Sentenza del 08/05/2015 n. 9362 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva accertato, per l'anno 2000, maggiori imponibili ai fini IVA, IRPEG e IRAP sulla base delle movimentazioni dei conti correnti bancari del contribuente. La Commissione Tributaria Regionale aveva annullato l'accertamento ritenendo rilevanti la cointestazione di un conto con la sorella, la mancata considerazione di costi presumibilmente sostenuti e la successiva cessazione dell'attività. L'Agenzia ha contestato tali conclusioni, sostenendo che spettasse al contribuente dimostrare analiticamente l'estraneità delle singole operazioni alla propria attività e provare i costi deducibili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate sui primi due motivi e sul quarto, dichiarando inammissibile il terzo. Ha stabilito che la cointestazione del conto con un familiare non è sufficiente a escludere le operazioni dall'imponibile: il contribuente deve provare analiticamente, per ciascuna movimentazione, la riferibilità al familiare o l'estraneità all'attività imponibile. Ha inoltre precisato che i costi deducibili devono essere indicati e provati dal contribuente e non possono essere riconosciuti presuntivamente. La CTR aveva anche errato nel limitarsi ad annullare l'accertamento senza decidere nel merito della pretesa tributaria. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio, Sezione di Latina, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32
Le movimentazioni bancarie acquisite dall'Amministrazione finanziaria possono fondare l'accertamento, con onere del contribuente di dimostrarne l'estraneità a operazioni imponibili.
I dati dei conti correnti costituiscono elemento presuntivo sufficiente per l'accertamento; il contribuente deve fornire una prova analitica, riferita a ogni singola operazione, per superare la presunzione.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39
Consente l'accertamento dei maggiori redditi sulla base degli elementi raccolti dall'Amministrazione, inclusi quelli derivanti dalle indagini bancarie.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 51 e 54
L'Amministrazione può utilizzare le risultanze dei conti correnti per presumere l'esistenza di operazioni imponibili.
La disciplina IVA non limita le indagini ai conti intestati esclusivamente al contribuente e consente di considerare anche conti formalmente intestati o cointestati a familiari, quando vi siano elementi sintomatici di riferibilità.
Art. 2697 c.c.
Una volta forniti dall'Amministrazione i dati delle movimentazioni bancarie, grava sul contribuente l'onere di dimostrare analiticamente che le somme non costituiscono ricavi o operazioni imponibili.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 35, comma 3
Il processo tributario è un giudizio di impugnazione-merito: il giudice deve pronunciarsi sul rapporto tributario e, se necessario, quantificare la pretesa, non limitarsi all'annullamento dell'atto.
Corte costituzionale, sentenza n. 288 del 2014
Ha limitato l'applicazione della presunzione bancaria del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, escludendo i compensi per i lavoratori autonomi; il giudice del rinvio deve distinguere tra imprenditori e lavoratori autonomi.
Massime di principio
- La cointestazione di un conto corrente con un familiare non esclude automaticamente le somme dall'accertamento fiscale: il contribuente deve dimostrare analiticamente quali operazioni appartengano al familiare e quali siano estranee alla propria attività.
- Per superare una presunzione bancaria non è sufficiente una spiegazione generica o astratta; occorre documentare la causale e la provenienza o destinazione di ogni singolo versamento e, quando rilevante, di ogni prelevamento.
- I costi deducibili devono essere specificamente indicati e provati dal contribuente. Il giudice non può riconoscerli automaticamente o in via meramente presuntiva solo perché sono normalmente correlati all'attività.
- La cessazione dell'attività o la sua apparente scarsa redditività non sono, da sole, sufficienti a neutralizzare le risultanze dei conti correnti e la presunzione di imponibilità.
- Nel contenzioso tributario il giudice deve esaminare il rapporto fiscale nel merito e, se l'accertamento è solo parzialmente fondato, determinare l'importo effettivamente dovuto entro i limiti della controversia.
- La disciplina delle indagini bancarie deve essere applicata distinguendo tra attività d'impresa e lavoro autonomo, tenendo conto dei limiti costituzionali e giurisprudenziali applicabili al periodo d'imposta.
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