Regolamento (UE) 2022/1653
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1653 della Commissione del 26 settembre 2022 che aggiunge ai contingenti di pesca per il 2022 alcuni quantitativi riportati nel 2021 a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione adegua al 2022 taluni contingenti di pesca mediante l’aggiunta dei quantitativi riportati dal 2021, in applicazione della disciplina unionale sul riporto dei contingenti inutilizzati. La Commissione verifica che le richieste degli Stati membri siano state presentate nei termini e che gli stock interessati soddisfino le condizioni del regolamento (CE) n. 847/96. L’atto contiene un allegato dettagliato con gli stock, gli Stati membri interessati e i quantitativi da aggiungere ai contingenti 2022. È previsto inoltre il divieto di cumulo tra il riporto ex regolamento (CE) n. 847/96 e la flessibilità interannuale prevista dalla politica comune della pesca.
Aggiunge ai contingenti di pesca del 2022 alcuni quantitativi riportati dal 2021 per determinati stock ittici, sulla base della flessibilità di riporto prevista dal regolamento (CE) n. 847/96.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione cui sono stati assegnati contingenti di pesca per il 2021 e il 2022 per gli stock ittici elencati nell’allegato, limitatamente ai casi in cui sia stato chiesto e autorizzabile il riporto di una parte del contingente inutilizzato dal 2021 al 2022. Riguarda le possibilità di pesca fissate dai regolamenti (UE) 2021/1888 e (UE) 2022/109, e richiama anche i regolamenti (UE) 2020/1579 e (UE) 2021/92 per l’individuazione degli stock soggetti alle misure del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica, per il medesimo stock, quando lo Stato membro abbia già utilizzato la flessibilità interannuale di cui all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013, essendo escluso il cumulo tra tale flessibilità e il riporto ex articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1653 della Commissione: riporto di quantitativi ai contingenti di pesca 2022
Il regolamento attua il meccanismo di riporto previsto dall’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 per alcuni stock ittici soggetti a TAC analitico. La finalità è aggiungere ai contingenti del 2022 i quantitativi non utilizzati nel 2021, evitando al contempo che una flessibilità eccessiva comprometta la gestione prudente e razionale delle risorse biologiche marine e gli obiettivi della politica comune della pesca.
Base giuridica e contesto normativo
La Commissione si fonda sul regolamento (CE) n. 847/96, che disciplina condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti, e richiama i regolamenti annuali sulle possibilità di pesca per il 2021 e il 2022, in particolare i regolamenti (UE) 2020/1579, (UE) 2021/92, (UE) 2021/1888 e (UE) 2022/109. Il considerando (1) ricorda che il riporto è possibile, per determinati stock soggetti a TAC analitico, se lo Stato membro interessato presenta domanda entro il 31 ottobre dell’anno di applicazione del contingente e fino al limite del 10 % del contingente assegnato.
Ambito soggettivo e oggettivo
L’atto riguarda gli Stati membri cui sono stati attribuiti contingenti per il 2021 e/o per il 2022 relativamente agli stock elencati nell’allegato. La disciplina opera solo per i quantitativi effettivamente richiesti in riporto entro il 31 ottobre 2021 e considerati ammissibili in base alle condizioni del regolamento (CE) n. 847/96. Sono interessati gli stock fissati dai regolamenti annuali sulle possibilità di pesca nei diversi bacini e zone CIEM, con un elenco molto ampio di specie e codici stock.
Regola sostanziale: aumento dei contingenti 2022
L’articolo 1 prevede che i contingenti fissati per il 2022 nei regolamenti (UE) 2021/1888 e (UE) 2022/109 siano maggiorati secondo quanto indicato nell’allegato. In termini operativi, ciò comporta che il contingente 2022 di ciascuno stock interessato viene incrementato del quantitativo riportato dal 2021, con effetti sul plafond disponibile per lo Stato membro interessato nel corso del 2022.
Condizioni per il riporto e limiti applicabili
Il regolamento ribadisce che il riporto non è automatico, ma subordinato a una richiesta presentata anteriormente al 31 ottobre 2021 e alla verifica delle condizioni sostanziali previste dal regolamento (CE) n. 847/96. Il considerando (4) afferma che gli stock e il loro stato di sfruttamento soddisfano tali condizioni, e che, fatti salvi i limiti previsti dal regolamento del 1996, i quantitativi riportati devono essere aggiunti ai contingenti 2022.
