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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1481/2025 del 21/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per revocazione avverso l'ordinanza della Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il loro ricorso per cassazione per mancata prova della notifica al Consorzio. Denunciano errore di fatto per aver la Corte omesso di rilevare che gli avvisi di ricevimento postale erano stati depositati; chiedevano quindi la revoca dell'ordinanza. In caso di accoglimento chiedevano altresì l'esame dei motivi dell'originario ricorso per cassazione, che contestava in particolare la errata determinazione dell'indice medio di edificabilità territoriale (violazione e falsa applicazione dell'art. 39 legge n. 2359/1865), con inversione di numeratore e denominatore nel calcolo (si sarebbe posto al numeratore la superficie anziché la volumetria causando un indice pari a 0,40 invece del corretto 2,5 mc/mq) e conseguente errata quantificazione dell'indennità di esproprio.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per revocazione per errore di fatto, rilevando che gli avvisi di ricevimento comprovanti la notifica del ricorso per cassazione erano stati tempestivamente depositati e che la precedente omissione costituiva svista percettiva. Ha inoltre precisato che, non essendo il Consorzio costituito in cassazione, la notifica poteva legittimamente essere eseguita personalmente o presso il domiciliatario indicato negli atti di merito. Conclusa la fase rescindente, la Corte ha esaminato il merito dell'originario ricorso per cassazione e ha ritenuto fondato il primo motivo: è stato accertato l'errore di calcolo dell'indice di edificabilità (scambio di numeratore e denominatore), con conseguente violazione dell'art. 39 legge 2359/1865. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'Appello di Sassari per nuovo giudizio conformemente al principio di diritto enunciato (l'indice medio di edificabilità si calcola come volumetria complessiva realizzabile divisa per la superficie del comprensorio, esprimendosi in mc/mq).

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    Fondamento procedurale del ricorso per revocazione invocato; la Corte ha accolto la revocazione per errore di fatto in base a questa disposizione.

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    Predisposizione normativa che consente la revocazione per errore di fatto; la Corte ha ritenuto applicabile la causa di revocazione indicata e l'ha accolta.

  • art. 330 c.p.c.

    Richiamato per la determinazione delle regole di notifica nelle impugnazioni: la Corte ha chiarito che, in mancanza di procuratore costituito in cassazione, la notifica può essere eseguita personalmente o secondo le regole applicabili alla parte contumace.

  • art. 39 legge n. 2359/1865

    Norma di riferimento per la determinazione dell'indennità di espropriazione: la Corte ha ritenuto che il valore venale del bene debba essere calcolato sulla base della capacità edificatoria espressa dall'indice medio di edificabilità territoriale e che il calcolo deve essere effettuato come volumetria complessiva realizzabile divisa per la superficie (mc/mq).

  • Cass. Sez. 3, Sent. n. 26044/2005

    Giurisprudenza richiamata in tema di regole di notifica e domicilio elettivo: la Corte ha utilizzato il precedente per sostenere che, se non sussiste domiciliazione nel grado, la notifica può dover essere eseguita personalmente.

  • Cass. n. 25349/2021

    Precedente richiamato per l'applicabilità dell'art. 330 c.p.c. anche nei casi di revocazione di sentenze della Corte di Cassazione, confermando che la revocazione è mezzo di impugnazione soggetto alle regole di notifica.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto (art. 391-bis e 395 n.4 c.p.c.) è ammissibile quando emerge documentazione oggettiva precedentemente non considerata; la mancata presa in considerazione di documenti depositati può giustificare la revoca dell'ordinanza.
  • Le regole di notifica in sede di impugnazione seguono l'art. 330 c.p.c.: se la parte non è costituita nel grado (o non è indicato un procuratore costituito), la notifica può essere eseguita personalmente o secondo le regole per la parte contumace; è fondamentale depositare e conservare copia degli avvisi di ricevimento.
  • In giudizi di espropriazione, l'indice medio di edificabilità si calcola come rapporto tra la volumetria complessiva realizzabile e la superficie territoriale (mc/mq). L'inversione di numeratore e denominatore produce un parametro incoerente (mq/mc) e conduce a una errata valutazione del valore venale e dell'indennità.
  • Quando il giudice di merito si fonda su un calcolo tecnico (CTU), è essenziale verificare sia la correttezza aritmetica sia la coerenza delle unità di misura; errori formali nel metodo possono comportare annullamento e rinvio.
  • Se la revocazione ha esito positivo la Corte può esaminare il merito non deciso e, se necessario, enunciare principio di diritto e rinviare per nuovo giudizio alla corte territoriale competente.

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