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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14865/2026 del 24/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I due erano stati imputati, in concorso, del reato previsto dagli artt. 110 cod. pen. e 44 del d.P.R. n. 380/2001 per avere realizzato, in assenza del permesso di costruire, un'area attrezzata per lo svago di circa 2.000 mq (fatto accertato il 28/08/2021). L'Avvocato generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Taranto del 14/11/2025 che aveva dichiarato non doversi procedere per prescrizione, sostenendo che il calcolo della prescrizione era stato errato: il termine non si era ancora estinto perché l'ultimo atto interruttivo era il decreto di giudizio immediato del 19/06/2024 (oltre al decreto penale del 27/10/2021), per cui la prescrizione per il primo grado sarebbe maturata il 28/08/2026.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che il giudice del merito aveva considerato come ultimo atto interruttivo solo il decreto penale del 27/10/2021 mentre in realtà l'ultimo atto interruttivo era il decreto di giudizio immediato del 19/06/2024. Di conseguenza, al momento della sentenza impugnata (14/11/2025) il reato non era ancora prescritto: il termine massimo per il primo grado (applicando gli artt. 157, 160 e 161 cod. pen.) sarebbe decorso il 28/08/2026. Per l'erronea declaratoria di estinzione per prescrizione la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Taranto per il prosieguo del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Rilevato come norma che definisce il concorso di persone nel reato; applicata per descrivere la partecipazione dei due alla realizzazione dell'opera abusiva.

  • art. 44 d.P.R. n. 380/2001

    Norma richiamata quale disposizione sulla disciplina edilizia e sulle opere realizzate senza permesso di costruire; il fatto contestato è valutato alla luce di questa disposizione.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma procedurale invocata dal Tribunale per la declaratoria di "non doversi procedere"; la Cassazione ha esaminato il vizio nella declaratoria collegata al calcolo della prescrizione.

  • artt. 157, 160 e 161 cod. pen.

    Norme sulla prescrizione: la Corte ha interpretato che, applicando tali articoli, per il primo grado il termine massimo di estinzione era di 5 anni e che il calcolo deve tener conto di tutti gli atti interruttivi rilevanti (anche il decreto di giudizio immediato del 19/06/2024).

  • decreto penale di condanna del 27/10/2021

    Atto interruttivo della prescrizione riconosciuto, ma non l'ultimo atto utile nel fascicolo: non sufficiente da solo a impedire la maturazione della prescrizione se seguito da ulteriori atti interruttivi.

  • decreto di giudizio immediato del 19/06/2024

    Atto interruttivo successivo e determinante: la Corte ha ritenuto che questo decreto costituisce l'ultimo atto interruttivo e quindi sospende nuovamente il decorso della prescrizione fino alla data di decorrenza calcolata in base a tale interruzione.

Massime di principio

  • Nel calcolo della prescrizione vanno considerati tutti gli atti idonei a interrompere il decorso prescrizionale: non basta individuare un atto interruttivo anteriore se successivamente è intervenuto un ulteriore atto interruttivo.
  • Il decreto di giudizio immediato costituisce atto interruttivo della prescrizione e, se intervenuto dopo altri provvedimenti, determina il nuovo punto da cui calcolare i termini prescrizionali.
  • Per le contravvenzioni occorre applicare le regole degli artt. 157, 160 e 161 c.p.; la durata effettiva della prescrizione può variare in base al grado e agli atti interruttivi intervenuti (in primo grado può operare il termine massimo previsto).
  • Una declaratoria di estinzione per prescrizione fondata su un calcolo temporale errato è rimediabile in Cassazione, che può annullare la sentenza e disporre il prosieguo del processo.
  • Nelle impugnazioni è essenziale documentare e segnalare tutti gli atti processuali che possono interrompere la prescrizione (decreti penali, decreti di giudizio immediato, comunicazioni di costituzione, ecc.) per evitare valutazioni incomplete del termine prescrizionale.

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