Divieto di cumulo con la flessibilità interannuale della PCP
Il considerando (5) introduce un principio importante per la pratica operativa: se uno Stato membro ha già utilizzato, per uno specifico stock, la flessibilità interannuale di cui all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013, non può beneficiare anche del riporto ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96; vale anche il contrario. Questa regola evita una doppia dilazione del consumo del contingente e tutela gli obiettivi di conservazione.
Caso particolare dello sgombro e modifica del codice stock
Il considerando (6) segnala un adeguamento tecnico rilevante per lo sgombro: il riporto richiesto per MAC/*2A6, relativo alle acque del Regno Unito e internazionali delle zone 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 e 14, deve essere applicato a MAC/*2AX14, a seguito della modifica del codice dello stock introdotta dal regolamento (UE) 2022/109. Per i professionisti, questo implica che la corretta imputazione del riporto richiede attenzione alla corrispondenza tra vecchio e nuovo codice stock.
Allegato: contenuto operativo e dati rilevanti
L’allegato costituisce la parte più operativa del regolamento. Per ciascuna voce indica:
- codice paese;
- codice stock;
- specie;
- denominazione della zona;
- contingente finale 2021;
- catture 2021;
- eventuali catture soggette a condizione speciale;
- catture totali 2021;
- percentuale di utilizzo del contingente finale;
- quantitativo riportato in tonnellate.
L’allegato elenca numerosi casi per Stati membri tra cui Germania, Danimarca, Estonia, Finlandia, Lettonia, Polonia, Svezia, Belgio, Spagna, Francia, Irlanda, Lituania, Paesi Bassi e Portogallo. Le specie e gli stock interessati comprendono, a titolo esemplificativo, aringa, passera di mare, spratto, rana pescatrice, eglefino, nasello, sgombro, scampo, merluzzo carbonaro, sogliola, merlano, melù, molva azzurra, ippoglosso nero, acciuga e alcuni stock di catture accessorie.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tutti i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Riporto dei quantitativi dal 2021 al 2022
Ai sensi dell’articolo 1, i contingenti di pesca fissati per il 2022 nei regolamenti (UE) 2021/1888 e (UE) 2022/109 sono aumentati dei quantitativi indicati nell’allegato. Il meccanismo attua l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96, che consente il riporto fino al 10 % del contingente per taluni stock soggetti a TAC analitico, se la richiesta è presentata entro il 31 ottobre dell’anno di applicazione del contingente.
Condizioni per l’ammissibilità del riporto
Il regolamento precisa che i quantitativi riportati riguardano stock per i quali alcuni Stati membri hanno chiesto, anteriormente al 31 ottobre 2021, di trasferire al 2022 parte dei contingenti non utilizzati del 2021. La Commissione afferma che gli stock interessati e il loro stato di sfruttamento soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 847/96 per il riporto.
Divieto di cumulo con la flessibilità interannuale
Per evitare un’eccessiva flessibilità e preservare gli obiettivi della politica comune della pesca, il regolamento stabilisce che, se uno Stato membro ha già utilizzato per un determinato stock la flessibilità interannuale di cui all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013, non si applica il riporto ex articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96, e viceversa.
Caso specifico dello sgombro
Il considerando (6) chiarisce l’adeguamento tecnico di taluni riporti relativi allo sgombro, a seguito delle modifiche del codice dello stock introdotte dal regolamento (UE) 2022/109: il riporto per MAC/*2A6 deve essere applicato al contingente MAC/*2AX14 nelle acque del Regno Unito e internazionali delle zone 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 e 14.
Elenco dei quantitativi riportati
L’allegato riporta, per ciascuno Stato membro e per ciascuno stock, il contingente finale 2021, le catture 2021, le eventuali catture soggette a condizione speciale, le catture totali, la percentuale di utilizzo del contingente e il quantitativo riportato al 2022. L’allegato copre stock fissati sia dal regolamento (UE) 2020/1579 sia dal regolamento (UE) 2021/92, con numerosi casi relativi a specie come aringa, passera di mare, spratto, rana pescatrice, eglefino, nasello, sgombro, scampo, merluzzo carbonaro, sogliola, merlano e melù.
Entrata in vigore e natura giuridica
L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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