Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 11/04/2018 n. 411 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Processo tributario - ricorso introduttivo - notificazione - legge n. 53 del 1994 - PEC- legittimità - non sussiste - conseguenze - inammissibilità del ricorso - sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società e i soci avevano impugnato due avvisi di accertamento relativi agli anni 2009 e 2010, riguardanti IRAP e IVA, con contestazione di costi derivanti da fatture ritenute oggettivamente inesistenti. I ricorsi introduttivi erano stati notificati all'Agenzia delle Entrate tramite PEC nel gennaio 2015. I contribuenti sostenevano che tale notificazione fosse valida ai sensi degli articoli 1 e 3-bis della legge n. 53 del 1994 e contestavano inoltre la fondatezza, la motivazione e la prova degli accertamenti. L'Agenzia eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dei ricorsi per l'utilizzo della PEC in un momento in cui tale modalità non era ancora ammessa nel processo tributario.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato inammissibili i ricorsi introduttivi. Secondo il giudice, nel gennaio 2015 gli articoli 16 e 20 del D.Lgs. n. 546 del 1992 non consentivano la notificazione telematica degli atti del processo tributario. La legge n. 53 del 1994, all'epoca, riguardava le notificazioni degli avvocati in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, non tributaria. La disciplina del processo tributario telematico è divenuta applicabile solo successivamente e, per la Regione Veneto, dal 15 dicembre 2016. Non è stato quindi esaminato il merito delle contestazioni fiscali. Gli appellanti sono stati condannati al pagamento delle spese del grado, liquidate in 3.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • Legge n. 53 del 1994, articoli 1 e 3-bis

    La notificazione da parte di avvocato o procuratore legale può avvenire per atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale.

    La disciplina sulle notificazioni via PEC prevista dalla legge n. 53 del 1994 non è stata ritenuta applicabile, nel gennaio 2015, agli atti introduttivi del processo tributario.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, articoli 16 e 20

    Nel periodo considerato, il combinato disposto delle norme non prevedeva la possibilità di notificare tramite PEC il ricorso introduttivo del processo tributario.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, articolo 16-bis, comma 3

    La norma ha costituito la base normativa per le notificazioni telematiche nel processo tributario, rinviando alle disposizioni regolamentari del processo tributario telematico.

  • Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2013, n. 163

    Il regolamento ha disciplinato il processo tributario telematico e le relative modalità di comunicazione e notificazione, applicabili progressivamente sul territorio nazionale.

  • Decreto ministeriale 21 giugno 2016 e decreto ministeriale 30 giugno 2016

    La disciplina del processo tributario telematico è stata estesa alla Regione Veneto con efficacia dal 15 dicembre 2016; tale data è stata considerata successiva e quindi non applicabile alle notifiche effettuate nel gennaio 2015.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, articolo 59

    Il giudice ha escluso la sussistenza dei presupposti per rimettere la controversia alla Commissione Tributaria Provinciale.

Massime di principio

  • La validità di una notificazione telematica nel processo tributario deve essere verificata in base alla normativa e alla data in cui la notificazione è stata effettuata.
  • Prima dell'entrata in vigore e dell'effettiva estensione territoriale del processo tributario telematico, la PEC non poteva sostituire validamente le modalità di notificazione previste dal D.Lgs. n. 546 del 1992.
  • La disciplina generale della legge n. 53 del 1994 sulle notificazioni degli avvocati non può essere automaticamente estesa agli atti tributari se manca una specifica previsione normativa.
  • L'utilizzo di una modalità di notificazione non consentita può comportare l'inammissibilità del ricorso introduttivo, impedendo l'esame del merito delle contestazioni fiscali.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per un vizio originario di notificazione, le doglianze relative alla fondatezza dell'accertamento, ai costi, all'IVA e alle sanzioni possono rimanere prive di esame.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.