Cassazione Penale, Sentenza n. 14865/2026 del 24/04/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I due erano stati imputati, in concorso, del reato previsto dagli artt. 110 cod. pen. e 44 del d.P.R. n. 380/2001 per avere realizzato, in assenza del permesso di costruire, un'area attrezzata per lo svago di circa 2.000 mq (fatto accertato il 28/08/2021). L'Avvocato generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Taranto del 14/11/2025 che aveva dichiarato non doversi procedere per prescrizione, sostenendo che il calcolo della prescrizione era stato errato: il termine non si era ancora estinto perché l'ultimo atto interruttivo era il decreto di giudizio immediato del 19/06/2024 (oltre al decreto penale del 27/10/2021), per cui la prescrizione per il primo grado sarebbe maturata il 28/08/2026.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che il giudice del merito aveva considerato come ultimo atto interruttivo solo il decreto penale del 27/10/2021 mentre in realtà l'ultimo atto interruttivo era il decreto di giudizio immediato del 19/06/2024. Di conseguenza, al momento della sentenza impugnata (14/11/2025) il reato non era ancora prescritto: il termine massimo per il primo grado (applicando gli artt. 157, 160 e 161 cod. pen.) sarebbe decorso il 28/08/2026. Per l'erronea declaratoria di estinzione per prescrizione la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Taranto per il prosieguo del procedimento.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Rilevato come norma che definisce il concorso di persone nel reato; applicata per descrivere la partecipazione dei due alla realizzazione dell'opera abusiva.
art. 44 d.P.R. n. 380/2001
Norma richiamata quale disposizione sulla disciplina edilizia e sulle opere realizzate senza permesso di costruire; il fatto contestato è valutato alla luce di questa disposizione.
art. 129 cod. proc. pen.
Norma procedurale invocata dal Tribunale per la declaratoria di "non doversi procedere"; la Cassazione ha esaminato il vizio nella declaratoria collegata al calcolo della prescrizione.
artt. 157, 160 e 161 cod. pen.
Norme sulla prescrizione: la Corte ha interpretato che, applicando tali articoli, per il primo grado il termine massimo di estinzione era di 5 anni e che il calcolo deve tener conto di tutti gli atti interruttivi rilevanti (anche il decreto di giudizio immediato del 19/06/2024).
decreto penale di condanna del 27/10/2021
Atto interruttivo della prescrizione riconosciuto, ma non l'ultimo atto utile nel fascicolo: non sufficiente da solo a impedire la maturazione della prescrizione se seguito da ulteriori atti interruttivi.
decreto di giudizio immediato del 19/06/2024
Atto interruttivo successivo e determinante: la Corte ha ritenuto che questo decreto costituisce l'ultimo atto interruttivo e quindi sospende nuovamente il decorso della prescrizione fino alla data di decorrenza calcolata in base a tale interruzione.
Massime di principio
- Nel calcolo della prescrizione vanno considerati tutti gli atti idonei a interrompere il decorso prescrizionale: non basta individuare un atto interruttivo anteriore se successivamente è intervenuto un ulteriore atto interruttivo.
- Il decreto di giudizio immediato costituisce atto interruttivo della prescrizione e, se intervenuto dopo altri provvedimenti, determina il nuovo punto da cui calcolare i termini prescrizionali.
- Per le contravvenzioni occorre applicare le regole degli artt. 157, 160 e 161 c.p.; la durata effettiva della prescrizione può variare in base al grado e agli atti interruttivi intervenuti (in primo grado può operare il termine massimo previsto).
- Una declaratoria di estinzione per prescrizione fondata su un calcolo temporale errato è rimediabile in Cassazione, che può annullare la sentenza e disporre il prosieguo del processo.
- Nelle impugnazioni è essenziale documentare e segnalare tutti gli atti processuali che possono interrompere la prescrizione (decreti penali, decreti di giudizio immediato, comunicazioni di costituzione, ecc.) per evitare valutazioni incomplete del termine prescrizionale.
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