Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2513

Regolamento delegato (UE) 2022/2513 della Commissione del 26 settembre 2022 che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 per quanto riguarda il massimale di sostegno per i ritiri dal mercato ai fini della distribuzione gratuita di ortofrutticoli

Normativa europea32022R2513

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica le regole UE sul sostegno ai ritiri dal mercato di ortofrutticoli destinati alla distribuzione gratuita, al fine di rendere praticabile il meccanismo evitando al contempo sovracompensazioni. In particolare, sostituisce il criterio di calcolo del massimale, riferendolo al prezzo medio di mercato del prodotto fresco nella fase di uscita dall’organizzazione di produttori, e adegua le condizioni dei pagamenti in natura dopo trasformazione. La modifica si applica retroattivamente dal 1° aprile 2022 per garantire parità di trattamento nell’anno di produzione 2022.

Modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 sul sostegno ai ritiri dal mercato di ortofrutticoli destinati alla distribuzione gratuita, ricalibrando il massimale di sostegno e le condizioni per il pagamento in natura dopo trasformazione.

Ambito di applicazione

Si applica alle organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo e alle misure di prevenzione e gestione delle crisi relative ai ritiri dal mercato di ortofrutticoli ai fini della distribuzione gratuita. Incide sulle operazioni disciplinate dal regolamento delegato (UE) 2017/891, in particolare sugli articoli 45 e 46, e riguarda anche i casi in cui gli Stati membri autorizzano pagamenti in natura per prodotti ritirati, trasformati e destinati alla distribuzione gratuita. Si applica dal 1° aprile 2022, pur entrando in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Modifica del massimale di sostegno per i ritiri dal mercato di ortofrutticoli destinati alla distribuzione gratuita

Il regolamento delegato (UE) 2022/2513 interviene sul regolamento delegato (UE) 2017/891, che disciplina le attività e i programmi operativi delle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo e contiene le misure di prevenzione e gestione delle crisi, compresi i ritiri dal mercato. La modifica nasce dall’esigenza di rendere applicabili, nella pratica, le regole sul sostegno ai ritiri destinati alla distribuzione gratuita, mantenendo al contempo un presidio contro la sovracompensazione.

Contesto e ragioni della modifica

Il legislatore delegato richiama il precedente intervento del regolamento delegato (UE) 2021/652, che aveva già modificato il regime per i ritiri di ortofrutticoli trasformati destinati alla distribuzione gratuita, proprio per evitare compensazioni eccessive. L’esperienza applicativa ha però mostrato che alcuni requisiti erano troppo rigidi o addirittura impossibili da rispettare: in particolare, il confronto tra l’indennità di ritiro riferita al prodotto fresco, già cernito e imballato e giunto al destinatario finale, e un prezzo medio di mercato riferito invece al prodotto trasformato nella fase di uscita dall’organizzazione di produttori o dal trasformatore. Per alcuni prodotti, come la frutta estiva, la divergenza tra i parametri di confronto rendeva di fatto impraticabile il sistema.

Ambito di applicazione

Le nuove regole riguardano le organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo che effettuano ritiri dal mercato ai fini della distribuzione gratuita, nonché le ipotesi in cui gli Stati membri autorizzano il pagamento in natura da parte dei beneficiari quando i prodotti ritirati vengono trasformati. Le disposizioni incidono sugli articoli 45 e 46 del regolamento delegato (UE) 2017/891 e si inseriscono nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013.

Nuovo limite economico per i ritiri a distribuzione gratuita

Il cuore della modifica è la nuova formulazione dell’articolo 45, paragrafo 1, quarto comma. Il massimale non è più ancorato al prezzo medio del prodotto trasformato nella fase di uscita dal trasformatore o dall’organizzazione di produttori, ma al prezzo medio di mercato del prodotto fresco nella fase di "uscita dall’organizzazione di produttori", calcolato sui tre anni precedenti. La somma tra:

  • le spese di cernita e imballaggio;
  • l’importo del sostegno per i ritiri dal mercato; non può superare l’80 % di tale prezzo medio di mercato.

Pagamento in natura e prodotti trasformati

Viene modificato anche l’articolo 46, paragrafo 2, quarto comma. Gli Stati membri possono autorizzare il pagamento in natura da parte dei beneficiari della distribuzione gratuita quando gli ortofrutticoli ritirati siano sottoposti a trasformazione, ma solo se tale pagamento copre esclusivamente le spese di trasformazione, cernita e imballaggio. Inoltre, lo Stato membro interessato deve aver adottato disposizioni idonee a garantire che i prodotti trasformati siano effettivamente destinati al consumo da parte dei destinatari finali indicati dal regolamento. Anche in questa ipotesi si applica il limite economico previsto dall’articolo 45, paragrafo 1, quarto comma.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente dal 1° aprile 2022. La decorrenza anticipata è giustificata dalla necessità di coprire l’intero periodo di raccolta dell’anno di produzione 2022, con particolare riguardo alle pesche e alle pesche noci, la cui raccolta inizia ad aprile, così da assicurare parità di trattamento tra le organizzazioni di produttori. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Ricalcolo del massimale per i ritiri destinati alla distribuzione gratuita

All’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2017/891, il quarto comma è sostituito: la somma delle spese di cernita e imballaggio degli ortofrutticoli ritirati dal mercato ai fini della distribuzione gratuita, aggiunta all’importo del sostegno per i ritiri dal mercato di cui al primo comma, non deve superare l’80 % del prezzo medio di mercato del prodotto in questione allo stato fresco nella fase di "uscita dall’organizzazione di produttori" nei tre anni precedenti.

Pagamenti in natura dopo trasformazione

All’articolo 46, paragrafo 2, il quarto comma è sostituito: gli Stati membri possono autorizzare il pagamento in natura da parte dei beneficiari della distribuzione gratuita di ortofrutticoli ritirati dal mercato e sottoposti a trasformazione, purché il pagamento copra solo le spese di trasformazione, cernita e imballaggio e lo Stato membro abbia adottato misure per garantire che i prodotti trasformati siano destinati al consumo dei destinatari finali. In tal caso si applica il limite di cui all’articolo 45, paragrafo 1, quarto comma.

Decorrenza e applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1° aprile 2022. La scelta della decorrenza anticipata è motivata dall’esigenza di coprire l’intero periodo di raccolta dell’anno di produzione 2022, garantendo parità di trattamento tra le organizzazioni di produttori.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercatiortofruttaaiuti e sostegni pubblicimisure di crisi

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.