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Legge

L.R. Campania 26/2019

Misure per la riduzione dell'incidenza della plastica sull'ambiente e modifiche legislative [...]

Normativa regionaleL.R. Campania 26/2019Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge Campania n. 26/2019 introduce divieti progressivi sull’uso di plastica monouso in manifestazioni pubbliche, parchi, aree protette e uffici regionali, con campagne informative e una sanzione per le violazioni nei parchi/aree protette. Contiene inoltre modifiche a leggi regionali su ARPAC, radon, ciclo idrico, parchi naturali, urbanistica vesuviana e sanatoria edilizia, con termini transitori fino al 30 giugno 2021 e 3 luglio 2021 per l’operatività principale.

Misure contro la plastica monouso e modifiche normative regionali in Campania

Misure contro la plastica monouso e modifiche normative regionali

La legge della Regione Campania interviene sia per ridurre l’uso della plastica monouso in contesti pubblici e istituzionali, sia per apportare modifiche puntuali a diverse leggi regionali in materia ambientale, idrica, urbanistica e di sanatoria edilizia. La disciplina è limitata al territorio campano e contiene una parte rilevante di disposizioni transitorie con decorrenze differite.

Restrizioni all’uso di plastica monouso

La legge vieta, a partire dal 3 luglio 2021, l’uso di specifici prodotti in plastica monouso in determinati ambiti pubblici. Il divieto riguarda in particolare le manifestazioni fieristiche e di comunicazione organizzate o finanziate, anche solo in parte, da Regione, enti locali, enti e aziende vigilati, nonché parchi e aree protette.

Sono vietati, nei casi previsti, i seguenti oggetti in plastica monouso:

  • contenitori;
  • mescolatori per bevande;
  • aste a sostegno di palloncini;
  • cannucce;
  • stoviglie, comprese posate, forchette, coltelli, cucchiai, bacchette e piatti.

Uffici e amministrazioni regionali

Nelle sedi e negli uffici delle amministrazioni regionali e degli enti strumentali regionali, nelle attività di somministrazione di cibi e bevande, anche tramite distributori automatici, è vietato l’uso di oggetti in plastica monouso, tra cui contenitori per alimenti e bevande, piatti, bicchieri, posate, cannucce, mescolatori, sacchetti e imballaggi monouso. La norma orienta espressamente verso l’uso di articoli riutilizzabili.

Per l’attuazione, ciascuna amministrazione o ente strumentale deve predisporre, nel rispetto dei contratti già in essere, un programma biennale di riduzione della plastica monouso nei propri uffici, con cronoprogramma, obiettivi annuali, monitoraggio e relazione, fino alla completa eliminazione.

È inoltre prevista la possibilità per enti o uffici di sottoscrivere protocolli con aziende selezionate pubblicamente per installare punti di erogazione di acqua filtrata, destinati al riempimento di contenitori personali riutilizzabili.

Informazione, sensibilizzazione e sanzioni

La Regione promuove una campagna di informazione e sensibilizzazione rivolta ai dipendenti della Giunta, del Consiglio e degli enti strumentali, e, in collaborazione con il Co.re.com, anche ai cittadini. La campagna è finalizzata alla riduzione dei rifiuti, con particolare riferimento alla plastica monouso, e alla conoscenza dei divieti e delle sanzioni.

Per la violazione del divieto nei parchi e nelle aree protette, a partire dal 3 luglio 2021, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 1.000 euro. La sanzione è comminata dalla polizia municipale e destinata ai bilanci dei comuni nel cui territorio è avvenuta la trasgressione.

Regime transitorio

La legge disciplina l’avvio graduale dei divieti:

  • per le manifestazioni fieristiche e di comunicazione, il divieto si applica dopo l’esaurimento dei contratti già stipulati alla data di entrata in vigore della legge;
  • per parchi e aree protette, il divieto si applica dopo l’esaurimento delle scorte di magazzino, comunque entro il 30 giugno 2021;
  • restano salvi gli atti già adottati dai comuni alla data di entrata in vigore della legge, se coerenti con le nuove disposizioni.

Modifiche alla normativa su ARPAC e su altri settori ambientali

La legge modifica la disciplina dell’ARPAC prevedendo che, nel relativo elenco di soggetti da scegliere, sia inserita la preferenza per componenti della Giunta regionale o di altro ente pubblico regionale.

Interviene anche sulla legge regionale in materia di radon, sostituendo il termine originario di due anni con i termini previsti dai decreti attuativi della legge delega n. 117/2019, e introducendo una clausola generale secondo cui i termini della legge regionale sono sostituiti da quelli fissati nei decreti attuativi della delega europea.

In materia di ciclo idrico integrato, la direzione generale competente deve procedere, entro 90 giorni dall’approvazione della legge, al censimento dei collettori fognari intercomunali esistenti per la costituzione del catasto delle infrastrutture del ciclo integrato delle acque di interesse regionale, d’intesa con l’Ente Idrico Campano.

Parchi naturali e continuità degli organi

Si stabilisce che una disposizione della legge regionale sui parchi e riserve naturali, come modificata nel 2019, si applica anche ai presidenti già in carica alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 16/2019. La norma ha dunque effetto retroattivo rispetto alla platea degli incarichi in essere.

Urbanistica e sanatoria nell’area vesuviana

Per i comuni rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell’area vesuviana, la legge introduce due precisazioni alla disciplina urbanistica regionale:

  • il divieto previsto per alcuni piani non si applica ai piani di recupero di cui alla legge n. 47/1985, restando ferma la possibilità di rilascio del permesso di costruire in sanatoria per i singoli immobili, anche residenziali, ai sensi delle leggi n. 47/1985 e n. 724/1994;
  • il divieto non si applica agli immobili, anche residenziali, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge, siano pendenti procedimenti per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria ai sensi delle medesime leggi.

Proroga dei termini per la sanatoria edilizia

La legge regionale sulla sanatoria degli abusi edilizi proroga al 31 dicembre 2020 il termine originariamente fissato al 31 dicembre 2019. Inoltre, per gli abusi edilizi relativi a immobili, anche residenziali, situati in comuni dell’area vesuviana disciplinati dalla legge regionale n. 21/2003, per i quali alla data di entrata in vigore della legge risultino pendenti domande di sanatoria ai sensi delle leggi n. 47/1985 e n. 724/1994, può essere rilasciato il permesso di costruire in sanatoria.

Copertura finanziaria e decorrenza

L’onere derivante dalla campagna di informazione è quantificato in 10.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione 1, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione 2019/2021.

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

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