Circolare numero 49 del 30-03-2020
Con la presente circolare si forniscono istruzioni amministrative in materia di indennità di sostegno al reddito, introdotte dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per il mese di marzo 2020, in favore di alcune categorie di lavoratori autonomi, liberi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori subordinati le cui attività lavorative sono colpite dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché istruzioni relative alla proroga dei termini di presentazione delle domande di disoccupazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le misure previste dagli articoli 27,28,29,30 e 38 del D.L. n.18/2020: erogazione, tramite domanda all'INPS, di indennità una tantum pari a 600 euro per marzo 2020 a diverse categorie (liberi professionisti e collaboratori, lavoratori autonomi delle gestioni speciali AGO, stagionali del turismo e stabilimenti termali, operai agricoli a tempo determinato, lavoratori dello spettacolo). Sono indicati requisiti, limiti di spesa, incompatibilità e compatibilità con altre prestazioni, proroga di termini per domande di disoccupazione e le istruzioni contabili per la gestione dei pagamenti e dei recuperi.
Indennità una tantum COVID-19 (D.L. 17 marzo 2020, n. 18) – requisiti, presentazione domande, incompatibilità e istruzioni contabili
Punti principali
Beneficiari e importo
Indennità una tantum di 600 euro per il mese di marzo 2020 rivolta a: liberi professionisti con partita IVA e collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata; lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali AGO (artigiani, commercianti, coltivatori diretti ecc.); lavoratori stagionali del turismo e stabilimenti termali; operai agricoli a tempo determinato con almeno 50 giornate nel 2019; lavoratori iscritti al Fondo spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri nel 2019 e reddito 2019 ≤ 50.000 euro.
Requisiti comuni e esclusioni
I beneficiari non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto né iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (con eccezioni specifiche indicate nelle singole sezioni, es. compatibilità con Gestione separata). L'indennità è esente da reddito ai fini TUIR; non riconosce contribuzione figurativa né diritto all'assegno per il nucleo familiare.
Limiti di spesa
Limiti di spesa annuali differenziati per categoria: 203,4 milioni euro per professionisti/Co.co.co (art.27); 2.160 milioni per autonomi delle gestioni speciali AGO (art.28); 103,8 milioni per stagionali turismo/terme (art.29); 396 milioni per operai agricoli (art.30); 48,6 milioni per lavoratori dello spettacolo (art.38). INPS monitora il rispetto dei limiti e ne comunica i risultati ai Ministeri.
Presentazione delle domande
Domanda esclusivamente telematica al portale INPS o tramite Contact Center integrato. Credenziali accettate: PIN INPS, SPID livello 2+, CIE 3.0, CNS; modalità semplificate previste (prima parte del PIN via SMS/e-mail) per facilitare l'accesso. Numeri Contact Center: 803164 rete fissa, 06 164164 rete mobile.
Incompatibilità e non cumulabilità
Le indennità tra loro non sono cumulabili e non sono riconosciute ai percettori del Reddito di Cittadinanza. Sono incompatibili con pensioni dirette AGO e assimilate, con l'assegno ordinario di invalidità e con talune altre prestazioni pensionistiche (es. Ape sociale).
Regime delle compatibilità
Art.27 (professionisti e collaboratori) è compatibile e cumulabile con DIS-COLL. Art.29 (stagionali turismo/terme) e art.38 (spettacolo) sono compatibili e cumulabili con NASpI. Tutte le indennità sono altresì compatibili con borse lavoro, stage, premi per studio/addestramento, compensi per attività sportiva dilettantistica e lavoro occasionale entro il limite di 5.000 euro annui.
Proroga termini disoccupazione agricola
Per le domande di indennità di disoccupazione agricola relative alla competenza 2019 la scadenza per presentazione nell'anno 2020 è prorogata al 1° giugno 2020. Le domande presentate tra il 1° aprile e il 1° giugno 2020 producono decorrenze degli interessi legali dal 121° giorno successivo alla data di presentazione.
Proroga termini NASpI e DIS-COLL
Per cessazioni involontarie intervenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 il termine ordinario per la presentazione delle domande (68 giorni) è prorogato di 60 giorni, diventando 128 giorni. Devono essere riesaminate d'ufficio domande respinte per tardività relative a eventi del 2020; sono altresì prorogati di 60 giorni vari adempimenti collegati (incentivo autoimprenditorialità, dichiarazioni di reddito annuo presunto ecc.).
Istruzioni contabili e fiscali
Le spese sono rilevate nella Gestione per interventi assistenziali e di sostegno (GAU). Sono istituiti conti specifici per ciascuna indennità (GAU30252-GAU30256) e il conto debiti GAU10250. Procedure di pagamento accentrato, conti d'interferenza e codici bilancio dedicati per somme non riscosse e recuperi. Conti di recupero indebitamente erogate GAU24252-GAU24256 e codice bilancio per il recupero. Le indennità non concorrono al reddito complessivo ai fini TUIR.
Note operative ed elenco attività stagionali
Per i lavoratori stagionali del turismo/terme sono individuati i codici CSC/ATECO rilevanti (alberghi, ristorazione, campeggi, agenzie viaggio, stabilimenti termali ecc.) per definire l'ambito applicativo della misura. L'INPS specifica la scheda informativa 'INDENNITA' COVID-19' sul proprio sito con i dettagli operativi.
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