Ordinanza n. 1504/2026 - Catania, Sezione 2
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione sull'istanza di modifica sostanziale dell'impianto di compostaggio sito in agro di Catania, Contrada Milisinni, località Passo Martino, S.P. n. 69/II, autorizzato giusto D.A. 412/GAB del 19.12.19 (Cod. Istanza 2908 - Cod. Procedura 3302 - Cod. Progetto CT015_RIF3302), formulata dalla ricorrente con nota del 19 luglio 2024, acquisita al protocollo DRA al n. 53090; nonché per la condanna dell'Amministrazione intimata al risarcimento del danno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell'Amministrazione sull'istanza di modifica sostanziale di un impianto di compostaggio
Esito
La controversia
La società ha agito per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato sull'istanza del 19 luglio 2024 relativa alla modifica sostanziale di un impianto di compostaggio sito in agro di Catania, nonché per il risarcimento del danno. Con una precedente sentenza non definitiva il TAR aveva ordinato all'Amministrazione di concludere il procedimento; persistendo l'inerzia, aveva successivamente nominato un commissario ad acta, assegnandogli un termine di 180 giorni. La ricorrente ha chiesto il rinvio della trattazione della domanda risarcitoria, sostenendo che la sua decisione presuppone la conclusione del procedimento e la verifica della spettanza del bene della vita richiesto.
La decisione
Il TAR ha rinviato la trattazione della causa alla prima udienza pubblica di gennaio 2027. Ha ritenuto che la domanda risarcitoria per danno da ritardo nell'adozione di un provvedimento favorevole non possa essere decisa prima della conclusione del procedimento amministrativo, demandata al commissario ad acta. In particolare, l'ingiustizia del danno presuppone la fondatezza dell'istanza privata e quindi un esito favorevole del procedimento. Ha posto a carico di entrambe le parti l'onere di depositare il provvedimento conclusivo, una volta adottato. L'ordinanza non definisce la domanda principale né quella risarcitoria e non regola espressamente le spese.
Massime di principio
- La domanda di risarcimento del danno da ritardo nell'adozione di un provvedimento amministrativo favorevole non può essere definita prima di verificare la fondatezza dell'istanza privata e la spettanza del bene della vita, poiché l'ingiustizia del danno è configurabile soltanto in presenza di un esito favorevole del procedimento.
- Quando la decisione sulla domanda risarcitoria dipende dalla conclusione di un procedimento amministrativo ancora pendente, il giudice può rinviare la trattazione per acquisire il provvedimento conclusivo, ponendo a entrambe le parti l'onere di produrlo in giudizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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