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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12322/2026 del 02/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Lombardia che, confermando il primo grado, aveva ritenuto valida la notifica di avvisi di accertamento IRPEF e IVA per gli anni d'imposta 2009-2010, eseguita prima del 1° luglio 2017 a mezzo posta e per compiuta giacenza, ritenendo non applicabile alla fattispecie l’art. 3-bis del Codice dell’amministrazione digitale e applicabile invece la disciplina speciale dell’art. 60 del DPR n. 600 del 1973. Con l’unico motivo il ricorrente ha denunciato violazione dell’art. 3-bis CAD, sostenendo che, avendo eletto domicilio digitale, la notifica degli atti presupposti avrebbe dovuto essere effettuata obbligatoriamente via PEC al domicilio digitale comunicato. Successivamente ha depositato memoria chiedendo l’estinzione del giudizio per avvenuta adesione alla definizione agevolata dei carichi fiscali (rottamazione-quater), producendo documentazione relativa alla domanda, alla comunicazione delle somme dovute e ad alcuni pagamenti; tuttavia non risultava provato il pagamento integrale delle somme. La Corte ha applicato lo ius superveniens introdotto dall’art. 12-bis del d.l. n. 84 del 2025, norma di interpretazione autentica sull’estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata, ritenendo sufficiente, ai fini estintivi, il versamento della prima o unica rata e la produzione della documentazione prescritta. Di conseguenza ha dichiarato l’estinzione del giudizio e ha posto le spese a carico di chi le aveva anticipate.

La decisione

La Corte, preso atto dell’istanza di estinzione e del sopravvenuto art. 12-bis del d.l. n. 84 del 2025, ha ritenuto applicabile la nuova disciplina interpretativa in tema di definizione agevolata dei carichi e ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre precisato che, in mancanza di una disciplina speciale, le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate, senza pronuncia sulle spese. Ha escluso l’applicazione del contributo unificato aggravato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, poiché l’estinzione non equivale a rigetto nel merito né a inammissibilità o improcedibilità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La censura è stata proposta per violazione di legge, ma la Corte non è entrata nel merito del motivo per sopravvenuta estinzione del giudizio.

  • art. 3-bis del Codice dell'amministrazione digitale

    Il ricorrente lo invocava come norma generale che avrebbe imposto la notifica via PEC al domicilio digitale; la CTR, invece, aveva escluso che imponesse tale modalità per gli atti in questione prima del 1° luglio 2017.

  • art. 60 del DPR n. 600 del 1973

    È stata ritenuta dalla CTR la base normativa per la notifica degli avvisi di accertamento a mezzo posta per compiuta giacenza, prima dell'operatività della disciplina speciale sulla PEC.

  • art. 7-quater, sesto comma, del d.l. n. 193/2016 conv. in L. n. 225/2016

    Secondo la CTR, ha introdotto dal 1° luglio 2017 la facoltà, e non l'obbligo, per l'Amministrazione finanziaria di utilizzare la PEC per notificare gli avvisi di accertamento ai professionisti iscritti in albi o elenchi.

  • art. 12-bis del d.l. n. 84 del 2025 conv. in L. n. 108 del 2025

    Norma di interpretazione autentica che, per i giudizi relativi ai debiti compresi nella definizione agevolata, considera perfezionata la definizione con il versamento della prima o unica rata e consente la declaratoria di estinzione del giudizio con la documentazione prescritta.

  • art. 1, commi 231 e segg., L. n. 197 del 2022

    Disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, richiamata come base della rottamazione-quater.

  • art. 1, comma 236, L. n. 197 del 2022

    La Corte richiama il secondo periodo della norma, che subordina l'estinzione del giudizio all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione della documentazione richiesta; la successiva norma interpretativa ne ha chiarito la portata ai fini estintivi.

  • art. 310, ultimo comma, c.p.c.

    In assenza di disposizione speciale, le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha escluso la sua applicazione perché opera solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non nel caso di estinzione del giudizio.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario, la sopravvenuta definizione agevolata dei carichi può determinare l'estinzione del giudizio di cassazione quando sia dimostrato il perfezionamento della procedura secondo la disciplina applicabile al momento della decisione.
  • La norma di interpretazione autentica sopravvenuta si applica anche ai giudizi pendenti e, ai fini dell'estinzione per definizione agevolata, il perfezionamento può coincidere con il versamento della prima o unica rata, purché siano prodotti la dichiarazione di adesione, la comunicazione delle somme dovute e la documentazione del pagamento richiesto.
  • Quando il giudizio si estingue per definizione agevolata, non si decide il ricorso nel merito e non si applica il contributo unificato aggravato previsto per rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
  • In assenza di specifica disciplina, le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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