L.R. Campania 24/2019
Disposizioni per la lavorazione, la trasformazione ed il confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale e per il sostegno e la promozione dell'agricoltura contadina [...]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge campana agevola la lavorazione, trasformazione e confezionamento di prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale destinati alla degustazione in azienda e alla vendita diretta. Disciplina destinatari, locali, autocontrollo, sanzioni e regolamento attuativo. Dal 2025 introduce inoltre misure specifiche per il paesaggio rurale vesuviano e produzioni IGP/DOP/DOC/DECO.
Lavorazione e vendita diretta dei prodotti agricoli aziendali e sostegno all’agricoltura contadina
Lavorazione e valorizzazione dei prodotti agricoli aziendali in Campania
La legge della Regione Campania disciplina la lavorazione, trasformazione e il confezionamento di prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale, con l’obiettivo di sostenere l’agricoltura contadina e favorire la vendita diretta e la degustazione in azienda. Il testo vigente include anche una disciplina specifica, introdotta nel 2025, per il paesaggio rurale vesuviano e per alcune produzioni locali di qualità.
Finalità e principi ispiratori
La normativa è orientata a sostenere e preservare le attività agricole contadine basate su pratiche agronomiche conservative e a basso o nullo impatto ambientale. La Regione si impegna a promuovere la custodia della terra, valorizzare la diversità dei sistemi produttivi, sostenere forme collettive e cooperative, tutelare le aree rurali, montane e interne, favorire l’accesso al mercato locale e regionale, contrastare lo spopolamento e promuovere formazione e conoscenza di modelli agricoli rispettosi del suolo e della biodiversità.
Destinatari della disciplina
I beneficiari sono gli imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile. La disciplina si applica anche alle cooperative agricole che conducono in forma associata i terreni dei soci.
Attività consentite e avvio dell’impresa
Le attività di lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti individuati dalla legge sono soggette a notifica sanitaria. La notifica va presentata allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune in cui ha sede legale l’impresa. Le attività restano comunque soggette al rispetto della normativa europea e nazionale in materia di sicurezza e igiene degli alimenti.
Prodotti ammessi
L’elenco delle produzioni che possono beneficiare della disciplina è fissato dal regolamento di attuazione. In particolare, il regolamento deve individuare le lavorazioni tipiche e tradizionali del territorio regionale.
Locali di lavorazione e requisiti edilizi e igienico-sanitari
Le attività si svolgono nei locali della propria azienda o nell’abitazione. I requisiti edilizi sono quelli previsti per gli edifici a uso residenziale del Comune ove ha sede l’impresa, tenendo conto della ruralità degli edifici. I requisiti strutturali e igienico-sanitari di locali e attrezzature sono demandati al regolamento attuativo. L’uso dei locali per tali attività non comporta cambio di destinazione d’uso. È ammesso l’utilizzo della cucina di civile abitazione, purché rispetti i requisiti igienico-sanitari e le lavorazioni siano separate dall’uso domestico.
Locale polifunzionale e separazione delle lavorazioni
È consentito utilizzare un unico locale per fasi diverse di lavorazione, a condizione che le attività siano svolte in tempi differenti e intervallate da pulizia e disinfezione. Il piano di autocontrollo deve descrivere tempi e modalità di separazione. Le lavorazioni possono riguardare anche prodotti agricoli diversi, purché effettuate in momenti distinti e con adeguate operazioni di sanificazione tra una fase e l’altra.
Autocontrollo e controlli
I soggetti che svolgono le attività disciplinate dalla legge devono applicare l’autocontrollo secondo i regolamenti europei in materia. La Giunta regionale deve adottare linee guida sulle procedure di autocontrollo entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge. I Comuni, anche con il supporto della polizia amministrativa locale e delle ASL, possono effettuare controlli presso gli insediamenti degli agricoltori contadini per verificare il rispetto delle norme igienico-sanitarie.
Regolamento di attuazione
Il regolamento attuativo definisce i requisiti strutturali e igienico-sanitari, l’elenco dei prodotti ammessi e, per la disciplina introdotta nel 2025, il dimensionamento delle strutture, le caratteristiche costruttive, i materiali utilizzabili e gli altri requisiti tecnici. Il regolamento avrebbe dovuto essere emanato entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Disciplina speciale per l’area vesuviana e le produzioni di qualità
Per contrastare l’abbandono dei terreni agricoli e valorizzare il paesaggio rurale vesuviano, è consentita l’installazione di strutture funzionali alle attività agricole, alla lavorazione, conservazione, trasformazione e degustazione di prodotti IGP, DOP, DOC e DECO della zona. Le strutture devono essere realizzate con tecniche tradizionali, materiali naturali, carattere reversibile e rimovibile; sono vietate opere murarie permanenti e pannelli prefabbricati che richiedano opere murarie. Tali strutture non costituiscono volumi urbanistici, non implicano modificazioni permanenti della destinazione d’uso del suolo e sono soggette a SCIA in alternativa al permesso di costruire.
Strutture temporanee stagionali
Nei periodi di raccolta e lavorazione stagionale, per l’accoglienza dei visitatori, sono ammesse strutture mobili temporanee in legno o materiali naturali, smontabili e non ancorate stabilmente al terreno. Non sono consentiti roulotte, caravan o prefabbricati industriali. Le strutture devono essere rimosse al termine delle esigenze stagionali, comunque entro 180 giorni comprensivi di allestimento e smontaggio, e non possono essere collegate in modo fisso a reti tecnologiche. Anche tali strutture non costituiscono volumi urbanistici e sono attività edilizia libera, ferma restando l’eventuale autorizzazione paesaggistica.
Sanzioni
La mancata presentazione della notifica sanitaria comporta la sanzione amministrativa prevista dal decreto legislativo n. 193 del 2007. La violazione dei requisiti strutturali e igienico-sanitari fissati dal regolamento è punita con una sanzione da 500 a 3.000 euro. I proventi delle sanzioni confluiscono nel bilancio regionale.
Regime finanziario ed entrata in vigore
La legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la Regione e si attua con le risorse già previste dalla legislazione vigente. È entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
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