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Sentenza

Sentenza del 27/01/2016 n. 385 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento liquidazione e controlli - IRAP - IRES - IVA - Carenza legittimazione attiva società perché cancellata - Responsabilità dei soci.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la legittimazione e la responsabilità dei soci per debiti IRAP, IRES e IVA della società cancellata. In base all'art. 2495 c.c. e all'art. 36 del d.P.R. 602/1973, la responsabilità dei soci non deriva automaticamente dalla mera qualità di socio, ma è limitata a quanto ciascuno abbia effettivamente ricevuto in sede di distribuzione dell'attivo o a eventuali beni sociali assegnati durante la liquidazione. L'Amministrazione deve quindi provare l'effettiva percezione di utili o l'assegnazione di beni; in mancanza di tale prova, la pretesa non può estendersi ai soci.

La decisione

La pretesa nei confronti dei soci è stata limitata alla parte di utili effettivamente percepita nei due periodi d'imposta anteriori alla messa in liquidazione oppure ai beni sociali concretamente assegnati durante la liquidazione. Non essendo sufficiente la sola cancellazione della società o la posizione di socio, e mancando la prova dell'effettiva distribuzione di utili o dell'assegnazione di beni, la responsabilità dei soci non può essere riconosciuta oltre tali limiti.

Norme richiamate

  • Art. 2495 Codice civile

    Dopo la cancellazione della società, i soci possono rispondere dei debiti sociali nei limiti di quanto abbiano ricevuto in sede di liquidazione o di distribuzione dell'attivo; la responsabilità richiede la prova dell'effettivo vantaggio patrimoniale.

  • Art. 36 d.P.R. 602/1973

    Disciplina la responsabilità dei liquidatori, degli amministratori e dei soci per le imposte dovute dalla società, subordinandola ai presupposti e ai limiti previsti dalla legge.

  • Art. 41-bis d.P.R. 600/1973

    Riguarda l'accertamento parziale ai fini delle imposte sui redditi e costituisce una delle disposizioni richiamate nel contesto dell'accertamento fiscale.

  • Art. 54, comma 4, d.P.R. 633/1972

    Riguarda l'accertamento dell'IVA ed è richiamato quale base normativa dei controlli e della rettifica della dichiarazione.

Massime di principio

  • La cancellazione della società non trasferisce automaticamente ai soci tutti i debiti fiscali della società estinta.
  • Il socio risponde, in linea generale, solo entro il valore di utili o beni sociali che abbia effettivamente ricevuto, non in base alla mera partecipazione societaria.
  • L'Amministrazione finanziaria deve dimostrare concretamente la distribuzione di utili o l'assegnazione di beni; la semplice presunzione di avvenuta distribuzione non è sufficiente se non supportata da elementi specifici.
  • Quando non è provato alcun beneficio patrimoniale ricevuto dal socio, la pretesa fiscale nei suoi confronti deve essere esclusa o comunque non può eccedere quanto effettivamente percepito.
  • La verifica deve distinguere tra debito della società estinta e responsabilità personale del socio: l'accertamento del primo non dimostra automaticamente la sussistenza della seconda.

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