Sentenza del 23/03/2016 n. 5708 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva impugnato un avviso di accertamento relativo a IVA, IRPEF e IRAP per l'anno 2002, con cui l'Agenzia aveva contestato ricavi dichiarati inferiori a quelli risultanti dagli studi di settore. La contribuente sosteneva che la rettifica fosse basata soltanto su elaborazioni statistiche e medie matematiche, senza una puntuale ricostruzione analitica dello scostamento e senza considerare adeguatamente le giustificazioni fornite. In Cassazione, tuttavia, è emerso preliminarmente che il giudizio si era svolto soltanto nei confronti della società e non anche dei soci, nonostante l'accertamento riguardasse redditi imputabili per trasparenza ai soci di una società di persone.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i motivi relativi alla validità dell'accertamento e agli studi di settore. Ha rilevato d'ufficio la nullità dell'intero giudizio per violazione del litisconsorzio necessario, poiché tutti i soci avrebbero dovuto partecipare al processo insieme alla società. Sono state quindi cassate la sentenza d'appello e quelle precedenti, con rinvio alla Commissione Tributaria Provinciale, che dovrà integrare il contraddittorio e decidere nuovamente la controversia, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14
integrazione del contraddittorio
Quando la controversia tributaria coinvolge una situazione giuridica comune e inscindibile tra più soggetti, tutti i litisconsorti necessari devono partecipare al giudizio. La mancata partecipazione determina la nullità del processo.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29
Il giudice tributario deve disporre la riunione dei procedimenti separati promossi dai litisconsorti necessari, così da assicurare una decisione unitaria.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 1, lett. b)
rimessione della causa al primo giudice
Il giudice d'appello deve rimettere la causa al giudice di primo grado quando il processo si è svolto senza la partecipazione necessaria di tutti i soggetti interessati.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5
imputazione per trasparenza dei redditi
Nelle società di persone, il reddito viene imputato ai soci proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dall'effettiva percezione. Per questo, l'accertamento della società e quello dei soci costituiscono un'unica controversia.
D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 17, comma 1, e 44
La natura reale e proporzionale dell'IRAP e la sua imputazione ai soci per trasparenza comportano la necessaria partecipazione dei soci anche nel giudizio relativo all'IRAP dovuta dalla società.
Codice di procedura civile, art. 383, ultimo comma
rinvio al giudice di primo grado
Quando la Cassazione rileva una nullità del processo derivante dalla mancata partecipazione di parti necessarie, deve cassare le decisioni impugnate e rinviare la causa al giudice di primo grado.
Massime di principio
- Nelle controversie fiscali riguardanti società di persone e soci, l'accertamento del reddito comune deve essere trattato in un unico processo con la partecipazione della società e di tutti i soci.
- La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario determina la nullità assoluta dell'intero giudizio, rilevabile anche d'ufficio in qualsiasi fase del processo.
- La Cassazione può annullare le sentenze senza esaminare il merito dell'accertamento quando rileva una violazione delle regole processuali fondamentali, come il litisconsorzio necessario.
- Il rinvio per nullità processuale non equivale a una vittoria definitiva del contribuente sull'accertamento: la pretesa tributaria potrà essere nuovamente esaminata dal giudice di primo grado dopo la corretta partecipazione di tutte le parti.
- Per gli accertamenti fondati sugli studi di settore, le contestazioni relative alla genericità delle medie statistiche e all'assenza di una concreta analisi della situazione del contribuente devono essere esaminate nel merito solo dopo che sia stato correttamente instaurato il contraddittorio con tutti i soggetti necessari.
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