Sentenza del 22/04/2015 n. 1686 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
IRPEF Istanza di rimborso - Versamento a seguito di avviso di accertamento - Impugnazione atto impositivo - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa domanda di rimborso è stata ritenuta inammissibile. Il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione può essere impugnato quando il versamento o la ritenuta non siano stati preceduti da un atto impositivo direttamente contestabile; non opera invece quando il pagamento sia seguito a un avviso di accertamento non impugnato, divenuto definitivo.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente chiedeva il rimborso dell’IRPEF pagata in seguito a un avviso di accertamento, sostenendo implicitamente l’illegittimità o l’inesistenza dell’obbligazione tributaria. L’avviso di accertamento, tuttavia, costituiva un atto impositivo autonomamente impugnabile e il contribuente non lo aveva contestato nei termini, provvedendo invece al pagamento richiesto. L’istanza di rimborso ex art. 38 del DPR n. 602/1973 non può quindi essere utilizzata per rimettere in discussione una pretesa tributaria ormai definitiva.
Norme richiamate
Art. 38 del DPR n. 602/1973
Istanza di rimborso dell’IRPEF
La norma consente di chiedere il rimborso di somme indebitamente versate, ma non può essere impiegata per contestare tardivamente un atto impositivo non impugnato nei termini.
Massime di principio
- Quando il contribuente riceve un avviso di accertamento, deve contestarlo direttamente entro i termini previsti; il pagamento senza impugnazione rende normalmente definitiva la pretesa tributaria.
- L’istanza di rimborso e l’impugnazione del silenzio-rifiuto non costituiscono strumenti alternativi per riaprire una controversia relativa a un accertamento ormai definitivo.
- Il silenzio-rifiuto è impugnabile soprattutto quando il pagamento o la ritenuta siano avvenuti senza un precedente atto impositivo autonomamente contestabile.
- Prima di presentare una richiesta di rimborso occorre verificare se il versamento derivi da un atto impositivo non impugnato: in tal caso, la richiesta rischia di essere dichiarata inammissibile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 22 apr 2015Sentenza del 22/04/2015 n. 112 - Comm. Trib. Prov. Rieti
- Sentenza · 22 apr 2015Sentenza del 22/04/2015 n. 154 - Comm. Trib. Prov. Teramo
- Sentenza · 22 apr 2015Sentenza del 22/04/2015 n. 157 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 22 apr 2015Sentenza del 22/04/2015 n. 311 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 22 apr 2015Sentenza del 22/04/2015 n. 451 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 22 apr 2015Sentenza del 22/04/2015 n. 744 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →