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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17997/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda due imputati condannati in appello con sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., a seguito di concordato sulla pena. Uno dei ricorrenti, proponendo personalmente il ricorso, ha dedotto in modo generico vizi relativi all'affermazione di responsabilità, lamentando la mancata assunzione di una prova decisiva e invocando il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., oltre a contestare la qualificazione giuridica del fatto e la determinazione del trattamento sanzionatorio, incluso il bilanciamento tra circostanze e la mitigazione della pena. L'altra ricorrente ha censurato esclusivamente l'erronea qualificazione giuridica della condotta. La Corte ha ritenuto che, nel giudizio conseguente al concordato in appello, sono ammissibili solo i motivi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo; invece sono inammissibili le doglianze su motivi rinunciati, sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., sulla qualificazione giuridica e sui profili di pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Quanto al ricorso proposto personalmente, la Corte ha inoltre rilevato che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per la ricorrente che aveva contestato la qualificazione giuridica, la censura è stata ritenuta non consentita perché volta a far valere questioni rinunciate nel concordato in appello. Per il ricorrente che aveva agito personalmente, oltre all'inammissibilità per il contenuto dei motivi, è stata ravvisata anche l'inammissibilità derivante dalla mancanza della sottoscrizione del difensore abilitato al patrocinio in cassazione. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    nel concordato in appello la cognizione del giudice e l'ammissibilità del ricorso successivo risultano circoscritte ai profili non rinunciati e ai casi di difformità della decisione rispetto all'accordo

  • art. 129 c.p.p.

    nel giudizio conseguente al concordato in appello non sussiste un dovere di verifica del proscioglimento officioso su cause di non punibilità riferite a motivi già rinunciati

  • art. 613 c.p.p.

    il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    in caso di inammissibilità può essere dichiarata senza formalità

  • art. 625-bis c.p.p.

    richiamato solo per ribadire che anche il ricorso straordinario non può essere proposto personalmente dalla parte

  • L. 23 giugno 2017, n. 103

    ha modificato l'art. 613 c.p.p. imponendo la sottoscrizione del difensore cassazionista

Massime di principio

  • Nel procedimento definito con concordato in appello, il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per riespandere motivi espressamente rinunciati, salvo che si alleghi che la sentenza abbia violato l'accordo o che la pena inflitta sia illegale.
  • La doglianza sulla mancata verifica del proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è inammissibile quando si inserisce in un sistema processuale fondato sulla rinuncia ai motivi e sull'accordo sulla pena.
  • Le contestazioni sulla qualificazione giuridica del fatto, se non incidono su una divergenza tra accordo e sentenza o sull'illegalità della pena, restano precluse nel ricorso avverso la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p.
  • Il ricorso per cassazione è soggetto a rigoroso requisito di forma: l'atto deve essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione; la sottoscrizione personale dell'imputato non è sufficiente.
  • L'autenticazione della firma dell'imputato o la sottoscrizione del difensore per accettazione del mandato non suppliscono alla mancanza della sottoscrizione del difensore cassazionista sull'atto di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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