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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 24770/2020 del 05/11/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il dirigente Dioguardi, assunto nel 2005 e distaccato in Cina nel 2008, fu licenziato nell'aprile 2009 con esonero dal preavviso. Ha impugnato il licenziamento chiedendo la declaratoria di nullità/illegittimità, la reintegra e/o il risarcimento ai sensi dell'art. 18 L. n.300/70 e altre somme. La società ha invece sostenuto la legittimità del recesso per sopravvenute esigenze aziendali e ha contestato l'inclusione nell'indennità delle voci retributive versate all'estero.

La decisione

Il Tribunale di primo grado (sent. non definitiva n.296/13 e poi sent. definitiva n.126/16) accertò l'ingiustificatezza del licenziamento, condannando la società al pagamento dell'indennità supplementare (quantificata in €210.096,81), dell'indennità sostitutiva del preavviso (€41.098,26) e del TFR (€13.369,76) oltre interessi e rivalutazione; ordinò CTU contabile per la quantificazione. La Corte d'appello di Trieste, con sentenza depositata il 18/04/2016, respinse gli appelli della società e dell'incidente proposto dal dirigente. La società propose ricorso per cassazione articolato in due motivi: (i) lamentava una sostanziale applicazione dell'obbligo di "repéchage" al dirigente; (ii) contestava l'inclusione dell'indennità estero nel calcolo delle indennità. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società (udienza del 12/02/2020), confermando le valutazioni di merito e condannando la società al pagamento delle spese di legittimità (importi liquidati: €200 per esborsi, €8.000 per compensi professionali, oltre oneri).

Norme richiamate

  • art. 18 L. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori)

    Norma invocata dal lavoratore per la tutela in caso di licenziamento illegittimo; utilizzata come base per la richiesta di reintegra o risarcimento (il giudice ha comunque disposto l'indennizzo previsto dalla giurisprudenza e dal contratto).

  • art. 2118 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla legittimità del licenziamento: la Corte ha esaminato il contenuto della lettera di licenziamento e le circostanze (distacco in Cina e prospettiva di rientro) valutando che non sussistesse una giustificazione obiettiva valida per il recesso.

  • art. 19 CCNL dirigenti settore industria

    Prevede l'indennità supplementare per i dirigenti: la Corte di merito ha riconosciuto tale indennità e ne ha determinato la base imponibile includendo le voci retributive stabili percepite (tra cui l'indennità estero, se stabile).

  • artt. 2120, co.2 e 2121 c.c.

    Richiamati in relazione alla composizione della retribuzione utile ai fini delle indennità di legge: la Corte ha ritenuto che le somme corrisposte come "indennità estero", essendo percepite continuativamente anche durante periodi in Italia, costituiscano retribuzione utile al computo delle indennità.

  • art. 24 CCNL (richiamo al novellato art. 2120 c.c.)

    Il CCNL, richiamando l'art.2120 c.c., è stato interpretato dai giudici di merito come motivo per includere l'indennità estero nella base di calcolo delle indennità dovute al dirigente.

  • Cass. n. 3175/2013 (giurisprudenza)

    Citata dalla ricorrente in cui si afferma l'esclusione del "repéchage" per il dirigente in caso di licenziamento per esigenze oggettive; la Corte di Cassazione però ha ritenuto che, nel caso concreto, la Corte d'appello avesse correttamente valutato le circostanze e la lettera di licenziamento, quindi non sia stata applicata erroneamente la regola della reintegrazione/repechage.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002 (come modificato dalla L. 24.12.2012 n. 228)

    Norma procedurale richiamata per gli oneri contributivi connessi al contributo unificato; la Corte ha dato atto dell'eventuale ulteriore versamento se dovuto.

Massime di principio

  • Nel licenziamento del dirigente per esigenze oggettive la regola generale di "repéchage" può essere esclusa, ma il datore deve fornire prova concreta dell'impossibilità di riassegnazione: il giudice valuta la lettera di licenziamento e le circostanze di fatto.
  • Le indennità o compensi percepiti stabilmente (anche se originariamente legati a trasferte o distacchi all'estero) possono essere qualificati come retribuzione continuativa e quindi ricomprese nella base di calcolo di TFR, indennità sostitutiva del preavviso e indennità supplementare del CCNL, se risultano percepiti anche durante i periodi di lavoro in Italia.
  • La valutazione della giustificazione del licenziamento si fonda sulle prove documentali e sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione (es.: durata e periodicità dei periodi in Italia vs. estero).
  • In caso di contestazione sull'ammontare delle somme dovute, il giudice può disporre CTU contabile per la quantificazione; le spese seguono la soccombenza anche in sede di legittimità.
  • Gli elementi probatori formali (lettera di licenziamento, contratti, pagamenti continui di indennità) sono decisivi: le affermazioni generiche del datore senza riscontri possono non bastare a giustificare il recesso.

Testo integrale

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