Sentenza del 06/02/2018 n. 612 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - IRPEF- Accertamento sintetico art. 38 D.P.R. 600/73 -Elementi giustificativi della capacità contributiva - Valutazione della posizione economica globale - Necessita
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la ricostruzione sintetica del maggior reddito effettuata ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 600/1973. L'Ufficio aveva desunto una maggiore capacità contributiva dal mantenimento di tre immobili e dall'acquisto, nello stesso esercizio, di un ulteriore immobile e di un'autovettura, senza esaminare complessivamente la situazione economica e patrimoniale del contribuente. In particolare, non erano state adeguatamente valutate la documentazione relativa alla crescita professionale, le somme ricevute dai genitori e da altri parenti e gli importi percepiti a titolo di indennizzo.
La decisione
L'accertamento è stato ritenuto illegittimo perché fondato su una valutazione parziale e non globale della posizione economica del contribuente. L'Amministrazione avrebbe dovuto considerare tutti gli elementi giustificativi della capacità di spesa, comprese le disponibilità finanziarie provenienti da liberalità o aiuti familiari e le somme ricevute a titolo di indennizzo. La decisione si pone in linea con Cass. civ., Sez. VI-5, ord. 26 febbraio 2016, n. 3885.
Norme richiamate
Art. 38 del D.P.R. 600/1973
L'accertamento sintetico del reddito deve basarsi su elementi indicativi di capacità contributiva valutati nel loro complesso. L'Ufficio non può limitarsi a considerare il possesso o l'acquisto di beni senza esaminare le fonti finanziarie utilizzate e la situazione economica globale del contribuente.
Massime di principio
- Nell'accertamento sintetico, la disponibilità di immobili, autovetture o altre spese rilevanti costituisce un indizio, ma non dimostra automaticamente l'esistenza di un reddito occulto.
- Il contribuente può giustificare la propria capacità di spesa dimostrando l'esistenza di risparmi pregressi, aiuti o donazioni familiari, finanziamenti, indennizzi o altre entrate non necessariamente qualificabili come reddito imponibile.
- L'Amministrazione finanziaria deve svolgere una valutazione globale della posizione patrimoniale, reddituale e finanziaria del contribuente e confrontarsi concretamente con la documentazione fornita.
- La prova delle disponibilità utilizzate per sostenere le spese deve essere quanto più possibile documentata e coerente, ad esempio mediante bonifici, dichiarazioni, contratti, estratti conto o altra documentazione idonea.
- Un accertamento fondato esclusivamente sul tenore di vita o su singoli incrementi patrimoniali può essere annullato se non considera adeguatamente le spiegazioni alternative e la provenienza delle somme impiegate.
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