L.R. Campania 25/2019
Divieto di utilizzo di prodotti in materiale monouso non biodegradabile e compostabile sulle spiagge e gli stabilimenti balneari della Campania [...]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge campana vieta sulle spiagge del litorale regionale l’introduzione e l’uso di vari prodotti monouso in plastica e favorisce, nelle concessioni balneari, l’impiego di materiali riutilizzabili. Prevede sanzioni, obblighi informativi per concessionari e Comuni e si applica fino all’adozione della disciplina statale di recepimento della direttiva UE 2019/904.
Divieto di prodotti in plastica sulle spiagge e negli stabilimenti balneari campani
Divieto di prodotti in plastica sulle spiagge e negli stabilimenti balneari della Campania
La legge regionale della Campania introduce misure per ridurre l’uso di prodotti plastici monouso sulle spiagge del litorale regionale e per incentivare pratiche più sostenibili nella gestione del demanio costiero. La disciplina è integrata da misure organizzative, premiali e sanzionatorie, ed è destinata a operare fino all’adozione della disciplina statale di recepimento della direttiva (UE) 2019/904.
Ambito del divieto
Sulle spiagge del litorale regionale è vietata l’introduzione e l’utilizzo di contenitori per alimenti e bevande, piatti, bicchieri, posate, cannucce, mescolatori per bevande, sacchetti e imballaggi monouso realizzati in materiale plastico.
Il divieto è finalizzato a favorire un uso sostenibile del demanio costiero e a limitare la dispersione accidentale di rifiuti plastici nell’ambiente e in mare, in ragione dell’elevata presenza di rifiuti plastici e microplastiche accertata in mare.
Obblighi informativi e soggetti responsabili
È previsto un onere informativo in capo:
- al concessionario;
- ai Comuni territorialmente competenti per i tratti di spiaggia libera.
Essi devono informare, mediante appositi avvisi, del divieto e delle sanzioni previste.
Prodotti riutilizzabili e criteri premiali nelle concessioni
Nelle procedure ad evidenza pubblica per l’assegnazione in concessione delle aree del demanio marittimo e delle spiagge con possibilità di svolgere attività accessorie di somministrazione di alimenti e bevande, l’utilizzo esclusivo di contenitori, piatti, bicchieri, posate, cannucce e mescolatori per bevande in materiali riutilizzabili costituisce requisito premiale.
I Comuni devono recepire tale criterio nei Piani di utilizzo del demanio marittimo di propria competenza e nei bandi successivi all’entrata in vigore della disposizione per il rilascio delle concessioni balneari.
Inoltre, i Comuni costieri possono prevedere nei propri regolamenti riduzioni della tariffa per il conferimento dei rifiuti per i concessionari balneari che dimostrino l’esclusivo utilizzo dei prodotti riutilizzabili indicati dalla legge.
Disciplina amministrativa degli impianti balneari
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, esercita funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento generale in materia di demanio marittimo. Può inoltre disciplinare l’utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari mediante ordinanze amministrative, previa consultazione pubblica di Autorità Marittima, ARPAC, associazioni di categoria regionali degli imprenditori balneari, associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative, ANCI ed enti gestori delle aree marine protette presenti sul territorio regionale.
La Giunta esercita anche poteri di vigilanza sul recepimento e sull’attuazione, da parte dei Comuni, delle disposizioni amministrative adottate.
Sanzioni
La violazione dei divieti relativi ai prodotti plastici è punita con la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 1164, comma 1, del Codice della navigazione.
Disposizioni transitorie e adeguamento comunale
Per rendere operativo il divieto, i Comuni devono adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge gli atti di propria competenza necessari a garantire l’operatività del divieto e l’applicazione delle relative sanzioni.
Sono comunque fatti salvi gli atti già adottati dai Comuni alla data di entrata in vigore, ferma restando l’adozione degli atti di adeguamento alle previsioni della legge.
Regime finanziario
L’attuazione della legge deve avvenire con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Decorrenza e durata di efficacia
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.
La sua vigenza è espressamente limitata fino all’adozione della disciplina statale di recepimento della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente.
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