Cassazione Civile, Sentenza n. 24770/2020 del 05/11/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il dirigente Dioguardi, assunto nel 2005 e distaccato in Cina nel 2008, fu licenziato nell'aprile 2009 con esonero dal preavviso. Ha impugnato il licenziamento chiedendo la declaratoria di nullità/illegittimità, la reintegra e/o il risarcimento ai sensi dell'art. 18 L. n.300/70 e altre somme. La società ha invece sostenuto la legittimità del recesso per sopravvenute esigenze aziendali e ha contestato l'inclusione nell'indennità delle voci retributive versate all'estero.
La decisione
Il Tribunale di primo grado (sent. non definitiva n.296/13 e poi sent. definitiva n.126/16) accertò l'ingiustificatezza del licenziamento, condannando la società al pagamento dell'indennità supplementare (quantificata in €210.096,81), dell'indennità sostitutiva del preavviso (€41.098,26) e del TFR (€13.369,76) oltre interessi e rivalutazione; ordinò CTU contabile per la quantificazione. La Corte d'appello di Trieste, con sentenza depositata il 18/04/2016, respinse gli appelli della società e dell'incidente proposto dal dirigente. La società propose ricorso per cassazione articolato in due motivi: (i) lamentava una sostanziale applicazione dell'obbligo di "repéchage" al dirigente; (ii) contestava l'inclusione dell'indennità estero nel calcolo delle indennità. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società (udienza del 12/02/2020), confermando le valutazioni di merito e condannando la società al pagamento delle spese di legittimità (importi liquidati: €200 per esborsi, €8.000 per compensi professionali, oltre oneri).
Norme richiamate
art. 18 L. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori)
Norma invocata dal lavoratore per la tutela in caso di licenziamento illegittimo; utilizzata come base per la richiesta di reintegra o risarcimento (il giudice ha comunque disposto l'indennizzo previsto dalla giurisprudenza e dal contratto).
art. 2118 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla legittimità del licenziamento: la Corte ha esaminato il contenuto della lettera di licenziamento e le circostanze (distacco in Cina e prospettiva di rientro) valutando che non sussistesse una giustificazione obiettiva valida per il recesso.
art. 19 CCNL dirigenti settore industria
Prevede l'indennità supplementare per i dirigenti: la Corte di merito ha riconosciuto tale indennità e ne ha determinato la base imponibile includendo le voci retributive stabili percepite (tra cui l'indennità estero, se stabile).
artt. 2120, co.2 e 2121 c.c.
Richiamati in relazione alla composizione della retribuzione utile ai fini delle indennità di legge: la Corte ha ritenuto che le somme corrisposte come "indennità estero", essendo percepite continuativamente anche durante periodi in Italia, costituiscano retribuzione utile al computo delle indennità.
art. 24 CCNL (richiamo al novellato art. 2120 c.c.)
Il CCNL, richiamando l'art.2120 c.c., è stato interpretato dai giudici di merito come motivo per includere l'indennità estero nella base di calcolo delle indennità dovute al dirigente.
Cass. n. 3175/2013 (giurisprudenza)
Citata dalla ricorrente in cui si afferma l'esclusione del "repéchage" per il dirigente in caso di licenziamento per esigenze oggettive; la Corte di Cassazione però ha ritenuto che, nel caso concreto, la Corte d'appello avesse correttamente valutato le circostanze e la lettera di licenziamento, quindi non sia stata applicata erroneamente la regola della reintegrazione/repechage.
art. 13 d.P.R. n. 115/2002 (come modificato dalla L. 24.12.2012 n. 228)
Norma procedurale richiamata per gli oneri contributivi connessi al contributo unificato; la Corte ha dato atto dell'eventuale ulteriore versamento se dovuto.
Massime di principio
- Nel licenziamento del dirigente per esigenze oggettive la regola generale di "repéchage" può essere esclusa, ma il datore deve fornire prova concreta dell'impossibilità di riassegnazione: il giudice valuta la lettera di licenziamento e le circostanze di fatto.
- Le indennità o compensi percepiti stabilmente (anche se originariamente legati a trasferte o distacchi all'estero) possono essere qualificati come retribuzione continuativa e quindi ricomprese nella base di calcolo di TFR, indennità sostitutiva del preavviso e indennità supplementare del CCNL, se risultano percepiti anche durante i periodi di lavoro in Italia.
- La valutazione della giustificazione del licenziamento si fonda sulle prove documentali e sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione (es.: durata e periodicità dei periodi in Italia vs. estero).
- In caso di contestazione sull'ammontare delle somme dovute, il giudice può disporre CTU contabile per la quantificazione; le spese seguono la soccombenza anche in sede di legittimità.
- Gli elementi probatori formali (lettera di licenziamento, contratti, pagamenti continui di indennità) sono decisivi: le affermazioni generiche del datore senza riscontri possono non bastare a giustificare il recesso.
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