissione di querela, se intervenuta e ritualmente accettata, estingue il reato anche quando avviene in pendenza del ricorso per cassazione; il giudice della legittimità deve rilevarne gli effetti e dichiarare l'estinzione se il ricorso è tempestivo.
- L'estinzione del reato per remissione di querela è distinta dall'assoluzione per non aver commesso il fatto: qui si verifica una cessazione del processo per causa estintiva, non una pronuncia sulla responsabilità penale.
- La sussistenza di remissione e accettazione, se formali e valide, prevale su altre questioni processuali relative all'ammissibilità del ricorso e determina l'annullamento della sentenza senza rinvio.
- Le spese processuali seguono la regola dell'art. 340 c.p.p.: salvo patti diversi, sono poste a carico del querelato in caso di remissione accettata.
- Per la difesa: monitorare tempestivamente eventuali remissioni di querela da parte della persona offesa e farle valere davanti al giudice di legittimità può portare all'estinzione del reato; per la parte civile: l'accettazione formale della remissione è decisiva per produrre effetti estintivi.
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